Cassazione Civile, Sentenza n. 18715/2022 del 10/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Sicilia (sez. staccata di Catania) che aveva accolto il ricorso d'ottemperanza del contribuente disponendo il rimborso integrale del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni 1990-1992. L'Amministrazione sosteneva che, alla fase esecutiva/di attuazione del rimborso, si applicano i limiti di spesa e le riduzioni previste dall'art. 1, comma 665, L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall'art. 16-octies del d.l. 20/6/2017, n. 91 (conv. L. 3/8/2017, n. 123), nonché dal provvedimento direttoriale del 26/9/2017, e che pertanto l'Amministrazione è legittimata ad effettuare i rimborsi con le modalità e le riduzioni previste (riduzione percentuale del 50% e successive regole di erogazione in caso di insufficienza delle risorse).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato il principio secondo cui le limitazioni previste dall'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 e dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 si applicano nella fase di esecuzione/ottemperanza e non incidono sul diritto sostanziale al rimborso accertato in sede di cognizione; il giudice dell'ottemperanza deve quindi verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, in caso di insufficienza, adottare le specifiche determinazioni e procedure previste (es. applicazione della riduzione del 50%, erogazioni secondo l'ordine cronologico o proporzionali, emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, nomina di commissario ad acta) per dare concreta esecuzione al giudicato. Di conseguenza la decisione impugnata è stata censurata e rimessa in conformità ai principi enunciati (cassazione e rinvio per il necessario adeguamento dell'ottemperanza).
Norme richiamate
art. 1, comma 665, legge 23 dicembre 2014, n. 190
«In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 30 settembre 2017, sono stabilite le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.»
La norma stabilisce limiti e modalità di attuazione amministrativa dei rimborsi: introduce una riduzione percentuale (50%) e regole di erogazione in caso di insufficienza delle risorse; non estingue il diritto sostanziale del contribuente ma ne disciplina l'attuazione.
art. 16-octies, d.l. 20 giugno 2017, n. 91 (conv. L. 3 agosto 2017, n. 123)
Attua e specifica il meccanismo di cui all'art. 1, comma 665 L. 190/2014; costituisce ius superveniens che incide sulle modalità di esecuzione/ottemperanza dei rimborsi, applicabile anche ai rimborsi dovuti per sentenze passate in giudicato.
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 26 settembre 2017 (Provv. n. 195405/2017)
«2.1 Tenuto conto dei limiti di spesa autorizzati dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'importo riferibile alle istanze di rimborso presentate, l'Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle istanze validamente liquidate, ai sensi del punto 1.1, applicando la riduzione del 50 per cento sulle somme dovute. 2.2 L'Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati, nella misura sopra indicata, a partire da quelli che si riferiscono alle istanze con data di presentazione più remota, fino a concorrenza delle somme stanziate. 2.3 Al completamento dell'esame delle istanze di rimborso ... le somme residue sono erogate proporzionalmente al valore degli importi liquidati...»
Definisce le modalità operative: applicazione della riduzione del 50%, ordine temporale di erogazione e, in caso di eccedenza delle domande rispetto alle risorse, erogazione proporzionale.
art. 29, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (conv. L. 28 febbraio 2020, n. 8)
Ha incrementato l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per i rimborsi (da 90 a 160 milioni complessivi), senza modificare la disciplina che limita l'effettuazione dei rimborsi alle risorse stanziate.
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Norma originaria che riconosce il rimborso pari al 90% dell'IRPEF per i soggetti colpiti dal sisma (fatto storico alla base del diritto di rimborso contestato nel caso).
art. 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina il giudizio di ottemperanza in materia tributaria; secondo la giurisprudenza il giudice dell'ottemperanza ha il potere/dovere di accertare e determinare le modalità di attuazione del giudicato, inclusa la verifica della capienza dei fondi stanziati.
art. 4, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (conv. L. 28 dicembre 1997, n. 30)
Prevede lo speciale ordine di pagamento in conto sospeso che l'Amministrazione può emettere in presenza di provvedimenti esecutivi e in assenza di disponibilità finanziaria nel capitolo di spesa; strumento operativo per attuare il giudicato nei limiti delle risorse.
Corte costituzionale, sentenza n. 157/2015
Richiamata per la possibilità che l'esaurimento dei fondi destinati a una specifica finalità determini un differimento dell'adempimento di giudicati non definitivamente eseguibili al momento per carenza di risorse, senza però escluderne in via definitiva l'esecuzione futura.
Massime di principio
- Le limitazioni di spesa e le riduzioni percentuali previste dalla normativa (art.1 comma 665 L.190/2014 e art.16-octies d.l. 91/2017) operano nella fase di esecuzione/ottemperanza e non incidono sul diritto sostanziale già riconosciuto in sede di cognizione.
- Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità delle risorse stanziate; in caso di insufficienza deve adottare le procedure previste (applicare la riduzione del 50%, erogare secondo ordine cronologico o proporzionalmente, nominare commissario ad acta, emettere ordine di pagamento in conto sospeso) per dare concreta attuazione al giudicato.
- La carenza di fondi non estingue il credito del contribuente: essa può comportare un differimento o una diversa modalità di pagamento ma non una 'falcidia' sostanziale del diritto riconosciuto giudizialmente.
- Questioni relative alla capienza dei fondi e all'applicazione delle riduzioni devono essere sollevate e discusse nella fase di ottemperanza/attualizzazione del diritto, non nel giudizio di cognizione volto ad accertare l'an e il quantum del credito.
- L'Amministrazione nell'attuare spontaneamente il giudicato deve documentare l'ammontare delle istanze e la capienza delle risorse; se non lo fa, il giudice dell'ottemperanza può svolgere gli accertamenti necessari e adottare i provvedimenti di attuazione previsti dalla normativa di contabilità pubblica.
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