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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28796/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso subordinatamente al risarcimento del danno alla parte civile, ritenendo provato l'inadempimento all'obbligo sulla base di una nota della parte civile. Il ricorrente ha dedotto due motivi: primo, nullità dell'ordinanza per violazione degli artt. 666 e 127 c.p.p., perché la decisione sarebbe stata adottata de plano, senza fissazione dell'udienza camerale partecipata e senza avviso alle parti, con lesione del diritto di difesa del difensore; secondo, erroneità della revoca, poiché disposta sul solo mancato pagamento senza considerare le ragioni che avrebbero impedito l'adempimento. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio, ritenendo fondati entrambi i motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. La decisione si fonda sulla constatazione che il giudice dell'esecuzione aveva provveduto con rito de plano al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, senza celebrare l'udienza camerale partecipata e senza consentire la partecipazione del difensore, determinando una nullità assoluta del procedimento e dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Regola ordinaria del procedimento davanti al giudice dell'esecuzione, che richiede la fissazione dell'udienza camerale partecipata, salvo le ipotesi in cui la domanda sia dichiarata inammissibile o la legge preveda espressamente la decisione de plano.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    Consente una pronuncia de plano solo nei casi espressamente previsti; fuori da tali ipotesi, l'uso di tale rito determina invalidità del provvedimento.

  • art. 676 c.p.p.

    Individua, insieme all'art. 667 c.p.p., le ipotesi nelle quali il giudice dell'esecuzione può decidere senza formalità.

  • art. 179, comma 1, c.p.p.

    La violazione delle regole sul contraddittorio nel procedimento esecutivo integra nullità assoluta.

  • art. 178, lett. c), c.p.p.

    La mancata messa in condizione del difensore di partecipare all'udienza determina nullità per violazione del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nel procedimento davanti al giudice dell'esecuzione, la forma ordinaria è quella camerale partecipata ex art. 666 c.p.p.; la decisione de plano è consentita solo quando la legge la prevede espressamente.
  • Se il giudice dell'esecuzione adotta il rito de plano al di fuori delle ipotesi tassative previste, il provvedimento è affetto da nullità assoluta per violazione delle disposizioni che assicurano la partecipazione del difensore.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno non può essere disposta senza il contraddittorio delle parti nel procedimento esecutivo.
  • Quando è fondata una censura di nullità radicale del procedimento, l'esame di ulteriori motivi sul merito resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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