Cassazione Penale, Sentenza n. 28440/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura impugnava l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva annullato l'ordinanza cautelare in carcere per mancata tempestiva traduzione scritta in lingua nota all'indagato. Il punto centrale era se la traduzione orale d'urgenza (resa in udienza) possa sostituire la traduzione scritta o se, in caso di omissione della traduzione scritta, l'atto sia nullo. La Corte ha esaminato l'interpretazione dell'art. 143 cod. proc. pen. e dell'art. 51-bis disp. att. cod. proc. pen. e la giurisprudenza consolidata (Sez. U., Niecko) riguardo alla natura della procedura d'urgenza e agli effetti della mancata traduzione scritta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei termini indicati: la procedura d'urgenza (traduzione orale) non sostituisce automaticamente la traduzione scritta salvo espressa e consapevole rinuncia. Tuttavia la Corte ha censurato il Tribunale per insufficienti motivazioni circa l'interesse concreto e attuale dell'indagato a dedurre la nullità; in altre parole il Tribunale ha dichiarato la nullità senza valutare specificamente e puntualmente gli effetti concreti sul diritto di difesa derivanti dall'omessa traduzione scritta, alla luce della traduzione orale effettivamente resa e delle difese svolte. La decisione impugnata è stata annullata nella parte motivazionale e la causa è stata rimessa al giudice di merito per un nuovo esame conformemente ai principi giuridici esposti dalla Corte (valutare l'esistenza di un pregiudizio concreto e la natura intermedia della nullità e ri-motivare).
Norme richiamate
art. 143 cod. proc. pen.
Riconosce il diritto alla traduzione degli atti fondamentali in lingua nota all'imputato; l'omessa traduzione scritta di atti che dispongono misure cautelari integra una nullità a regime intermedio se non vi è prova di conoscenza della lingua.
art. 51-bis disposizioni attuative cod. proc. pen.
Introduce la procedura d'urgenza: la traduzione orale in udienza è ammessa temporaneamente ma non sostituisce la traduzione scritta, salvo espressa e consapevole rinuncia dell'interessato; richiede verbalizzazione e decreto motivato quando usata.
art. 24 Cost.
Fornisce fondamento costituzionale al diritto di difesa e alla necessità che l'imputato comprenda le accuse a suo carico.
art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Imposta l'obbligo di informare l'imputato, nel più breve tempo e in lingua che comprende, sulla natura dell'accusa; sostiene la necessità della traduzione degli atti essenziali.
Direttiva 2010/64/UE
Stabilisce l'obbligo di assistenza di un interprete senza indugio e la traduzione scritta, entro periodo di tempo ragionevole, dei documenti fondamentali per l'esercizio dei diritti di difesa.
d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32
Ha recepito la Direttiva 2010/64/UE riformulando l'art. 143 cod. proc. pen. e rafforzando le garanzie di traduzione e interpretariato.
Sez. U. n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko)
Ha chiarito che l'omessa traduzione degli atti che dispongono misure cautelari può comportare nullità; ha affermato il ruolo integrativo della procedura d'urgenza e richiesto l'onere di allegare un interesse concreto all'impugnazione.
art. 292 cod. proc. pen.
Riferimento al regime delle nullità; l'omessa traduzione rientra nelle nullità di regime intermedio che richiedono l'indicazione dell'interesse a dedurle.
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulle nullità; la sua interpretazione connessa all'art. 143 determina che la mancata traduzione può integrare una nullità intermedia quando ricorrono le condizioni previste.
art. 182 cod. proc. pen.
Regola l'interesse all'impugnazione e la necessità di dimostrare un danno concreto derivante dalla violazione di norme processuali.
Massime di principio
- La traduzione orale d'urgenza resa in udienza non sostituisce automaticamente la traduzione scritta: la scritta resta l'adempimento ordinario salvo espressa e consapevole rinuncia dell'interessato.
- L'omessa traduzione scritta, se non rinunciata, può integrare una nullità a regime intermedio; chi la deduce deve dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile, ossia gli effetti reali sul diritto di difesa.
- Il giudice che dichiari la nullità per mancata traduzione scritta deve motivare specificamente in che modo l'omissione ha effettivamente leso la capacità difensiva, tenendo conto della gravità degli addebiti, della complessità e lunghezza dell'atto e delle difese già svolte.
- In presenza di traduzione orale d'urgenza il giudice di merito deve valutare se la traduzione orale abbia consentito una comprensione effettiva dell'atto e se il termine per la traduzione scritta sia stato rispettato o abbia pregiudicato l'esercizio del diritto di difesa.
- La difesa e il difensore devono tempestivamente sollevare eccezioni e indicare, oltre all'omissione formale, gli effetti concreti subiti per poter validamente dedurre la nullità.
- In caso di ritardo o mancata notifica della traduzione scritta, il rimedio non è automatico liberatorio: il giudice deve bilanciare esigenze cautelari e garanzie difensive e motivare la decisione secondo i principi indicati dalla Corte.
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