Cassazione Civile, Ordinanza n. 12253/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (passeggeri)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione di un volo aereo da Catania a Praga. I passeggeri avevano agito per ottenere, oltre alla compensazione pecuniaria riconosciuta in primo grado, anche il rimborso di ulteriori spese sostenute per la cancellazione del volo, tra cui costi di taxi, tour in battello e spese di assistenza stragiudiziale affidata a una società specializzata. Il Giudice di pace aveva liquidato solo una somma forfettaria, escludendo le altre voci per difetto di prova. Il Tribunale aveva confermato il rigetto dell'appello, ritenendo non provato il pagamento di alcune spese e non sufficiente la documentazione relativa all'assistenza stragiudiziale; aveva inoltre affermato che tali esborsi erano rimborsabili solo se strettamente necessari e non superflui. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato, in sintesi, la violazione degli artt. 112, 115 e 2697 c.p.c. e c.c., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente valorizzato d'ufficio la mancata sottoscrizione delle condizioni contrattuali, aveva male interpretato la natura della fattura prodotta, aveva fatto ricorso a considerazioni estranee alla domanda e aveva negato il rimborso delle spese stragiudiziali pur in presenza della loro utilità e necessità rispetto alla gestione del reclamo e alla tutela dei diritti del passeggero.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo, il secondo, il terzo e l'ottavo. Ha cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando i principi indicati: le spese di assistenza stragiudiziale sono danno emergente e vanno valutate ex ante in termini di utilità strumentale; non possono essere negate in base alla sola possibilità del consumatore di agire autonomamente; la prova documentale va apprezzata tenendo conto delle contestazioni effettivamente mosse e della disciplina dell'onere probatorio. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda né introdurre d'ufficio ragioni di decisione non devolute dalle parti; la censura è fondata se la decisione si fonda su presupposti non contestati o estranei al thema decidendum.
art. 115 c.p.c.
la decisione deve fondarsi sui fatti allegati e non contestati; non è consentito valorizzare d'ufficio circostanze non emerse dal contraddittorio o ricorrere alla scienza privata del giudice.
art. 2697 c.c.
chi chiede il ristoro di un danno o il pagamento di un esborso deve provarne i presupposti; tuttavia la prova va valutata secondo la natura della voce domandata e della concreta contestazione.
art. 1223 c.c.
il danno emergente comprende anche l'obbligazione di sostenere un esborso, non solo il pagamento già materialmente avvenuto, poiché il sorgere del debito integra già una posta passiva del patrimonio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, utilizzato per censurare gli errori di diritto della sentenza impugnata.
Regolamento (CE) n. 261/2004
la tutela del passeggero non esclude il ricorso all'assistenza di esperti o avvocati; le spese stragiudiziali devono essere valutate per la loro utilità strumentale alla tutela del consumatore e alla definizione bonaria della controversia.
Convenzione di Montreal
richiamata in relazione alla domanda risarcitoria per il ritardo/cancellazione del volo e alla contestazione sull'omessa pronuncia rispetto alle ulteriori voci di danno.
D.M. 55/2014
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di lite, ma i relativi motivi restano assorbiti dall'accoglimento dei motivi principali.
Massime di principio
- Le spese di assistenza stragiudiziale sostenute per la tutela di un diritto, anche se prestate da un avvocato o da un intermediario specializzato, possono integrare danno emergente risarcibile quando siano ex ante utili e strumentali alla gestione della controversia o alla sua bonaria definizione.
- La valutazione della rimborsabilità delle spese stragiudiziali non può essere compiuta in astratto né con riferimento esclusivo alla possibilità per la parte di agire autonomamente: occorre considerare l'asimmetria informativa, la complessità tecnica della vicenda e il costo opportunità per il danneggiato.
- L'obbligazione di pagare un compenso o una spesa costituisce già una perdita patrimoniale rilevante ai fini dell'art. 1223 c.c., senza che sia necessario attendere il materiale esborso.
- Il giudice di merito non può rigettare la domanda sulla base di circostanze non contestate o di valutazioni desunte d'ufficio fuori dal contraddittorio; deve confrontarsi con le allegazioni delle parti e con la reale portata delle contestazioni.
- Quando la documentazione prodotta a sostegno di una spesa è contestata, il giudice deve esplicitare perché ritenga non assolto l'onere probatorio, evitando affermazioni apodittiche e verificando la rilevanza dei documenti rispetto alla natura della pretesa.
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