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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9671/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra due condanne: 1) pena di 6 mesi per violazione dell'art.73, quinto comma, d.P.R. 309/90 commessa nel 2011; 2) pena di 12 anni e 2 mesi per partecipazione ad associazione di stampo mafioso e plurime estorsioni commesse tra novembre 2010 e giugno 2011. Sosteneva che i reati erano stati commessi nello stesso arco temporale, accertati dalle medesime indagini e riconducibili alla sua appartenenza al sodalizio mafioso, quindi integranti la continuazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Ha confermato la valutazione della Corte di appello secondo cui la continuazione non poteva essere riconosciuta perché mancavano elementi da cui dedurre che il ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato anche quello successivo (requisito ex art. 81, secondo comma, cod. pen.). In particolare è stato ritenuto che le cessioni di stupefacenti erano state commesse autonomamente da Tarallo e non nell'ambito delle iniziative dell'associazione mafiosa; il ricorrente non ha confutato specificamente questo accertamento ma ha formulato censure generiche che sollecitavano una diversa lettura delle prove. Per l'inammissibilità il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e richiamo alla Corte cost. n. 186/2000 per profili di colpa dell'impugnazione).

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/1990, art. 73, quinto comma

    art.73, quinto comma, d.P.R. 309/90

    Il reato di detenzione/cessione di stupefacenti contestato è stato ritenuto autonomo e commesso dal ricorrente individualmente, quindi non riconducibile al programma criminoso dell'associazione mafiosa ai fini della continuazione.

  • Codice penale, art. 81, secondo comma

    art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Interpretato come requisito per la continuazione: è necessaria la programmazione, anche solo nelle linee generali, di più reati sin dall'origine; l'assenza di tale progettualità ostacola il riconoscimento della continuazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure generiche e non specifiche rispetto alla logica e alla valutazione probatoria del giudice dell'esecuzione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Fondamento per dichiarare il ricorso inammissibile per carenza di motivazione specifica e per l'assenza dei presupposti per la cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Autorizza la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente e la determinazione di una somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di colpa correlata all'irritualità dell'impugnazione.

  • Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura penale, art. 173

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per delimitare l'ambito di riproduzione del motivo di ricorso in cassazione; il ricorso è stato ammesso nei limiti consentiti.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000

    Corte cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al criterio di responsabilità per l'irritualità dell'impugnazione, a supporto della condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La continuazione ex art. 81 cod. pen. richiede che i reati siano stati programmati sin dall'origine; la mera vicinanza temporale o il fatto che le indagini abbiano riguardato gli stessi fatti non sono di per sé sufficienti.
  • Per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare collegamento organico/progettuale tra i reati; atti commessi in autonomia dall'imputato e non come esecuzione del programma dell'associazione ostano al cumulo per continuazione.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; argomentazioni generiche che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso condanna per spese processuali e può comportare l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione presenti profili di colpa o irritualità.
  • In sede esecutiva il giudice valuta in concreto se sussista la progettualità criminosa all'origine; prove di appartenenza al sodalizio non coincidono automaticamente con la riconducibilità di ogni singolo reato al programma associativo.

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