Cassazione Penale, Ordinanza n. 03974/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile per rapina e lesioni personali. Con il primo motivo ha contestato il giudizio di comparazione tra circostanze, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e il mancato giudizio di prevalenza, sostanzialmente criticando il trattamento sanzionatorio. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per i reati contestati, ma il motivo è stato ritenuto generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi di fatto e di diritto idonei a incrinare la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo in caso di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione. Ha inoltre dichiarato il secondo motivo generico per indeterminatezza, poiché non conforme ai requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. In conseguenza, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice per il reato di rapina oggetto della declaratoria di responsabilità.
art. 582 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice per il reato di lesioni personali oggetto della declaratoria di responsabilità.
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi posti a base della censura; la mancanza di specificità determina genericità e inammissibilità del motivo.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
Richiamata per il principio secondo cui il giudizio di comparazione tra circostanze e la relativa motivazione rientrano nel merito e sono censurabili in cassazione solo se frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione, salvo che la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o arbitraria.
- La motivazione che giustifica l'equivalenza o il bilanciamento delle circostanze è sufficiente quando espliciti, anche sinteticamente, che la soluzione adottata è ritenuta più idonea a determinare un trattamento sanzionatorio congruo nel caso concreto.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che contesta la motivazione della decisione deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare quali passaggi motivazionali si assumono erronei e quali elementi di fatto o di diritto li smentirebbero.
- La mera riproposizione di censure generiche, non ancorate alla motivazione della sentenza impugnata, non consente alla Corte di legittimità di esercitare il proprio sindacato e comporta l'inammissibilità del ricorso.
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