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Sentenza

Sentenza n. 1287/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza ordinare l’ottemperanza da parte dell’Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, n. 2523/2024 pubblicata il 10/10/2024, notificata in forma esecutiva in data 16/10/2024, passata in giudicato, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di Profeta Enza dell'importo di € 2.000,00, corrispondente al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, con riferimento per gli aa.ss. 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo effettivo.

Giustizia amministrativa202600373

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio economico della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Torino n. 2523/2024, notificata in forma esecutiva al Ministero il 16 ottobre 2024 e passata in giudicato. Il titolo giudiziale imponeva l’accredito sulla Carta elettronica del docente dell’importo complessivo di euro 2.000, pari a euro 500 per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre chiesto la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l’inadempimento dell’Amministrazione: la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme, notificata al Ministero e non risultava eseguita, mentre era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di accreditare sulla Carta elettronica del docente l’importo di euro 2.000, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nel trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur ammettendone in astratto l’applicabilità nei confronti della pubblica amministrazione, il TAR ha ritenuto sussistenti concrete ragioni ostative, valorizzando la complessità e serialità del contenzioso sulla Carta del docente, le difficoltà operative del Ministero e la natura non essenziale né di sostentamento del beneficio economico. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario e rifusione del contributo unificato ove dovuto. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, comma 4, lett. e)

    La norma consente al giudice dell’ottemperanza di imporre, anche d’ufficio, una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell’azione di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

  • art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    È stato applicato per la dimidiazione dei compensi professionali, ulteriormente ridotti in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’amministrazione.

  • art. 99 c.p.a.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a un’obbligazione pecuniaria della pubblica amministrazione, la produzione del titolo giudiziale in copia conforme, la sua notificazione all’amministrazione soccombente, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l’omessa esecuzione consentono al giudice di ordinare l’adempimento entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia dell’amministrazione, fissando un ulteriore termine per l’esecuzione sostitutiva e ponendo gli eventuali costi a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente nei confronti della pubblica amministrazione: oltre alla manifesta iniquità, possono rilevare altre ragioni ostative connesse alle difficoltà normative, finanziarie, organizzative e operative dell’adempimento pubblico.
  • Nel valutare l’applicazione dell’astreinte per l’inadempimento di un obbligo pecuniario, il giudice può considerare la natura del beneficio dovuto, la sua funzione non essenziale rispetto al sostentamento del beneficiario, l’entità della somma e la serialità del contenzioso, quali elementi idonei a escludere in concreto la misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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