Sentenza del 08/01/2020 n. 17 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sentenza - registrazione - imposta di registro - Anche se non passata in giudicato - riforma - non incide su avviso di liquidazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si è discusso se una sentenza che definisce il giudizio, anche se non passata in giudicato, sia soggetta a tassazione e se l'Ufficio del registro possa legittimamente procedere alla liquidazione e all'emissione dell'avviso di liquidazione. Inoltre è stato chiarito se una successiva riforma, totale o parziale, della decisione nei gradi successivi di giudizio incida sull'avviso di liquidazione emesso prima della formazione del giudicato.
La decisione
La sentenza che definisce il giudizio è soggetta a tassazione anche se non passata in giudicato; pertanto l'Ufficio del registro può legittimamente provvedere alla liquidazione e notificare l'avviso di liquidazione. L'avviso è impugnabile per vizi formali o sostanziali relativi all'atto, al procedimento o ai presupposti dell'imposizione. L'eventuale riforma successiva della decisione, fino alla formazione del giudicato, non annulla né modifica automaticamente l'avviso di liquidazione, ma costituisce titolo autonomo per esercitare il diritto al conguaglio o al rimborso dell'imposta, da proporre con procedura autonoma rispetto al giudizio sull'avviso.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 - Art.57, comma 1
Art.57 comma 1 D.P.R. 131/86
Attribuisce rilevanza fiscale agli atti giudiziari: la sentenza che definisce il giudizio rientra nella sfera di applicazione dell'imposta di registro anche se non passata in giudicato, consentendo all'Ufficio di procedere alla liquidazione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 - Art.37, comma 1
Art.37, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131
Norma richiamata a supporto delle regole di liquidazione e registrazione degli atti giudiziari; interpretata in senso tale da non impedire all'Ufficio di emettere avvisi di liquidazione prima della formazione del giudicato.
Giurisprudenza - Cass. n.12023/2018
Conferma il principio secondo cui l'avviso di liquidazione emesso in esito a sentenza non definitiva è valido e che eventuali modifiche successive costituiscono titolo autonomo per rimborso o conguaglio.
Giurisprudenza - Cass. n.12736/2014
Costituisce precedente che rafforza l'orientamento secondo cui l'impugnazione dell'avviso deve riguardare i vizi dell'atto o dei presupposti dell'imposizione e non può essere surrogata da eventuali futuri riti di rimborso conseguenti alla riforma della sentenza.
Massime di principio
- Una sentenza che definisce il giudizio è suscettibile di registrazione e tassazione anche se non è passata in giudicato; l'Ufficio può quindi liquidare e notificare l'avviso.
- L'avviso di liquidazione è impugnabile dal contribuente solo per vizi formali o sostanziali dell'atto, del procedimento o dei presupposti dell'imposizione; non per il fatto che la sentenza non sia definitiva.
- Se la decisione viene riformata successivamente, tale riforma non annulla automaticamente l'avviso di liquidazione già emesso; la riforma costituisce invece titolo autonomo per ottenere conguaglio o rimborso dell'imposta.
- Le azioni per ottenere conguaglio o rimborso devono essere promosse con procedura autonoma e non possono essere valorizzate come mezzi per impugnare l'avviso di liquidazione stesso.
- Prassi consigliata per il contribuente: impugnare tempestivamente l'avviso di liquidazione se si riscontrano vizi nell'atto o nei presupposti impositivi; se la sentenza viene poi definitivamente annullata o modificata, agire separatamente per conguaglio o rimborso.
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