Tribunale, Sentenza T-356/22
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 19 marzo 2025 (Estratti). — LG Chem, Ltd. contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea – Regolamento di esecuzione (UE) 2022/547 – Dazio antidumping definitivo – Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento 2016/1036 – Determinazione del pregiudizio – Esame dell’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi dei prodotti simili venduti sul mercato dell’Unione – Calcolo dell’undercutting dei prezzi – Applicazione del metodo dei numeri di controllo del prodotto – Nesso causale – Analisi di imputazione e di non imputazione – Altri fattori noti – Importo del dazio antidumping – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione. — Causa T-356/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di LG Chem contro il dazio antidumping definitivo sui polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea. In particolare, ritiene legittimo il metodo seguito dalla Commissione per determinare il margine di pregiudizio e il dazio inferiore, basato sul prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base. La Corte sottolinea che il dazio deve neutralizzare solo il pregiudizio causato dal dumping, ma rileva che la ricorrente non ha provato che la Commissione avesse imputato effetti di altri fattori alle importazioni coreane. Sono quindi respinti anche i profili relativi ai diritti della difesa e alla buona amministrazione.
Impugnazione del regolamento antidumping sui polimeri superassorbenti coreani: legittimità del calcolo del margine di pregiudizio e della determinazione del dazio inferiore
La questione giuridica
Se, nell’adozione del dazio antidumping definitivo sui polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea, la Commissione abbia commesso errori manifesti di valutazione e violato gli articoli 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, e 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, nonché i diritti della difesa e il principio di buona amministrazione, in particolare: nel calcolo dell’undercutting e del margine di pregiudizio mediante il metodo del prezzo indicativo/NCP semplificato; nella mancata esclusione degli effetti di altri fattori noti di pregiudizio; nella determinazione dell’aliquota del dazio antidumping.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, quando la Commissione calcola il margine di pregiudizio ai fini della regola del dazio inferiore mediante il metodo del prezzo indicativo previsto dall'articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento 2016/1036, il dazio deve essere fissato in modo da eliminare solo il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping e non quello derivante da altri fattori; tuttavia, nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato che il metodo applicato dalla Commissione imputasse indebitamente altri fattori di pregiudizio alle importazioni coreane o che vi fossero errori manifesti, sicché il ricorso è stato respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 9, paragrafo 4, regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) 2018/825
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/547
Impugnazione del dazio antidumping sui polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea
Il Tribunale, con sentenza del 19 marzo 2025 nella causa T-356/22, ha esaminato il ricorso di LG Chem contro il regolamento di esecuzione (UE) 2022/547, con cui la Commissione aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri superassorbenti originari della Repubblica di Corea. La controversia riguarda, in particolare, il metodo di determinazione del pregiudizio e del margine di pregiudizio ai fini dell'applicazione della regola del dazio inferiore.
Parti e conclusioni
La ricorrente è LG Chem, Ltd.; la convenuta è la Commissione europea, sostenuta da BASF Antwerpen NV, Nippon Shokubai Europe NV ed Evonik Superabsorber GmbH in qualità di intervenienti. LG Chem chiedeva l'annullamento del regolamento impugnato nella parte in cui le si applicava; la Commissione domandava il rigetto del ricorso.
Motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente articolava quattro motivi. Il terzo motivo, centrale ai fini della decisione qui riportata, denunciava in sostanza:
- errori manifesti di valutazione;
- violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base;
- violazione dei diritti della difesa;
- illegittimità del calcolo del margine di pregiudizio sulla base di un NCP semplificato;
- mancata presa in considerazione di altri fattori noti di pregiudizio.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare, il secondo comma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, che consacra la regola del dazio inferiore, e l'articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, introdotti dal regolamento (UE) 2018/825. Tali disposizioni disciplinano la determinazione del prezzo indicativo e del profitto di riferimento quando il margine di pregiudizio è calcolato in base a un prezzo indicativo.
Ragionamento del Tribunale sul metodo di calcolo del margine di pregiudizio
Il Tribunale ricorda che la regola del dazio inferiore impone che il dazio antidumping non ecceda quanto necessario per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping. Da ciò deriva che, nel determinare il dazio, le istituzioni devono tener conto delle conclusioni raggiunte nell'analisi di imputazione e di non imputazione svolta ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base.
Tuttavia, il Tribunale evidenzia che l'articolo 7, paragrafo 2 quater, codifica il metodo del prezzo indicativo, che consiste nel confrontare il prezzo delle importazioni oggetto di dumping con un prezzo di riferimento ipotetico dell'industria dell'Unione, ottenuto aggiungendo al costo di produzione un profitto di riferimento. Questo metodo è ritenuto compatibile con il potere discrezionale della Commissione ed è idoneo a riflettere la pressione al ribasso esercitata dal dumping sui prezzi dell'industria dell'Unione.
Applicazione al caso concreto
Nel caso di specie, la Commissione aveva:
- accertato un pregiudizio notevole derivante dalle importazioni coreane;
- riconosciuto che le importazioni dalla Turchia e dal Giappone avevano contribuito al pregiudizio, ma ritenuto tali fattori non sufficientemente significativi da interrompere il nesso causale;
- calcolato il margine di pregiudizio sulla base di un prezzo non pregiudizievole ottenuto applicando un profitto di riferimento del 6% ai costi di produzione dell'industria dell'Unione.
Il Tribunale osserva che, con tale metodo, il margine di pregiudizio esprime soltanto la differenza tra il prezzo all'importazione e un prezzo di riferimento ipotetico, non influenzato dagli altri fattori di pregiudizio. Pertanto, il metodo è in linea di principio idoneo a evitare l'imputazione alle importazioni oggetto di dumping di effetti pregiudizievoli causati da fattori diversi.
Mancata dimostrazione degli errori e irricevibilità di parte delle censure
Il Tribunale rileva che la ricorrente non aveva dimostrato in modo concreto che fattori quali la formula di calcolo dei SAP o gli investimenti dell'industria dell'Unione avessero effettivamente contribuito al pregiudizio. Quanto alle importazioni da Turchia e Giappone, la censura secondo cui tali importazioni avrebbero depresso anche i prezzi coreani è stata considerata nuova e quindi irricevibile nella replica; in ogni caso, era priva di supporto probatorio e di spiegazioni specifiche.
Decisione e principio affermato
Il Tribunale conclude che la ricorrente non ha dimostrato errori manifesti di valutazione, né la violazione dell'articolo 3, paragrafo 3, o dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, né la violazione dei diritti della difesa. Il terzo motivo è quindi integralmente respinto, e con esso l'intero ricorso. Ne consegue la conferma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/547 nella parte applicabile a LG Chem.
Esito del giudizio
Il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato LG Chem alle spese proprie e a quelle della Commissione e delle intervenienti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 mar 2025Tribunale, Sentenza T-281/23
- Sentenza · 19 mar 2025Tribunale, Sentenza T-350/23
- Sentenza · 19 mar 2025Tribunale, Sentenza T-1042/23
- Sentenza · 19 mar 2025Tribunale, Sentenza T-1075/23
- Sentenza · 20 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-116/24
- Sentenza · 20 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-61/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →