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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-350/23

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 19 marzo 2025 (Estratti). — Rems Kargins contro Commissione europea. — Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato – Intervento della Commissione in qualità di amicus curiae dinanzi ad un giudice nazionale – Illegittimità del comportamento contestato all’istituzione dell’Unione – Eccezione d’illegittimità – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 – Principi della separazione dei poteri, dell’indipendenza dei giudici nazionali e del diritto ad un ricorso effettivo, d’imparzialità e di neutralità. — Causa T-350/23

Giurisprudenza europea62023TJ0350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha escluso che la Commissione abbia agito illecitamente presentando osservazioni come amicus curiae in un procedimento nazionale sugli aiuti di Stato. Ha inoltre respinto l’eccezione di illegittimità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589, ritenendo che il meccanismo di cooperazione con i giudici nazionali sia compatibile con il diritto primario e con le garanzie procedurali. Di conseguenza, la domanda di risarcimento del sig. Kargins è stata integralmente rigettata.

Responsabilità extracontrattuale della Commissione per l’intervento come amicus curiae dinanzi a un giudice nazionale in materia di aiuti di Stato e legittimità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia commesso un comportamento illegittimo intervenendo, in qualità di amicus curiae, dinanzi a un giudice nazionale in una controversia in materia di aiuti di Stato; in via incidentale, se l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 sia invalido per difetto di base giuridica e per incompatibilità con gli articoli 267 e 108 TFUE, con l’articolo 47 della Carta e con i principi di separazione dei poteri, indipendenza dei giudici nazionali e imparzialità/neutalità.

Principio di diritto

Il Tribunale ha respinto il ricorso: l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 è valido e trova base giuridica nell’articolo 109 TFUE, poiché consente un meccanismo di cooperazione utile all’applicazione coerente degli articoli 107 e 108 TFUE. Le osservazioni della Commissione rese come amicus curiae non sono vincolanti, non pregiudicano né la facoltà né l’obbligo del giudice nazionale di adire la Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, non incidono sulla competenza della Commissione e della Corte in materia di controllo degli aiuti di Stato ex articolo 108 TFUE e sono presentate nel rispetto delle regole procedurali nazionali e dell’indipendenza dei giudici.

Norme richiamate

  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 109 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4 TUE
  • Articolo 19 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2015/1589, articolo 29, paragrafo 2
  • Regolamento (CE) n. 1/2003, articolo 15, paragrafo 3

Responsabilità extracontrattuale della Commissione per intervento come amicus curiae in materia di aiuti di Stato

La sentenza riguarda un’azione di risarcimento danni proposta ai sensi degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE dal sig. Rems Kargins contro la Commissione europea. Il ricorrente contestava la legittimità dell’intervento della Commissione, in qualità di amicus curiae, in un procedimento pendente dinanzi all’Augstākā tiesa (Corte suprema, Lettonia) contro una società terza.

Fatti e conclusioni delle parti

Il ricorrente sosteneva che l’ingerenza della Commissione nel procedimento nazionale avesse causato un danno risarcibile. Chiedeva, in sostanza:

  • la declaratoria di responsabilità della Commissione;
  • il risarcimento di un danno quantificato in almeno EUR 15.028.841,93, con interessi al 12% annuo dal 23 giugno 2016;
  • la condanna alle spese. La Commissione chiedeva il rigetto del ricorso; il Consiglio interveniva a sostegno della Commissione.

Eccezione di illegittimità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589

Il ricorrente domandava in via incidentale la disapplicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589, sostenendo che la disposizione fosse priva di base giuridica, contrastasse con l’articolo 267 TFUE, con l’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE e con l’articolo 47 della Carta, oltre a non offrire sufficienti garanzie procedurali.

Il Tribunale ricorda che il regolamento 2015/1589 è stato adottato sulla base dell’articolo 109 TFUE, il quale autorizza il Consiglio ad adottare "tutti i regolamenti utili" per l’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE. Ne deriva che il legislatore dell’Unione poteva prevedere un meccanismo di cooperazione tra Commissione e giudici nazionali volto a garantire un’applicazione coerente della disciplina sugli aiuti di Stato.

Ragionamento del Tribunale sulla compatibilità con il diritto primario

Quanto alla compatibilità con l’articolo 267 TFUE, il Tribunale osserva che l’intervento della Commissione non pregiudica la possibilità o l’obbligo dei giudici nazionali di effettuare un rinvio pregiudiziale. Le osservazioni della Commissione restano non vincolanti e si collocano nello spirito di leale cooperazione dell’articolo 4 TUE. La decisione richiama la giurisprudenza secondo cui il giudice nazionale può sempre chiedere il supporto della Commissione e, separatamente, adire la Corte con un rinvio pregiudiziale.

Il Tribunale sottolinea inoltre la complementarità tra il meccanismo dell’articolo 29 del regolamento 2015/1589 e quello dell’articolo 267 TFUE: un giudice nazionale può prima ricevere osservazioni della Commissione e poi, se necessario, sollevare questioni pregiudiziali sulla medesima materia. È richiamata, in particolare, la sentenza Eesti Pagar, nella quale la Corte si era pronunciata in un rinvio pregiudiziale nonostante la presenza di osservazioni della Commissione come amicus curiae nel giudizio principale.

Compatibilità con l’articolo 108 TFUE e ruolo della Commissione

Il Tribunale respinge anche la tesi secondo cui il meccanismo dell’articolo 29 del regolamento 2015/1589 interferirebbe con l’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La circostanza che la Commissione presenti osservazioni in un procedimento nazionale non limita né condiziona il suo potere di avviare successivamente o autonomamente le procedure di controllo degli aiuti di Stato, comprese quelle eventualmente dirette alla Corte in caso di inadempimento dello Stato membro.

Secondo il Tribunale, si tratta di strumenti distinti e complementari: da un lato, il supporto ai giudici nazionali per l’applicazione delle norme sugli aiuti; dall’altro, il potere della Commissione di vigilare sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno e di attivare i rimedi previsti dal Trattato.

Garanzie procedurali e indipendenza dei giudici nazionali

Quanto al profilo delle garanzie procedurali, il Tribunale valorizza il considerando 38 del regolamento 2015/1589, secondo cui le osservazioni della Commissione devono essere presentate nel rispetto delle regole processuali nazionali, comprese quelle a tutela dei diritti delle parti, e dell’indipendenza dei giudici nazionali. Di conseguenza, trovano applicazione le garanzie previste dall’ordinamento interno, che nel caso di specie il Tribunale considera conformi all’articolo 19 TUE e all’articolo 47 della Carta.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale conclude che non vi è illegittimità del comportamento della Commissione né invalidità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento 2015/1589. Il ricorso è pertanto respinto integralmente e il sig. Kargins è condannato alle spese, insieme alla Commissione per le proprie spese; il Consiglio sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materieresponsabilità extracontrattuale dell’unione europeaaiuti di statocooperazione tra commissione e giudici nazionalirinvio pregiudizialediritto a un ricorso effettivo

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