Tribunale, Sentenza T-281/23
Judgment of the General Court (Fifth Chamber) of 19 March 2025. — Dana Astra IOOO v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in view of the situation in Belarus and the involvement of Belarus in the Russian aggression against Ukraine – Freezing of funds – Lists of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the lists – Action for annulment – Time limit for bringing proceedings – Point from which time starts to run – Inadmissibility – Error of assessment. — Case T-281/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso di Dana Astra contro gli atti del Consiglio che mantenevano il congelamento dei suoi fondi nel contesto delle misure restrittive contro la Bielorussia. Ha ritenuto valida la notifica ai legali della società, sulla base del mandato conferito, e ha conseguentemente escluso che il ricorso potesse essere esteso agli atti successivi del 2024. In via subordinata, ha comunque respinto nel merito la censura di errore di valutazione, confermando che il ruolo della società nel progetto Minsk World costituiva una base sufficiente per considerarla beneficiaria e sostenitrice del regime di Lukashenko.
Ricorso di annullamento contro il mantenimento di misure restrittive UE nei confronti di una società bielorussa: il Tribunale dichiara il ricorso tardivo e, in ogni caso, respinge nel merito la censura di errore di valutazione sul beneficio e sostegno al regime Lukashenko.
La questione giuridica
1) Se il ricorso di annullamento contro gli atti di mantenimento del 24 febbraio 2023 fosse stato proposto nei termini di cui all’articolo 263 TFUE, tenuto conto della modalità di notifica degli atti; 2) se, nel merito, il Consiglio avesse commesso un errore di valutazione nel ritenere che Dana Astra beneficiasse e sostenesse il regime di Lukashenko in ragione del suo ruolo nello sviluppo del complesso immobiliare Minsk World.
Principio di diritto
Nei ricorsi contro atti restrittivi, il termine per impugnare decorre dalla comunicazione individuale validamente effettuata al destinatario; la notifica al suo rappresentante è idonea a far decorrere il termine solo se il destinatario ha consentito, in base a un mandato sufficientemente ampio, che ogni corrispondenza e notifica gli sia indirizzata tramite quel rappresentante. Nel caso di specie, la società aveva autorizzato i propri avvocati a ricevere notifiche e a compiere gli atti necessari o utili nell’ambito della contestazione delle sanzioni, sicché il ricorso contro gli atti del 24 febbraio 2023 era tardivo e, per conseguenza, inammissibile anche nella parte estesa agli atti del 2024; inoltre, nel merito, il Consiglio poteva fondare il mantenimento della lista sul fatto che la società continuava a sviluppare il progetto Minsk World in condizioni già ritenute indicative di beneficio e sostegno al regime di Lukashenko, senza che le asserite difficoltà o misure ostili interne bielorusse fossero idonee a infirmare tale valutazione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2012/642/PESC
- Regolamento (CE) n. 765/2006
- Decisione (PESC) 2023/421
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/419
- Decisione (PESC) 2024/769
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/768
- Decisione 2021/353
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/339
- Decisione (PESC) 2022/307
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/300
- Articolo 29 TUE
- Articoli 75 e 215 TFUE
- Articolo 8a del regolamento (CE) n. 765/2006
- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2012/642
- Articolo 2, paragrafi 1 e 5, del regolamento (CE) n. 765/2006
Mantenimento delle misure restrittive contro Dana Astra IOOO
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Dana Astra IOOO contro il mantenimento, da parte del Consiglio, delle misure restrittive adottate nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune in relazione alla situazione in Bielorussia e al coinvolgimento di tale Stato nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Il Tribunale esamina anzitutto l’ammissibilità del ricorso, poi, in via subordinata, la fondatezza della censura relativa all’errore di valutazione del Consiglio.
Contesto fattuale e quadro delle sanzioni
Dana Astra è una società bielorussa attiva nelle costruzioni e nello sviluppo immobiliare. La sua inclusione nelle liste di congelamento dei fondi risale agli atti iniziali del 2020, poi mantenuti nel 2021 e nel 2022, con motivazione centrata sul suo ruolo di principale sviluppatore del complesso Minsk World e sui suoi rapporti con persone vicine al presidente Lukashenko. Gli atti impugnati nel presente giudizio sono i provvedimenti di mantenimento del 24 febbraio 2023 e del 26 febbraio 2024, che hanno prorogato la permanenza della società nelle liste.
Ammissibilità: decorrenza del termine per ricorrere
Il Consiglio sosteneva che il ricorso fosse tardivo perché il termine di due mesi, maggiorato di dieci giorni per la distanza, era decorso già a maggio 2023. Il Tribunale ricorda che, per gli atti restrittivi, la decorrenza del termine di impugnazione segue la comunicazione individuale dovuta al destinatario, non la sola pubblicazione, e che la notifica al difensore vale come notifica al destinatario solo se ciò è previsto dalla legge, concordato tra le parti o coperto da un mandato idoneo.
Validità della notifica ai rappresentanti della società
Il Tribunale esclude che la semplice email inviata alla società sia sufficiente a provare una valida comunicazione, mancando la prova del suo effettivo ricevimento. Tuttavia, ritiene decisiva la notifica inviata ai legali tramite raccomandata, ricevuta il 9 marzo 2023. Il punto centrale è il mandato del 1° novembre 2021, dal quale risulta che gli avvocati erano autorizzati non solo a rappresentare Dana Astra nel contenzioso relativo alle sanzioni, ma anche a compiere "tutte le altre azioni necessarie o utili" per proseguire tale procedimento. Da ciò il Tribunale desume che la società aveva consentito che ogni corrispondenza e notifica relativa alle misure restrittive fosse indirizzata ai suoi rappresentanti.
Conseguenze processuali: tardività e improcedibilità dell’estensione
Poiché la notifica valida ai legali è avvenuta il 9 marzo 2023, il termine per ricorrere è scaduto il 19 maggio 2023. L’azione, introdotta il 23 maggio 2023, è quindi dichiarata irricevibile per tardività nella parte riferita agli atti del 2023. In applicazione della giurisprudenza sul presupposto di ammissibilità del ricorso originario, il Tribunale dichiara inammissibile anche l’estensione del ricorso agli atti di mantenimento del 2024.
Esame subordinato nel merito
Pur a fronte dell’inammissibilità, il Tribunale decide di esaminare anche il merito per ragioni di buona amministrazione della giustizia. Dana Astra sosteneva che il Consiglio avesse errato nel ritenere che beneficiava e sosteneva il regime Lukashenko, contestando in particolare: la rilevanza del progetto Minsk World; le presunte condizioni favorevoli di assegnazione; la posizione dei suoi interlocutori nel regime; e il richiamo alla precedente presenza di Liliya Lukashenka in azienda.
Valutazione probatoria del Tribunale
Il Tribunale richiama i principi consolidati in materia di misure restrittive: il Consiglio deve fondare la decisione su una base fattuale sufficientemente solida e su elementi specifici, precisi e concordanti; spetta all’istituzione dimostrare la fondatezza delle ragioni di inserimento o mantenimento in lista. Tuttavia, se anche uno solo dei motivi impugnati è sufficientemente provato e da solo idoneo a sostenere l’atto, gli eventuali vizi degli altri motivi non comportano annullamento.
Il motivo relativo a Minsk World è sufficiente a giustificare il mantenimento
Il Tribunale ritiene provato che, al momento degli atti impugnati, Dana Astra continuava a sviluppare il complesso Minsk World, progetto di enorme rilevanza economica e politica, realizzato su terreni per i quali la società aveva ottenuto diritti di sviluppo nell’ambito di un regime di privilegi connesso a decreti presidenziali. Richiama inoltre la propria sentenza del 28 giugno 2023 nella causa T-239/21, nella quale aveva già concluso che tali condizioni dimostravano benefici tratti dalla società dal regime e supporto al medesimo.
Rigetto delle argomentazioni sulla presunta ostilità del regime bielorusso
Le misure adottate dalle autorità bielorusse nel 2022 e nel 2023 contro società con capitale estero proveniente da Stati considerati ostili non sono ritenute sufficienti a dimostrare un trattamento specificamente sfavorevole nei confronti di Dana Astra. Il Tribunale osserva che tali misure riguardavano numerose imprese e che, comunque, gli elementi prodotti dal Consiglio mostrano che la società ha continuato con successo lo sviluppo di Minsk World anche dopo tali interventi, con avanzamento dei lavori e completamento previsto per il 2027.
Irrilevanza delle difficoltà contrattuali e delle pretese minacce di nazionalizzazione
Secondo il Tribunale, i problemi con alcuni partner, le asserite penali, le procedure avviate e il rischio di nazionalizzazione non sono stati dimostrati come conseguenza diretta delle misure del regime nei confronti della società. In particolare, le penalità risultano inserite nel quadro contrattuale e regolatorio dell’operazione Minsk World. L’argomento secondo cui la società sarebbe costretta a restare sul mercato bielorusso per evitare una nazionalizzazione o una perdita economica è giudicato circolare e non idoneo a escludere il sostegno al regime.
Decisione e principio affermato
Il Tribunale respinge il ricorso: prima come inammissibile per tardività e, in ogni caso, come infondato nel merito. Condanna inoltre Dana Astra alle spese. Il principio che emerge è che, nelle sanzioni individuali, la permanenza in lista può essere giustificata da un solo motivo adeguatamente provato, e che la notifica degli atti al difensore fa decorrere il termine di impugnazione quando il destinatario abbia conferito un mandato sufficientemente ampio a ricevere tramite quel difensore ogni comunicazione relativa al contenzioso sulle restrizioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 19 mar 2025Tribunale, Sentenza T-356/22
- Sentenza · 19 mar 2025Tribunale, Sentenza T-350/23
- Sentenza · 19 mar 2025Tribunale, Sentenza T-1042/23
- Sentenza · 19 mar 2025Tribunale, Sentenza T-1075/23
- Sentenza · 20 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-116/24
- Sentenza · 20 mar 2025Corte di giustizia, Sentenza C-61/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →