Risposta n. 140 del 27/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImportazione di energia elettrica: trattamento IVA e adempimenti doganali nei rapporti con rivenditori italiani
Il quesito
La società svizzera chiede, per due scenari di consegna dell’energia elettrica (punto di dispacciamento in Svizzera o in Italia), quale sia il corretto trattamento IVA e doganale: se l’importazione sia soggetta a IVA o a reverse charge, chi debba assolvere gli adempimenti doganali e se sia necessario mantenere la partita IVA italiana e la rappresentanza IVA.
Soluzione prospettata dal contribuente
L’Agenzia ritiene che, in entrambi gli scenari, le cessioni siano territorialmente rilevanti in Italia e che gli obblighi IVA siano adempiuti dai cessionari soggetti passivi rivenditori stabiliti in Italia ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR 633/1972; l’importazione di energia elettrica non è soggetta a IVA ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. g-bis). Sul piano doganale, nello scenario con punto di dispacciamento in Svizzera gli adempimenti spettano ai rivenditori importatori; nello scenario con punto di dispacciamento in Italia non è ammissibile che la dichiarazione doganale sia presentata dai clienti rivenditori, dovendo provvedere la società importatrice, tramite rappresentante indiretto stabilito in UE. La partita IVA italiana della società non è obbligatoria.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma l’assenza di IVA sull’importazione di energia elettrica in entrambi i casi e la non obbligatorietà dell’identificazione IVA italiana della società svizzera. Accoglie la soluzione del contribuente per lo scenario 1 quanto agli adempimenti doganali a carico dei rivenditori-importatori, mentre respinge la possibilità, nello scenario 2, che i clienti italiani presentino la dichiarazione doganale: in quel caso l’obbligo resta in capo alla società, che deve operare con rappresentanza indiretta tramite soggetto stabilito nell’UE e con eventuale codice EORI, senza necessità che la società abbia partita IVA italiana.
Importazione di energia elettrica: trattamento IVA e adempimenti doganali
La risposta affronta il regime fiscale applicabile alle cessioni di energia elettrica effettuate da una società con sede in Svizzera verso soggetti passivi rivenditori stabiliti in Italia, distinguendo due modalità operative di consegna. Il tema centrale riguarda la territorialità IVA, il meccanismo di assolvimento dell’imposta e la ripartizione degli obblighi doganali connessi all’introduzione dell’energia nel territorio dell’Unione e in Italia.
Fattispecie rappresentata dalla società istante
La società svizzera svolge attività di produzione, fornitura e commercio di energia elettrica e attualmente effettua cessioni all’esportazione dalla Svizzera all’Italia verso soggetti passivi-rivenditori italiani. Il modello di business prospettato prevede due scenari:
- Scenario 1: l’energia è consegnata in Svizzera; i cessionari italiani prelevano l’energia dal punto di dispacciamento svizzero e la importano in Italia.
- Scenario 2: l’energia è consegnata in Italia; la società la mette a disposizione sulla propria unità di produzione "virtuale" in Italia e i rivenditori italiani prelevano l’energia dal punto di dispacciamento italiano.
La società rappresenta inoltre che il nuovo modello non prevederebbe il coinvolgimento della rappresentanza IVA italiana attualmente in essere e che sarebbe intenzione revocare il mandato e chiudere la partita IVA italiana, salvo diversa indicazione dell’Ufficio.
Quesito del contribuente
La società chiede quale sia il corretto trattamento fiscale, per entrambi gli scenari, con riferimento a due profili:
- importazione ai fini IVA e assolvimento dell’imposta;
- importazione ai fini doganali e relativi adempimenti/comunicazioni.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società sostiene che l’IVA debba essere sempre assolta dai cessionari italiani mediante reverse charge, indipendentemente dal luogo di consegna dell’energia, richiamando le norme sulla territorialità e sull’importazione.
Per lo scenario 1, la società ritiene che:
- i cessionari italiani assolvano l’IVA con reverse charge ai sensi degli articoli 7-bis e 17, comma 6, DPR 633/1972;
- i cessionari, prelevando l’energia dal punto di dispacciamento svizzero, siano importatori e debbano presentare la comunicazione in dogana;
- la società non abbia obblighi doganali o IVA.
Per lo scenario 2, la società ritiene che:
- i cessionari italiani assolvano l’IVA con reverse charge ai sensi degli articoli 7-bis e 17, comma 6, DPR 633/1972;
- la comunicazione doganale potrebbe essere presentata dai cessionari, pur essendo in linea di principio la società tenuta a farlo;
- la società non abbia obblighi doganali o IVA.
Quanto ai profili doganali, la società richiama l’art. 170 del CDU e sostiene che l’importazione possa essere effettuata da chiunque ne abbia titolo; pertanto, anche nello scenario 2, la dichiarazione in dogana potrebbe essere resa dai cessionari italiani, oppure, in subordine, dalla società tramite rappresentante doganale indiretto e con eventuale codice EORI. La società conclude che la partita IVA italiana non sarebbe necessaria, non effettuando operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama in particolare:
- art. 7-bis, comma 3, DPR 633/1972, secondo cui le cessioni di energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il cessionario è un soggetto passivo-rivenditore stabilito in Italia;
- art. 7, comma 1, lett. d), DPR 633/1972, per la definizione di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato;
- art. 6, comma 1 e comma 4, DPR 633/1972, per il momento di effettuazione delle cessioni di beni;
- art. 17, comma 2, DPR 633/1972, che pone a carico del cessionario gli obblighi relativi alle cessioni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti;
- art. 68, comma 1, lett. g-bis), DPR 633/1972, per la non imponibilità dell’importazione di energia elettrica;
- art. 139 del codice doganale dell’Unione (Reg. UE n. 952/2013), sulle formalità di presentazione delle merci all’ufficio doganale;
- le regole sulla rappresentanza indiretta e sull’identificazione EORI per operatori non stabiliti nel territorio doganale UE.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ritiene che, poiché la società cede energia a soggetti passivi rivenditori stabiliti in Italia, in entrambi gli scenari le cessioni sono considerate effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lett. a), DPR 633/1972.
Quanto al momento di effettuazione, precisa che la fornitura di energia elettrica integra una cessione di beni e che, nel caso di specie, il momento rilevante coincide con la consegna dell’energia sul punto di prelievo/dispacciamento, cioè quando il cliente rivenditore preleva direttamente l’energia. Da tale momento sorgono gli obblighi IVA.
Poiché il cedente è un soggetto non stabilito in Italia, gli obblighi IVA sono posti a carico del cessionario soggetto passivo rivenditore stabilito in Italia ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR 633/1972.
Parere dell’Agenzia sui due scenari IVA
Per il profilo IVA, l’Agenzia conclude che:
- scenario 1: i cessionari italiani pongono in essere, ai fini IVA, un’operazione di importazione di energia che, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. g-bis), non è soggetta a imposta;
- scenario 2: la società pone in essere, ai fini IVA, un’operazione di importazione di energia che, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. g-bis), non è soggetta a imposta.
Ne deriva che, in entrambi i casi, l’operazione è territorialmente rilevante in Italia, ma l’importazione di energia elettrica è non imponibile/non soggetta a IVA per effetto della disposizione richiamata.
Identificazione IVA della società svizzera
L’Agenzia precisa che l’identificazione IVA in Italia della società non è obbligatoria. Per le operazioni in esame continua a operare l’art. 17, comma 2, DPR 633/1972, secondo cui gli obblighi relativi alle cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti verso soggetti passivi stabiliti in Italia sono adempiuti dai cessionari.
Parere dell’Agenzia sui profili doganali
Sul piano doganale, l’Agenzia distingue i due scenari.
Per lo scenario 1, concorda con la società: non vi sono obblighi doganali in capo alla società svizzera, poiché la dichiarazione doganale di importazione è a carico dei soggetti rivenditori che importano nel territorio unionale l’energia elettrica prelevata dal punto di dispacciamento svizzero.
Per lo scenario 2, invece, l’Agenzia non condivide la tesi secondo cui i clienti rivenditori italiani possano presentare la dichiarazione doganale al posto della società. Richiama l’art. 139 CDU, secondo cui il soggetto che introduce le merci nel territorio doganale dell’Unione deve presentarle immediatamente all’ufficio doganale designato o in altro luogo approvato, in funzione di vigilanza e controllo sulle merci terze.
Secondo l’Agenzia, ciò rende non praticabile l’ipotesi che il cliente/rivenditore presenti la dichiarazione doganale di importazione nel caso di prelievo di energia presso il punto di dispacciamento italiano della società. L’acquisto da parte dei rivenditori italiani avviene infatti solo dopo l’introduzione dell’energia in Italia e riguarda energia già immessa in libera pratica dall’importatore svizzero.
Pertanto, per le formalità doganali la società, quale importatore in possesso di codice EORI, deve farsi rappresentare da un soggetto stabilito nell’UE che agisca in rappresentanza indiretta, dichiarando l’importazione in nome proprio ma per conto della società svizzera.
Chiarimento su EORI e partita IVA italiana
L’Agenzia precisa infine che la registrazione EORI di un operatore economico non stabilito nel territorio doganale dell’UE, necessaria in questo caso per l’identificazione dell’importatore nella dichiarazione doganale, non richiede necessariamente il possesso di una partita IVA rilasciata in Italia.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello chiarisce che:
- le cessioni di energia elettrica verso rivenditori italiani sono territorialmente rilevanti in Italia;
- l’IVA, quando dovuta come obbligo formale, è assolta dai cessionari italiani ex art. 17, comma 2, DPR 633/1972;
- l’importazione di energia elettrica beneficia della non soggezione a IVA ex art. 68, comma 1, lett. g-bis), DPR 633/1972;
- la partita IVA italiana della società svizzera non è obbligatoria;
- sul piano doganale, lo scenario 1 non comporta obblighi per la società, mentre nello scenario 2 la dichiarazione doganale deve essere resa dalla società importatrice tramite rappresentanza indiretta, e non dai clienti italiani.
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