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Sentenza

Sentenza n. 1261/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202401623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento del Comune sull’istanza volta a sollecitare l’adozione di misure di messa in sicurezza di un immobile in stato di abbandono e dell’area interessata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari di un immobile adiacente a quello indicato come in stato di abbandono, hanno chiesto al Comune, mediante istanza trasmessa via PEC il 3 aprile 2024, di comunicare le determinazioni da adottare in relazione alla messa in sicurezza dell’immobile e dell’area, richiamando anche gli esiti di una consulenza resa nell’ambito di un accertamento tecnico preventivo davanti al Tribunale di Cosenza. Il Comune non ha dato riscontro espresso all’istanza. Il ricorso è stato inizialmente notificato al proprietario dell’immobile con modalità previste per gli irreperibili; il TAR ha dichiarato nulla tale notifica e ha ordinato l’identificazione dell’attuale proprietario e la rinnovazione della notificazione. I ricorrenti hanno quindi identificato i successori del proprietario originario e hanno documentato il buon esito delle notifiche anche all’estero. La censura sostanziale consiste nella violazione dell’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza, in presenza del potere sindacale di adottare, ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, un’ordinanza contingibile e urgente per imporre la messa in sicurezza dell’immobile ove sussista un pericolo per la pubblica incolumità.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio. Ha ritenuto che il Comune disponga, in astratto, del potere previsto dall’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 di ordinare al proprietario o al detentore materiale di un immobile la messa in sicurezza quando ricorra una situazione di pericolo per la pubblica incolumità. Da tale astratta configurabilità del potere deriva il dovere dell’amministrazione di esaminare l’istanza e concludere il procedimento, adottando un provvedimento espresso positivo, negativo o interlocutorio. I ricorrenti vantano quindi una pretesa a conoscere la determinazione amministrativa, non un diritto alla conclusione favorevole del procedimento. Il Comune non ha dimostrato di avere adottato un provvedimento espresso; il silenzio è pertanto illegittimo. Il Comune è stato ordinato a concludere il procedimento entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il TAR ha escluso, allo stato, la necessità di nominare un commissario ad acta e ha condannato il Comune al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre oneri e spese di legge.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000

    La disposizione attribuisce al Comune, precisamente al Sindaco mediante ordinanza contingibile e urgente, il potere di ordinare al proprietario o a chi abbia la materiale disponibilità di un immobile la messa in sicurezza in presenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità; l’esistenza in astratto di tale potere comporta l’obbligo dell’amministrazione di esaminare e definire l’istanza del privato.

  • art. 143 c.p.c.

    La notificazione effettuata secondo le modalità previste per gli irreperibili è stata dichiarata nulla dal TAR, che ha ordinato una più precisa identificazione dell’attuale proprietario e la rinnovazione della notifica.

Massime di principio

  • Quando un privato sollecita l’esercizio di un potere amministrativo astrattamente configurabile, l’amministrazione ha l’obbligo di esaminare l’istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche negativo o interlocutorio.
  • L’obbligo di provvedere sussiste quando, alla luce dei doveri di correttezza e buona amministrazione, l’istanza del privato è idonea a fondare una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni della determinazione amministrativa.
  • In materia di sicurezza degli immobili, l’istanza volta a sollecitare l’adozione dei poteri previsti dall’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 non attribuisce al privato una pretesa alla misura richiesta, ma il diritto a ottenere una decisione espressa sulla sussistenza dei presupposti per l’intervento amministrativo.
  • L’accertamento dell’illegittimità del silenzio può comportare l’ordine al Comune di concludere il procedimento entro un termine assegnato dal giudice, senza che ciò implichi un vincolo sull’esito sostanziale della decisione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioOrdinanze contingibili e urgentiDecisione e riti speciali
RamiProcedimento amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PATermini del procedimentoPartecipazione procedimentale

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