Sentenza n. 13717/2026 - Roma, Sezione 2B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato la determinazione regionale e gli atti delle aziende sanitarie concernenti il ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, nonché, in via derivata o ove occorrente, i decreti ministeriali, le circolari, gli accordi e le intese presupposti. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito, affermando che l’obbligazione relativa agli anni considerati si era estinta ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti relativi al payback dei dispositivi medici. La decisione è stata adottata in applicazione del principio dispositivo del processo amministrativo, poiché la parte ricorrente ha rappresentato che, per effetto della disciplina sopravvenuta, era venuta meno l’obbligazione oggetto della controversia e quindi l’utilità concreta della pronuncia. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025
La disciplina sopravvenuta ha determinato, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente e preso atto dal giudice, l’estinzione dell’obbligazione relativa agli anni 2015-2018, facendo venir meno l’interesse alla decisione nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata in udienza camerale straordinaria da remoto secondo la disciplina processuale richiamata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio amministrativo, una disciplina sopravvenuta determina il venir meno dell’obbligazione o dell’utilità concreta perseguita dal ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esame dei motivi di merito.
- La dichiarazione della parte relativa alla sopravvenuta carenza di interesse, ove il venir meno dell’utilità della pronuncia risulti dagli atti del giudizio, consente al giudice amministrativo di definire la causa in rito in applicazione del principio dispositivo.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio è definito in rito per effetto di una sopravvenienza normativa e dell’assetto complessivo degli interessi coinvolti; per le parti non costituite non è dovuta alcuna statuizione sulle spese.
Come è indicizzato
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