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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-481/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 25 gennaio 2024. — Commissione europea contro Irlanda. — Inadempimento di uno Stato – Direttiva 98/83/CE – Qualità delle acque destinate al consumo umano – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite – Allegato I, parte B – Superamento dei valori limite delle concentrazioni di trialometani nell’acqua potabile – Articolo 8, paragrafo 2 – Obbligo degli Stati membri di adottare quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque e di dare priorità alle misure di esecuzione. — Causa C-481/22

Giurisprudenza europea62022CJ0481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro l’Irlanda in materia di qualità dell’acqua potabile. Ha dichiarato che il superamento prolungato dei valori limite dei trialometani in numerose reti pubbliche e private integra la violazione della direttiva 98/83/CE. Ha inoltre ritenuto che l’Irlanda non avesse adottato tempestivamente i provvedimenti correttivi richiesti né dato priorità alle misure di esecuzione.

Inadempimento dell’Irlanda per superamento persistente dei valori limite dei trialometani nell’acqua potabile e per mancata adozione tempestiva dei provvedimenti correttivi richiesti dalla direttiva 98/83/CE.

La questione giuridica

Se l’Irlanda sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, per non aver assicurato che le acque destinate al consumo umano rispettassero il valore di parametro dei trialometani in alcune zone di distribuzione pubbliche e gruppi privati; e se sia venuta meno anche all’articolo 8, paragrafo 2, per non aver adottato quanto prima i provvedimenti correttivi necessari, dando priorità alle misure di esecuzione.

Principio di diritto

La Corte afferma che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE impone agli Stati membri un obbligo di risultato: essi devono garantire che le acque destinate al consumo umano rispettino il valore di parametro di 100 μg/l per i trialometani previsto dall’allegato I, parte B. Se tale valore è superato in modo persistente e per un periodo molto lungo, ciò costituisce prova sufficiente dell’inadempimento, salvo che lo Stato dimostri di aver adottato misure idonee; inoltre, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, gli Stati membri devono adottare quanto prima provvedimenti correttivi efficaci e dare priorità all’esecuzione, sicché ritardi pluriennali e rinvii ripetuti dei programmi di conformità integrano la violazione. Fattori geografici, ambientali o finanziari non giustificano un inadempimento persistente, specie se lo Stato non ha utilizzato le deroghe previste dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 98/83/CE
  • Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 98/83/CE
  • Articolo 9, direttiva 98/83/CE
  • Articolo 14, direttiva 98/83/CE
  • Articolo 15, direttiva 98/83/CE
  • Allegato I, parte B, direttiva 98/83/CE

Inadempimento dell’Irlanda per superamento dei valori limite dei trialometani nell’acqua potabile

La sentenza riguarda un ricorso per inadempimento ex articolo 258 TFUE proposto dalla Commissione europea contro l’Irlanda in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano. La Corte, nona sezione, esamina il persistente superamento dei valori di parametro relativi ai trialometani (THM) in numerose zone di distribuzione idrica pubbliche e in gruppi di approvvigionamento idrico privati.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione aveva avviato un lungo scambio con le autorità irlandesi sin dal 2014-2015 sulla non conformità di varie reti idriche ai limiti previsti dalla direttiva 98/83/CE. Dopo lettere di richiesta informazioni, una lettera di messa in mora del 20 luglio 2018 e un parere motivato del 14 maggio 2020, la Commissione ha ritenuto che permanevano numerosi superamenti dei valori di parametro dei THM e che non erano stati adottati in tempo utile i necessari provvedimenti correttivi.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE, che impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite;
  • l’articolo 8, paragrafo 2, che impone, in caso di superamento dei valori di parametro, l’adozione quanto prima dei provvedimenti correttivi necessari e la priorità delle misure di esecuzione;
  • l’articolo 9 sulle deroghe;
  • l’articolo 14 sul termine di messa in conformità;
  • l’articolo 15 sui casi eccezionali di proroga;
  • l’allegato I, parte B, che fissa per i THM il valore di parametro di 100 μg/l.

Ricevibilità del ricorso per tre zone di distribuzione

L’Irlanda contestava la ricevibilità del ricorso per Drimoleague, Ring/Helvick e Grangemore, sostenendo che tali reti non esistevano più perché riorganizzate e collegate ad altre reti. La Corte respinge l’eccezione: l’inadempimento va valutato alla scadenza del termine fissato nel parere motivato e la Commissione, priva di poteri di indagine propri, dipende in larga misura dalle informazioni fornite dallo Stato membro. Poiché l’Irlanda non aveva comunicato chiaramente le modifiche né fornito dati idonei a dimostrare la conformità delle nuove reti, il ricorso è stato dichiarato ricevibile anche per tali zone.

Primo motivo: obbligo di risultato dell’articolo 4, paragrafo 1

La Corte afferma in modo netto che l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE, letto con l’allegato I, parte B, impone un obbligo di risultato. Gli Stati membri devono garantire che la concentrazione totale di THM nell’acqua potabile non superi 100 μg/l. Richiamando la giurisprudenza precedente, la Corte esclude che la disposizione imponga solo un obbligo di mezzi.

Quanto alla prova, la Corte rileva che i dati di monitoraggio forniti dalla stessa Irlanda, non contestati nella fase precontenziosa, costituivano elementi fattuali oggettivi sufficienti a dimostrare il superamento continuato dei valori limite in tutte le reti oggetto del ricorso. Non era necessario che la Commissione producessse ulteriori prove della mancata adozione delle misure, dato il carattere persistente e di lunga durata dell’inadempimento.

La Corte respinge inoltre gli argomenti fondati su fattori geografici, geologici, ambientali e finanziari. Tali difficoltà non costituiscono forza maggiore e, soprattutto, la direttiva prevede un regime di deroghe e proroghe che l’Irlanda non aveva utilizzato. Un inadempimento che dura da circa diciassette anni non può essere giustificato da circostanze strutturali interne.

Secondo motivo: mancata adozione tempestiva dei provvedimenti correttivi ex articolo 8, paragrafo 2

Quanto all’obbligo di adottare "quanto prima" i provvedimenti correttivi, la Corte osserva che i ripetuti rinvii dei calendari di conformità e la persistenza dei superamenti almeno dal 2012 dimostrano che l’Irlanda non ha adottato misure appropriate ed efficaci in tempo utile. Il fatto che gli Stati membri abbiano un margine di manovra nella scelta delle misure non esclude che tali misure debbano ridurre il periodo di superamento al minimo possibile.

La Corte sottolinea che l’inadempimento permane anche in presenza di una tendenza al ribasso dei livelli di superamento se non si raggiunge la conformità. Nella specie, i ritardi accumulati e i continui rinvii delle date di messa in conformità dimostrano la violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, senza che sia necessario entrare nel dettaglio di ciascun intervento tecnico adottato.

Dispositivo e spese

La Corte dichiara che l’Irlanda è venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 98/83/CE, in combinato disposto con l’allegato I, parte B, e dall’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva. L’Irlanda è inoltre condannata alle spese, in quanto soccombente.

Principi pratici per il professionista

La pronuncia conferma che, in materia di acqua potabile, il rispetto dei valori di parametro fissati dalla direttiva è un risultato giuridicamente dovuto, non una mera aspirazione programmatica. Per contestare efficacemente una procedura d’infrazione, lo Stato membro deve documentare con precisione sia le modifiche organizzative delle reti sia la conformità delle nuove configurazioni; in difetto, la Commissione può fondarsi sui dati di monitoraggio disponibili e sul protrarsi della non conformità.

Come è indicizzato

Materieacque destinate al consumo umanoinadempimento degli stati membritutela della salute pubblicaambienteservizi idrici

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