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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37876/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale: si deduce che la Corte di appello ha ignorato la comunicazione e documentazione della morte di Caputo Anna (deceduta il 31/03/2020); si contesta la responsabilità attribuita a Luigi Alvino, rilevando che durante la sua gestione le scritture contabili erano regolari e consegnate al successore; si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (età, assenza di ulteriori illeciti); si chiede la derubricazione del fatto negli illeciti di cui agli artt. 217 o 220 legge fallimentare.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Caputo Anna perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Ha altresì annullato la sentenza nei confronti di Alvino Luigi con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per i vizi motivazionali riscontrati, in particolare per avere il giudice di merito travisato l'elemento soggettivo richiesto (ha trattato come sufficiente il dolo generico mentre il capo configurava la fattispecie di sottrazione/distruzione che richiede dolo specifico) e per non aver adeguatamente spiegato i presupposti della responsabilità di Alvino rispetto alla perdita delle scritture. Il terzo motivo sulle attenuanti è stato assorbito, ma la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare concretamente il possibile riconoscimento delle attenuanti e di non negarle con formule generiche.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale contempla due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione/omessa tenuta delle scritture (richiede dolo specifico) e tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione (richiede dolo generico). Nel caso concreto il capo contestato è della prima specie, per cui occorreva accertare il dolo specifico.

  • art. 217 legge fallimentare

    Norma richiamata dalla difesa per una possibile derubricazione; la Corte ha valutato l'adeguatezza dell'inquadramento e ha stabilito che non è sufficiente invocare il dolo generico quando l'imputazione riguarda sottrazione o distruzione delle scritture.

  • art. 220 legge fallimentare

    Altro riferimento normativo indicato dalla difesa per derubricazione; la Corte ha richiamato la necessità di un corretto inquadramento della condotta rispetto alle distinzioni previste dalla legge fallimentare.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 222 del 2018

    Richiamata in relazione alla rideterminazione delle pene accessorie da parte della Corte di appello; la decisione di merito era stata adeguata in ossequio al principio costituzionale richiamato.

  • art. 24 del d.l. n. 137 del 2020 (norme emergenziali su comunicazioni tramite PEC)

    Norma che ha consentito la trasmissione mediante posta elettronica certificata della documentazione attestante la morte dell'imputata; la Corte di legittimità ha rilevato che tale comunicazione doveva essere considerata.

  • art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020

    Norma richiamata in relazione al rito di trattazione del ricorso senza intervento delle parti; si è proceduto secondo le disposizioni emergenziali e le successive modifiche.

Massime di principio

  • La morte dell'imputato intervenuta prima della pronuncia estingue il reato e comporta l'annullamento della sentenza senza rinvio: il giudice di legittimità deve prendere atto della documentazione ufficiale che attesta il decesso.
  • Quando il fatto contestato è la sottrazione o la distruzione delle scritture contabili (o l'omessa tenuta), la fattispecie richiede il dolo specifico. Se il giudice di merito inquadrando il fatto richiede solo dolo generico commette vizio di motivazione correggibile in Cassazione.
  • Il giudice di merito deve esplicitare il nesso causale e le ragioni concrete per ritenere la responsabilità di un amministratore per la perdita o occultamento delle scritture; la mera affermazione di responsabilità senza spiegazione è insufficiente.
  • Le circostanze attenuanti generiche non possono essere respinte con formule stereotipe come la "gravità del fatto": occorre valutare e motivare concretamente gli elementi favorevoli (età, condotta successiva, ecc.).
  • Se la difesa produce tempestivamente documentazione rilevante (es. certificato di morte) tramite strumenti ammessi dalla normativa emergenziale (PEC), il giudice deve valutarla e motivare eventuale esclusione.
  • In presenza di vizi motivazionali sulla qualificazione giuridica del fatto o sull'elemento soggettivo, la Corte di Cassazione può annullare con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito.

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