Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1105/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: del provvedimento di rigetto della richiesta di voltura e rinnovo relativa all’autorizzazione n. -OMISSIS- per l’installazione di insegna lungo S.S. 7 Appia Km. 314 + 917 (lato dx), notificato alla ricorrente in data -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202400925

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di voltura e rinnovo dell'autorizzazione per l'installazione di un'insegna lungo la S.S. 7 Appia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente proprietario della strada)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il diniego di voltura e rinnovo dell'autorizzazione, deducendo: 1) violazione dell'art. 2 l. n. 241/1990, per tardiva conclusione del procedimento; 2) violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, assumendo che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; 3) errata applicazione dell'art. 51, comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice della strada, sostenendo che l'impianto fosse un'insegna di esercizio, destinata alla mera individuazione dell'impresa, e non un impianto pubblicitario soggetto ai contestati limiti di distanza. La ricorrente ha inoltre sostenuto che lo stato dei luoghi fosse rimasto invariato rispetto all'autorizzazione originaria del 2008.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che il termine di conclusione del procedimento previsto dall'art. 2 l. n. 241/1990, salvo che la legge lo qualifichi come perentorio, ha natura ordinatoria o sollecitatoria; il suo superamento non determina quindi l'illegittimità del provvedimento finale tardivo. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha riconosciuto che l'amministrazione deve valutare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e darne conto in motivazione, senza ricorrere a formule meramente apparenti. Nel caso concreto, tuttavia, la sequenza procedimentale dimostrava l'effettiva considerazione delle deduzioni della società: erano stati adottati due preavvisi di diniego, esaminate le osservazioni, concesse ulteriori possibilità di controdeduzione, svolto un sopralluogo e verificata la mancata rimozione dell'impianto. Il diniego risultava pertanto adeguatamente istruito e motivato. Quanto al terzo motivo, il TAR ha ritenuto che anche un'insegna di esercizio possa essere negata dall'ente proprietario della strada quando, per caratteristiche e collocazione, arrechi disturbo visivo o pericolo per la circolazione. La relativa valutazione è tecnico-discrezionale ed è sindacabile soltanto per manifesta illogicità o difetto di motivazione. Nel caso concreto, l'impianto non rispettava le distanze minime dai segnali stradali previste dall'art. 51, comma 2, del regolamento di esecuzione del Codice della strada. Il mutamento dello stato dei luoghi era derivato dalla successiva installazione di segnaletica verticale. Le risultanze tecniche, non specificamente contestate dalla ricorrente, attestavano il mancato rispetto delle distanze rispetto a segnali di indicazione, prescrizione e pericolo. Il diniego costituiva quindi l'esito sostanzialmente vincolato dell'accertamento della violazione della disciplina sulla sicurezza stradale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Il termine di conclusione del procedimento ha, di regola, natura ordinatoria o sollecitatoria, salvo che la legge lo qualifichi come perentorio; il suo superamento non rende illegittimo il provvedimento finale tardivo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    L'amministrazione deve valutare effettivamente le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e deve rendere percepibili le ragioni del loro mancato accoglimento; tale obbligo non può ridursi a una formula di stile.

  • art. 23, commi 4 e 11, d.lgs. 285/1992

    La violazione delle prescrizioni relative all'installazione di impianti pubblicitari in vista della strada può comportare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

  • art. 39 d.lgs. 285/1992

    La segnaletica verticale stradale rileva ai fini della disciplina delle distanze e della valutazione della compatibilità dell'impianto con la sicurezza della circolazione.

  • art. 51, comma 2, d.P.R. 495/1992

    il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h deve essere autorizzato ed effettuato nel rispetto di una serie di distanze minime ivi indicate

    Le distanze minime dai segnali stradali si applicano anche alle insegne di esercizio, indipendentemente dalla loro qualificazione come impianti pubblicitari, quando collocate nei tratti stradali ricompresi nella disposizione.

Massime di principio

  • Il termine ordinario di conclusione del procedimento amministrativo, in assenza di una specifica qualificazione legislativa come perentorio, non determina l'illegittimità del provvedimento adottato tardivamente.
  • L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto è soddisfatto quando dal provvedimento finale e dalla sequenza procedimentale risultino comprensibili le ragioni del loro mancato accoglimento; non è necessaria una confutazione analitica di ogni argomento, ma non è sufficiente una motivazione meramente apparente.
  • La disciplina sulle distanze minime dai segnali stradali può impedire l'autorizzazione o il rinnovo anche di un'insegna di esercizio, quando la sua collocazione non garantisca la sicurezza della circolazione.
  • La valutazione dell'ente proprietario della strada sull'impatto visivo e sulla pericolosità di un'insegna costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, errore evidente o difetto di motivazione.
  • Quando l'amministrazione accerta, mediante istruttoria tecnica non specificamente contestata, il mancato rispetto delle distanze minime previste dalla normativa stradale, il diniego dell'autorizzazione può costituire l'esito sostanzialmente vincolato dell'accertamento.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.