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Sentenza

Sentenza n. 1903/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5492/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202504728

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla docente euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata all'Amministrazione. Il titolo condannava il Ministero al riconoscimento, in favore della docente, della somma complessiva di euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contrastato la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non costituisce un nuovo diritto di credito, ma mira a soddisfare quello già accertato dal titolo; pertanto, i conteggi della creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza devono essere verificate secondo il giudicato, la legge e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, sicché l'azione esecutiva era procedibile. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare entro i successivi sessanta giorni su istanza della creditrice. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del riconoscimento contenuto nel titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Costituiscono i parametri per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi del creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di adempiere secondo il contenuto del titolo, potendo assegnare un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito già accertato nel titolo giudiziale: serve esclusivamente a consentirne il soddisfacimento, sicché l'entità del credito deve essere determinata sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione; la misura e la decorrenza degli interessi devono essere verificate in conformità al titolo giudiziale e ai parametri legali applicabili.
  • L'azione di ottemperanza per il pagamento di somme nei confronti delle amministrazioni dello Stato può essere avviata, quanto al recupero coattivo, solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico preposto alla gestione della spesa pertinente; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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