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Sentenza

Sentenza n. 461/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento del Questore della Provincia di Rimini CAT.A.12/Imm./P.S. Prot.nr.-OMISSIS-, emesso il 24.12.2025 e notificato il 24.12.2025, con cui è stata rifiutata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno da protezione speciale a lavoro subordinato nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale

Giustizia amministrativa202600202

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale il 19 ottobre 2020. Dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione territoriale, il Tribunale di Bologna gli aveva riconosciuto la protezione speciale con decreto del 23 giugno 2023; il relativo permesso era stato rilasciato il 6 ottobre 2023. Avendo successivamente reperito un'occupazione, il ricorrente aveva chiesto il 15 maggio 2025 la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. La Questura di Rimini aveva respinto l'istanza ritenendo che, dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 20/2023, cosiddetto decreto Cutro, non fosse più possibile convertire il permesso per protezione speciale e considerando decisiva la data successiva al 6 maggio 2023 di riconoscimento della protezione e di rilascio del titolo. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 7, commi 2 e 3, del d.l. n. 20/2023, dell'art. 6, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998 nella formulazione previgente, nonché dell'art. 3 della l. n. 241/1990, per difetto e illogicità della motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio di buon andamento e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che la disciplina transitoria dovesse applicarsi in ragione della data di presentazione della domanda di protezione internazionale, anteriore all'entrata in vigore della novella. L'Amministrazione ha comunicato l'intenzione di procedere all'annullamento in autotutela del diniego e alla conversione del titolo, ma non ha prodotto né il provvedimento di autotutela né quello di conversione.

La decisione

Il TAR ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione aveva soltanto manifestato l'intenzione di intervenire in autotutela senza dimostrare l'effettiva adozione degli atti promessi. Nel merito, ha accolto il ricorso. L'art. 6, comma 1-bis, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998, nella versione previgente, consentiva la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro, ove sussistessero i requisiti. Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.l. n. 20/2023, entrato in vigore il 6 maggio 2023. Tuttavia, il comma 2 dello stesso art. 7 stabilisce che, per le istanze presentate fino all'entrata in vigore del decreto, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Richiamando il principio affermato dal Consiglio di Stato, il TAR ha interpretato la nozione di "istanze" in relazione alle disposizioni modificate dalla novella: quando l'istanza riguarda una disposizione incisa dalla riforma, essa deve essere decisa secondo la disciplina previgente. Poiché la domanda di protezione internazionale era stata presentata il 19 ottobre 2020, la disciplina previgente, che ammetteva la conversione, restava applicabile. Il diniego è stato quindi annullato, fermo restando il potere-dovere dell'Amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali per il rilascio del permesso per lavoro. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1-bis, lett. a), d.lgs. 286/1998

    Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno: a) permesso di soggiorno per protezione speciale...

    Nella formulazione previgente alla riforma del 2023, consentiva la conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro, ove sussistessero i requisiti sostanziali e non ricorressero le cause ostative previste dalla legge.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023

    Ha abrogato la disposizione che consentiva la conversione del permesso per protezione speciale in permesso per lavoro; la novella è entrata in vigore il 6 maggio 2023.

  • art. 7, comma 2, d.l. 20/2023, convertito dalla l. 50/2023

    Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

    La disciplina previgente continua ad applicarsi alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della novella quando esse riguardano disposizioni modificate dal decreto; nel caso esaminato, la domanda di protezione internazionale del 2020 rende applicabile la disciplina che ammetteva la conversione.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente per contestare il difetto e l'illogicità della motivazione del diniego; l'annullamento è stato fondato principalmente sull'erronea applicazione della disciplina transitoria.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.

Massime di principio

  • La disciplina transitoria dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 deve essere riferita alle istanze concernenti le disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 modificate o abrogate dal comma 1; tali istanze, se presentate prima dell'entrata in vigore della novella, devono essere decise secondo la disciplina previgente.
  • Quando la domanda di protezione internazionale è stata presentata prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 20/2023, la successiva data di riconoscimento della protezione speciale o di rilascio del relativo permesso non esclude, di per sé, l'applicazione della disciplina previgente che consentiva la conversione in permesso per lavoro subordinato.
  • L'Amministrazione non può ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere mediante la sola comunicazione dell'intenzione di adottare un provvedimento di autotutela e di rilasciare il titolo richiesto: occorre dimostrare in giudizio l'effettiva adozione degli atti che eliminano integralmente l'interesse alla decisione.
  • L'annullamento del diniego fondato sull'erronea applicazione della disciplina sopravvenuta non comporta automaticamente il rilascio del permesso per lavoro, restando salvo il potere-dovere dell'Amministrazione di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali per la conversione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoAutotutela
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoriaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazione

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