Ordinanza n. 464/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell'ordinanza collegiale del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1537/2026, resa nel giudizio R.G. n. 778 del 2026, concernente l’istanza di accesso proposta da Rekeep S.p.A. nell’ambito della controversia relativa al Lotto 4 – “Messina” della procedura aperta per l’affidamento quadriennale dei servizi di pulizia, servizi integrati e servizi accessori per gli enti del Servizio sanitario regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR Sicilia, Palermo, che aveva accolto l’istanza di accesso e ordinato l’ostensione integrale delle offerte tecniche dei concorrenti relativamente al Lotto 4 della gara per i servizi di pulizia e servizi integrati degli enti del Servizio sanitario regionale
Esito
Favorevole al resistente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’Amministrazione ha appellato l’ordinanza di accesso sostenendo che il TAR non avesse verificato adeguatamente la sussistenza di un interesse difensivo concreto e attuale. Ha dedotto che l’impresa istante avesse già conseguito ed eseguito, nel precedente assetto della procedura, quattro lotti, con conseguente saturazione del limite massimo di aggiudicazione previsto dalla lex specialis; pertanto, l’accesso alle offerte tecniche altrui non sarebbe stato funzionale alla tutela di una posizione giuridica ancora utilmente azionabile, ma avrebbe costituito un’indebita acquisizione di documentazione riservata. L’aggiudicataria nella riedizione procedimentale ha aderito sostanzialmente a tale prospettazione. L’impresa appellata ha eccepito l’inammissibilità e comunque l’improcedibilità dell’appello, rilevando che l’Amministrazione aveva già eseguito l’ordinanza del TAR, prima della proposizione del gravame e senza riserva, trasmettendo il link per il download della documentazione, che era stata poi scaricata.
La decisione
Il CGARS ha dichiarato l’appello inammissibile per acquiescenza dell’Amministrazione all’ordinanza appellata e, comunque, per difetto di interesse concreto e attuale; ha ritenuto assorbita ogni ulteriore statuizione cautelare e ha compensato integralmente le spese. Il Collegio ha accertato che, dopo la pubblicazione dell’ordinanza del TAR, l’Amministrazione aveva trasmesso alla società il link per il download della documentazione, dichiarando di agire in ottemperanza, senza formulare contestualmente una riserva di gravame né subordinare l’ostensione all’esito di una misura cautelare. La successiva diffida a non scaricare o utilizzare i documenti è intervenuta quando l’acquisizione conoscitiva era già avvenuta e non poteva rimuovere retroattivamente l’effetto dell’ostensione. Nel giudizio sull’accesso il bene controverso coincide infatti con la conoscenza del documento: una volta integralmente eseguito l’ordine ostensivo, la riforma dell’ordinanza non può restituire la segretezza perduta e non offre più un’utilità concreta all’appellante. Sono rimaste assorbite le questioni relative alla spettanza originaria dell’accesso difensivo, al nesso di strumentalità, alla posizione dell’impresa nella gara, al limite massimo dei lotti e all’utilità sostanziale del giudizio principale.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Richiamato quale base processuale dell’istanza di accesso proposta nel giudizio principale.
art. 116 c.p.a.
Richiamato quale rito per la tutela giurisdizionale dell’accesso ai documenti amministrativi.
art. 35, comma 1, lett. b) e c), c.p.a.
Consente la definizione in rito per inammissibilità, in particolare per difetto di interesse, e per improcedibilità dovuta a sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Nel giudizio avente a oggetto un ordine di accesso, il bene controverso coincide con la conoscenza del documento; quando l’ostensione integrale sia stata eseguita, tale conoscenza è irreversibile e la successiva riforma dell’ordine non può restituire la segretezza perduta.
- L’amministrazione che esegue un ordine ostensivo prima di proporre appello deve formulare almeno un’espressa riserva di gravame; in mancanza, la condotta materiale di ostensione può integrare acquiescenza tecnica all’ordine impugnato.
- La successiva diffida a non scaricare, visionare o conservare i documenti non neutralizza l’acquiescenza né elimina l’interesse già venuto meno quando l’acquisizione conoscitiva si sia consumata anteriormente.
- L’interesse all’impugnazione deve tradursi in un’utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile conseguibile mediante la riforma della decisione; non sussiste quando l’effetto pratico che il gravame mirava a impedire sia già irreversibilmente realizzato.
- Nel giudizio sull’accesso difensivo occorre verificare il collegamento tra documentazione richiesta e situazione giuridica da tutelare, senza trasformare l’incidente ostensivo in una valutazione anticipata dell’ammissibilità, decisività o fondatezza delle censure del giudizio principale, salvo l’assoluta e manifesta mancanza di collegamento.
- L’eventuale disciplina dell’uso successivo dei documenti acquisiti, inclusi limiti di utilizzazione o responsabilità per impiego eccedente, appartiene a un piano distinto dall’interesse alla rimozione dell’ordine di accesso e non restituisce utilità all’impugnazione dell’ordine già eseguito.
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