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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23682/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale impugna la sentenza con cui il Tribunale di Vasto, applicando l'accordo ex art. 444 c.p.p., ha inflitto a Cristiano Cacciatori la pena concordata (5 mesi e 10 giorni di reclusione) e ha concesso la sospensione condizionale della pena per i reati di cui agli artt. 337 e 582 c.p. e all'art. 186, comma 7 C.d.S. Il ricorrente deduce violazione di legge per l'omessa statuizione sulla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (richiamata dall'art. 222 C.d.S. ai sensi dell'art. 186, comma 7) e per l'omessa confisca del veicolo ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.

La decisione

Il giudice ha accolto parzialmente il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, ritenendo che, ai sensi dell'art. 222 C.d.S. come richiamato dall'art. 186, comma 7 C.d.S., tale sanzione consegua obbligatoriamente alla pronuncia di condanna. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Vasto per nuovo giudizio sul punto "in diversa persona fisica". Ha invece dichiarato inammissibile la censura relativa alla mancata confisca del veicolo, perché il ricorrente non aveva allegato elementi sulla titolarità dell'autoveicolo, rendendo non valutabile la presunta illegittimità della decisione su quel punto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per il resto.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena concordata tra le parti (cd. patteggiamento). Il Tribunale ha applicato tale istituto per infliggere la pena concordata, ma ciò non esclude l'obbligo di pronunciare le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge quando sono obbligatorie.

  • art. 337 c.p.

    Norma penale richiamata come uno dei capi di imputazione a carico dell'imputato; non oggetto di specifica statuizione impugnata nella decisione in esame.

  • art. 582 c.p.

    Norma penale richiamata come capo di imputazione; come sopra, non è stata oggetto di censura decisiva nella sentenza impugnata.

  • art. 186, comma 7 C.d.S.

    Prevede specifiche conseguenze per la guida in stato di alterazione e richiama, tra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie previste da altro titolo (art. 222 C.d.S.). La Corte ha ritenuto che la condanna per il reato previsto da tale comma comporti l'obbligatorietà della pronuncia della sanzione amministrativa di sospensione della patente.

  • art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S.

    Prevede la confisca del veicolo in alcune ipotesi; la Corte ha rilevato che la richiesta di confisca non è valutabile se non è allegata la titolarità/posizione giuridica del veicolo, sicché la censura relativa è stata dichiarata inammissibile per carenza di allegazioni.

  • art. 222 C.d.S.

    Norma richiamata dall'art. 186, comma 7; secondo la Corte, l'art. 222 C.d.S. impone la pronuncia obbligatoria della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) in caso di condanna per le fattispecie previste, e l'omissione di tale statuizione comporta vizio di legge che giustifica l'annullamento limitato della sentenza.

Massime di principio

  • La pronuncia di una pena concordata ex art. 444 c.p.p. non esclude l'obbligo del giudice di pronunciarsi sulle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie richiamate dalla norma penale o dal Codice della Strada.
  • Quando una norma (es. art. 186, comma 7 C.d.S., richiamando l'art. 222 C.d.S.) prevede una sanzione amministrativa accessoria come conseguenza obbligatoria della condanna, l'omessa statuizione su tale sanzione costituisce motivo di annullamento parziale e rinvio per nuovo giudizio.
  • La confisca del veicolo ex art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. può essere disposta, ma l'istanza o il gravame che la deduce deve contenere allegazioni sufficienti sulla titolarità o sulla situazione giuridica del mezzo; l'assenza di tali allegazioni può rendere la richiesta inammissibile.
  • In sede di impugnazione da parte della pubblica accusa, è essenziale allegare fatti e circostanze rilevanti (es. proprietà del veicolo) per consentire alla corte di valutare la legittimità delle misure accessorie; altrimenti il motivo viene dichiarato inammissibile.
  • Se viene annullata una parte della sentenza per omissione relativamente a sanzioni obbligatorie, il rinvio può essere disposto "in diversa persona fisica" per garantire terzietà nella nuova statuizione.

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