Ordinanza n. 213/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, della determinazione dirigenziale atto -OMISSIS- (esecutiva il 24 novembre 2025) dal Comune di Genova – Direzione Demanio e Patrimonio, notificata al ricorrente in data 24 novembre 2025, avente ad oggetto «procedura comparativa ad evidenza pubblica all’assentimento di una concessione demaniale marittima relativa ad una attività turistico -ricreativa -OMISSIS- ad uso stabilimento balneare, denominata -OMISSIS-esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 95, c. 1, lett. d) d.lgs. 36/2023» e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento previa sospensione e/o applicazione di altra misura cautelare dell’invito formale alla riconsegna del compendio demaniale marittimo ex art. 34 reg. es. cod. nav. avente protocollo -OMISSIS- notificato a mezzo p.e.c. al ricorrente dal Comune di Genova in data 26 marzo 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da una procedura comparativa per l’assegnazione di una concessione demaniale marittima e successiva intimazione alla riconsegna del compendio demaniale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Comune di Genova lo ha escluso da una procedura comparativa ad evidenza pubblica per l’assentimento di una concessione demaniale marittima destinata ad attività turistico-ricreativa e stabilimento balneare. L’esclusione è stata motivata con la causa prevista dall’art. 95, comma 1, lettera d), d.lgs. 36/2023, relativa alla presenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte di operatori economici partecipanti alla stessa gara siano imputabili a un unico centro decisionale in ragione di accordi intercorsi. Con motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato anche l’invito formale alla riconsegna del compendio demaniale marittimo, deducendo l’illegittimità dell’intimazione in assenza della stipula della nuova concessione, la violazione dell’art. 4, comma 7, l. 118/2022, il mancato pagamento dell’indennizzo, l’eccesso di potere, la lesione del legittimo affidamento e del principio di imparzialità, nonché il mancato svincolo della cauzione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che l’art. 4, comma 7, l. 118/2022 sancisca la legittimità dell’occupazione del compendio, ma non impedisca al Comune di pretenderne la restituzione; pertanto, la censura cautelare riferita all’intimazione di rilascio non presenta, allo stato, adeguata plausibilità. Il giudice ha inoltre rilevato l’insussistenza del periculum in mora, poiché il ricorrente aveva già rilasciato il compendio il 22 aprile 2026. Le pretese relative all’indennizzo e alla restituzione della garanzia sono state qualificate come meramente patrimoniali e, quindi, non idonee a giustificare la tutela cautelare. Il TAR ha lasciato impregiudicata la valutazione delle ulteriori censure dedotte nel merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori in favore del Comune e in pari misura in favore di una controinteressata.
Norme richiamate
art. 95, comma 1, lett. d), d.lgs. 36/2023
rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara
La disposizione è richiamata quale causa di esclusione posta a fondamento del provvedimento impugnato; l’ordinanza non svolge una valutazione definitiva sulla sua applicazione concreta.
art. 4, comma 7, l. 118/2022
La norma sancisce la legittimità dell’occupazione del compendio, ma non impedisce al Comune di pretenderne la restituzione.
art. 34 reg. es. cod. nav.
La disposizione è richiamata quale base dell’invito formale alla riconsegna del compendio demaniale marittimo.
art. 55 c.p.a.
La norma disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
Massime di principio
- La previsione normativa che legittima l’occupazione di un compendio demaniale non esclude, di per sé, il potere dell’amministrazione concedente di pretenderne la restituzione.
- Il periculum in mora non sussiste quando, al momento della decisione cautelare, il bene oggetto dell’intimazione di rilascio sia già stato volontariamente restituito dal ricorrente.
- Le pretese aventi esclusivamente natura patrimoniale, come quelle relative alla corresponsione di un indennizzo o alla restituzione di una garanzia, non giustificano normalmente la concessione della tutela cautelare in assenza di ulteriori elementi di irreparabilità.
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