Cassazione Civile, Ordinanza n. 32989/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato, ai fini dell'imposta di registro, il valore di un immobile acquistato dal ricorrente da un ente pubblico, assumendo un maggior valore rispetto a quello dichiarato nell'atto. In appello la Commissione tributaria regionale aveva solo parzialmente accolto le ragioni dell'Agenzia, rideterminando il valore al metro quadrato in misura intermedia rispetto sia al valore dichiarato sia a quello accertato dall'Ufficio, valorizzando da un lato le caratteristiche sfavorevoli dell'immobile e dall'altro la sua ubicazione centrale e il valore di mercato di immobili consimili. Il ricorrente ha proposto tre motivi: primo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR rideterminato il valore pur a fronte della richiesta dell'Ufficio di riforma totale della decisione di primo grado e conferma integrale dell'operato accertativo; secondo, nullità della sentenza per mancanza di motivazione ex artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.; terzo, omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo in sostanza che la CTR non avrebbe considerato la disomogeneità dei beni usati a comparazione e che la decisione impugnata mirasse a una nuova valutazione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudizio tributario non è un mero giudizio di annullamento, ma anche di merito: il giudice, quando ritenga l'atto impositivo invalido per ragioni sostanziali, può procedere a una valutazione sostitutiva e ridurre la pretesa entro i limiti delle domande di parte; la richiesta dell'Ufficio di conferma del proprio operato comprendeva anche la domanda di conferma parziale della pretesa fiscale. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che il controllo di legittimità sulla motivazione, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è limitato al "minimo costituzionale" e che la sentenza della CTR conteneva una motivazione reale, non apparente, né perplessa o contraddittoria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava in modo specifico il fatto decisivo asseritamente omesso ed era, in realtà, diretto a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in cassazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice tributario di rideterminare in merito la pretesa fiscale quando la domanda di conferma dell'atto comprenda anche la conferma parziale della pretesa.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione ricorre solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve consentire di comprendere la ratio decidendi; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.
art. 111, comma 6, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è consentita una nuova rivalutazione del merito.
art. 52 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È richiamato dalla parte ricorrente come parametro dell'accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Essendo il ricorso rigettato, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma introduttiva dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario il giudice non si limita ad annullare o confermare integralmente l'atto impositivo, ma può entrare nel merito della pretesa e rideterminarla in misura corretta, purché entro i limiti delle domande delle parti.
- La domanda dell'Amministrazione di "conferma dell'operato dell'Ufficio" include anche la richiesta di conferma parziale dell'accertamento, sicché non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice riduce l'entità della pretesa senza oltrepassare il thema decidendum.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la censura sulla motivazione è ammissibile solo nei ristretti casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità obiettiva; non è consentito denunciare una semplice insufficienza argomentativa o chiedere una diversa lettura del merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto storico trascurato; non può essere trasformato in una critica alla valutazione delle prove o alla stima del bene compiuta dal giudice di merito.
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