Sentenza n. 62/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 25 aprile 2025 per il riconoscimento in Italia di un titolo ritenuto valido per l'insegnamento di sostegno e conseguito in Spagna ai sensi della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Ha domandato inoltre l'ordine giudiziale di provvedere entro un termine determinato e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha dedotto il silenzio-inadempimento, sostenendo che fosse decorso il termine legale per la conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la competenza a concludere il procedimento spetti al Ministero dell'Istruzione, oggi denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito, e che l'art. 16, comma 6, del d.lgs. 206/2007, come modificato dal d.lgs. 15/2016, imponga all'autorità competente di adottare il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ordinato al Ministero di esaminare la posizione del ricorrente e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. L'esame dovrà riguardare il percorso di studi svolto all'estero e i titoli conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e la normativa attuativa. Il Ministero dovrà considerare l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, valutare l'equipollenza del titolo e, ove necessario, disporre misure compensative proporzionate. In caso di inutile decorso del termine di 120 giorni, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, nell'azione avverso il silenzio, di ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine stabilito e di disporre la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che il provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale sia adottato entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa dell'interessato.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 attuando la direttiva 2013/55/UE; la disciplina così modificata è stata applicata dal TAR al termine di conclusione del procedimento di riconoscimento.
direttiva 2005/36/CE
Impone di valutare il titolo formativo estero considerando l'intero compendio delle competenze acquisite e, ove sussistano differenze, di adottare misure compensative opportune e proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l'adozione di eventuali misure compensative nel procedimento di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Ha determinato la denominazione del Ministero dell'Istruzione in Ministero dell'Istruzione e del Merito, senza incidere sulla competenza a concludere il procedimento.
Massime di principio
- Quando la normativa sul riconoscimento delle qualifiche professionali prevede un termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, la sua scadenza senza adozione di un provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento dell'autorità competente.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve valutare globalmente competenze, conoscenze e capacità acquisite, nonché durata, livello e qualità della formazione, senza limitarsi a un confronto meramente formale tra titoli.
- Qualora emergano differenze tra la formazione estera e i requisiti nazionali, l'autorità competente deve valutare l'equipollenza sostanziale del titolo e, ove necessario, disporre misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l'istanza.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo stabilito in sentenza e, in caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta per l'adozione del provvedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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