Cassazione Penale, Ordinanza n. 22583/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna per un furto aggravato di uno sportello bancomat contenente denaro contante per oltre 44.000 euro e per due episodi di ricettazione dei veicoli rubati utilizzati per eseguire il furto, avvenuto nel territorio di Capaci. Con un unico motivo deduceva l'erronea applicazione della regola di valutazione della prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., sostenendo che l'affermazione di responsabilità fosse fondata soltanto su un'impronta papillare, senza ulteriori indizi concordanti sufficienti a sorreggere la condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto immune da vizi logici il ragionamento probatorio della Corte territoriale: l'impronta papillare, attribuita con certezza al dito medio della mano sinistra dell'imputato, era stata rinvenuta sul contenitore dei guanti in lattice monouso riposti sul cassone posteriore dell'autocarro Fiat Daily utilizzato per il furto, in prossimità della linguetta di apertura, dunque su un oggetto direttamente connesso alla consumazione del reato. La mancata spiegazione alternativa da parte dell'imputato è stata valorizzata non come inversione dell'onere della prova, ma come espressione della regola di vicinanza della prova. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 61 n. 7 c.p.
richiamato come circostanza aggravante applicata al capo A.
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto contestato al capo A.
art. 625 nn. 2, 4, 5 e 7 c.p.
aggravanti del furto contestato al capo A.
art. 61 n. 2 c.p.
richiamato come circostanza aggravante applicata ai capi B e C.
art. 648 c.p.
norma incriminatrice della ricettazione contestata ai capi B e C.
art. 192, comma 2, c.p.p.
regola di valutazione della prova indiziaria; la Corte esclude che sia stata violata, poiché gli indizi erano logicamente coerenti e l'impronta su oggetto direttamente collegato al reato era idonea a fondare la responsabilità.
Massime di principio
- Il rinvenimento di un'impronta papillare su un oggetto utilizzato dagli autori del reato può costituire prova sufficiente di colpevolezza nei confronti del soggetto cui l'impronta è riferibile, quando l'oggetto sia direttamente collegato alla consumazione del fatto.
- La prova indiziaria è correttamente valutata quando l'impronta è collocata in un contesto fattuale univoco e coerente con la partecipazione al reato; non occorre che vi siano ulteriori indizi se il dato tecnico è logicamente significativo e non spiegato in modo alternativo.
- La mancata spiegazione da parte dell'imputato circa la presenza delle proprie impronte non determina inversione dell'onere della prova, ma può essere valorizzata come criterio di valutazione nell'ambito della regola di vicinanza della prova.
- In tema di ricorso per cassazione, la censura sulla prova indiziaria è infondata quando mira in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio, in presenza di una motivazione della sentenza di merito priva di cadute logiche.
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