Salta al contenuto
Circolare

Circolare INAIL n. 35 del 23 maggio 1996

Legge 31 gennaio 1983, n 25 modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n 1103 ed al DPR 6 marzo 1968, n 680, sulla regolamentazione giuridica dellesercizio dellattività di tecnico sanitario di radiologia medica determinazione della retribuzione

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la retribuzione convenzionale annua da utilizzare per la liquidazione delle rendite relative ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi per l’anno 1994, fissata in L. 31.629.494 dal D.M. 9 gennaio 1996. Indica che tale importo si applica ai casi verificatisi dal 1° gennaio 1994 e, per i casi del 1995, anche alle liquidazioni provvisorie o già costituite. Esclude invece la rivalutazione delle rendite in godimento al 1° gennaio 1994, perché non ricorre il presupposto normativo del superamento del 10% rispetto alla retribuzione 1993. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative per l’individuazione dei casi e richiede alle strutture territoriali di trasmettere entro il 30 giugno 1996 dati statistici sul numero di assicurati e di rendite in corso.

Retribuzione convenzionale 1994 per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi

Retribuzione convenzionale 1994 per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi

La circolare disciplina l’applicazione della retribuzione convenzionale annua da assumere a base per la liquidazione delle rendite in favore dei tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, alla luce del D.M. 9 gennaio 1996. Essa contiene anche istruzioni operative per le strutture INAIL e richiede una rilevazione dei dati relativi alla consistenza della categoria e delle rendite in corso.

Quadro normativo e importo della retribuzione

Il provvedimento richiama la legge 31 gennaio 1983, n. 25 e comunica che, con il D.M. 9 gennaio 1996 pubblicato nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 1996, la retribuzione convenzionale annua per l’anno 1994 è stata fissata in L. 31.629.494. Tale importo costituisce la base di calcolo per le rendite connesse ai casi disciplinati dalla circolare.

Ambito di applicazione soggettivo

La retribuzione convenzionale indicata vale esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. La circolare precisa quindi che il trattamento non riguarda l’intera categoria, ma solo i soggetti autonomi esposti ai rischi derivanti dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Decorrenza e casi interessati

La nuova retribuzione deve essere utilizzata per la liquidazione delle rendite dovute ai soggetti interessati, o ai loro superstiti, per malattia o lesioni causate dall’azione di raggi X e delle sostanze radioattive verificatisi dal 1° gennaio 1994. Per i casi verificatisi nel 1995, la circolare dispone che le rendite siano liquidate, o se già costituite riliquidate, in via provvisoria sulla base della stessa retribuzione di L. 31.629.494.

Mancata rivalutazione delle rendite in corso al 1° gennaio 1994

Non viene disposta la rivalutazione delle rendite già in godimento al 1° gennaio 1994. La ragione è che non risulta soddisfatta la condizione prevista dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ossia una variazione della retribuzione convenzionale 1994 pari ad almeno il 10% rispetto a quella del 1993.

Istruzioni operative per l’individuazione dei casi

Per la corretta individuazione delle posizioni interessate, le Unità operative possono utilizzare i tabulati dei casi con qualifica "85", corrispondente a "tecnico di radiologia", che saranno trasmessi dalla Direzione generale. Da tali elenchi devono essere estratti i tecnici di radiologia autonomi soggetti al trattamento della circolare, seguendo anche le istruzioni già impartite con la nota del 13 aprile 1992.

Modalità di registrazione nei sistemi di calcolo

Una volta individuati i casi, per gli eventi dal 1° gennaio 1994 la rendita annua spettante deve essere calcolata sulla base della retribuzione di L. 31.629.494. L’importo deve essere registrato nel campo "PRESTAZIONI PARTICOLARI" della mappa "BASI DI CALCOLO", utilizzando il codice "2" e indicando una decorrenza coincidente con quella della rendita.

Rilevazione dati e adempimenti informativi

La circolare richiede inoltre una rilevazione statistica finalizzata a valutare l’opportunità di interventi correttivi sulla disciplina vigente. Le Direzioni regionali, interregionali e la Direzione provinciale di Bolzano devono acquisire presso le Sedi di competenza:

  • il numero esatto dei tecnici sanitari di radiologia autonomi assicurati presso l’Istituto;
  • il numero esatto delle rendite dirette e a superstiti in corso per malattia o lesioni causate dall’azione di raggi X e sostanze radioattive riferite alla categoria.

Tali dati, insieme a quelli della Sede regionale di Aosta, devono essere trasmessi alla Direzione generale entro il 30 giugno 1996.

Punti principali

Retribuzione convenzionale annua 1994

Il D.M. 9 gennaio 1996, pubblicato nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 1996, fissa ai sensi dell’art. 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25 la retribuzione convenzionale annua per i tecnici sanitari di radiologia medica nella misura di L. 31.629.494.

Ambito soggettivo di applicazione

La retribuzione indicata vale esclusivamente per i tecnici sanitari di radiologia medica autonomi. Non si applica quindi alla generalità della categoria, ma solo ai soggetti espressamente ricompresi nel trattamento richiamato dalla circolare.

Decorrenza e criteri di liquidazione delle rendite

La nuova retribuzione deve essere assunta a base per la liquidazione delle rendite dovute ai tecnici sanitari di radiologia medica autonomi, o ai loro superstiti, per casi di malattia o lesioni causate dall’azione di raggi X e di sostanze radioattive verificatisi dal 1° gennaio 1994. Per i casi verificatisi nel 1995, le rendite devono essere liquidate o, se già costituite, riliquidate in via provvisoria sulla medesima retribuzione convenzionale di L. 31.629.494.

Esclusione della rivalutazione delle rendite in godimento

Non si procede alla rivalutazione delle rendite in godimento al 1° gennaio 1994, poiché non ricorre il presupposto previsto dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41: la variazione della retribuzione convenzionale per il 1994 non raggiunge infatti il 10% rispetto a quella relativa al 1993.

Istruzioni operative per le Sedi

Per individuare i casi interessati e attribuire correttamente la retribuzione, le Unità operative possono utilizzare i tabulati dei casi con qualifica "85" corrispondente a "tecnico di radiologia", trasmessi dalla Direzione generale. Da tali tabulati devono essere estratti i "tecnici di radiologia autonomi" soggetti al trattamento della circolare, anche in riferimento alle istruzioni della nota del 13 aprile 1992.

Modalità di calcolo nei sistemi informatici

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1994, la rendita annua spettante va calcolata sulla base della retribuzione di L. 31.629.494 e tale importo deve essere impegnato nel campo "PRESTAZIONI PARTICOLARI" della mappa "BASI DI CALCOLO", utilizzando il codice "2" e attribuendo una decorrenza uguale a quella della rendita.

Rilevazione dati statistici e termine di trasmissione

Le Direzioni regionali, interregionali e la Direzione provinciale di Bolzano devono acquisire presso le Sedi competenti il numero esatto dei tecnici sanitari di radiologia autonomi assicurati presso l’Istituto e il numero esatto delle rendite dirette e ai superstiti in corso per malattia o lesioni da raggi X e sostanze radioattive riferite alla categoria. I dati devono essere comunicati alla Direzione generale, unitamente alla Sede regionale di Aosta, entro il 30 giugno 1996.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.