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Circolare

Circolare INAIL n. 28 del 11 aprile 1996

Malattie che non determinano astensione dal lavoro o che si manifestano dopo labbandono della lavorazione morbigena decorrenza della prescrizione del diritto alla rendita ex articolo 112 del testo unico n 11241965.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni INAIL sulla prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione, modificando quanto previsto dalla circolare n. 46/1991. Per le patologie che non causano astensione dal lavoro o che emergono dopo l'abbandono della lavorazione, il dies a quo non coincide sempre con la segnalazione all'INAIL: occorre verificare se il lavoratore abbia acquisito prima una cognizione, secondo criteri di normale conoscibilità, della malattia di probabile origine professionale e del relativo danno inabilitante. Le strutture INAIL devono quindi acquisire elementi istruttori utili a stabilire il momento di decorrenza della prescrizione; resta fermo che la rendita va comunque corrisposta dalla data di segnalazione se dovuta. In caso di decesso del lavoratore, la prescrizione per la rendita ai superstiti decorre sempre dal decesso. Le nuove disposizioni hanno effetto immediato anche sui procedimenti pendenti non definiti.

Decorrenza della prescrizione della rendita per malattia professionale nei casi senza astensione dal lavoro o successivi all'abbandono della lavorazione

Decorrenza della prescrizione della rendita per malattia professionale

La circolare INAIL n. 28 dell'11 aprile 1996 aggiorna le istruzioni in materia di prescrizione del diritto alla rendita per malattia professionale, modificando quanto indicato con la circolare n. 46/1991. L'intervento nasce dal consolidarsi di un diverso orientamento della Corte di Cassazione in tema di individuazione del dies a quo della prescrizione nei casi di tecnopatia non immediatamente evidente.

Ambito di applicazione

La revisione riguarda esclusivamente le malattie professionali che:

  • non determinano astensione dal lavoro; oppure
  • si manifestano dopo l'abbandono della lavorazione morbigena.

La questione assume rilievo nelle ipotesi in cui il grado di inabilità suscettibile di indennizzo in rendita sia già stato raggiunto prima della segnalazione del caso all'INAIL.

Evoluzione dell'orientamento interpretativo

Secondo le istruzioni precedenti, il termine di prescrizione decorreva dalla data di segnalazione all'INAIL, ritenuta il fatto esterno idoneo a far presumere la consapevolezza del lavoratore circa la propria condizione, in coerenza con i principi affermati dalla Corte costituzionale n. 31/1991.

La circolare recepisce però l'orientamento successivamente delineato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la data rilevante è quella in cui il lavoratore, in base a criteri di normale conoscibilità, acquisisce cognizione:

  • della patologia;
  • della sua probabile origine professionale;
  • della sua incidenza sull'attitudine lavorativa.

In linea generale, tale consapevolezza deriva da un accertamento medico, che certifica all'interessato le condizioni rilevanti e lo pone in grado di esercitare il diritto. Da quel momento, l'eventuale ritardo nella domanda di rendita diventa giuridicamente rilevante ai fini prescrizionali.

Attività istruttoria delle strutture INAIL

Per accertare correttamente la decorrenza della prescrizione, le Unità operative devono acquisire tutti gli elementi utili a verificare se la cognizione della malattia professionale e del relativo danno inabilitante sia maturata prima della segnalazione del caso all'Istituto.

A titolo esemplificativo, la circolare indica la possibilità di:

  • richiedere informazioni al datore di lavoro sulle risultanze delle visite preventive e periodiche;
  • richiedere notizie al medico certificatore ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del Testo Unico n. 1124/1965.

Decorrenza della prescrizione e diritto alla rendita

L'esito dell'accertamento istruttorio conduce a due possibili soluzioni:

  • se il lavoratore aveva già avuto cognizione, secondo normale conoscibilità, della malattia professionale e del suo carattere inabilitante prima della segnalazione, il dies a quo della prescrizione coincide con quel momento;
  • se tale cognizione non risulta anteriore, la prescrizione decorre dalla data di segnalazione del caso all'INAIL.

Resta comunque fermo che, se la rendita è dovuta, essa deve essere corrisposta dalla data di segnalazione.

Ipotesi di decesso del lavoratore

La circolare ribadisce un principio specifico per i casi in cui la malattia professionale abbia causato la morte del lavoratore: in tali ipotesi, i termini prescrizionali del diritto alla rendita ai superstiti decorrono sempre dalla data del decesso, come già chiarito con la circolare n. 18/1994.

Efficacia delle nuove disposizioni

Le nuove istruzioni hanno effetto immediato. Esse si applicano non solo alle fattispecie future, ma anche ai procedimenti già in corso, purché non ancora definiti.

Punti principali

Ambito della modifica

La circolare interviene solo per le malattie professionali che non determinano astensione dal lavoro oppure che si manifestano dopo l'abbandono della lavorazione morbigena, limitatamente alle ipotesi in cui il grado di inabilità indennizzabile in rendita sia già maturato prima della segnalazione del caso all'INAIL.

Superamento dell'orientamento precedente

Le precedenti istruzioni consideravano la data di segnalazione all'INAIL come dies a quo della prescrizione, ritenendo irrilevante l'eventuale antecedente insorgenza dell'inabilità. La circolare modifica tale impostazione alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione.

Criterio della normale conoscibilità

La prescrizione decorre dal momento in cui un fatto o un insieme di fatti consentono al lavoratore di conoscere, secondo criteri di normale conoscibilità, di essere affetto da una patologia di probabile origine professionale e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa. In genere tale conoscenza deriva da un accertamento medico, ma può emergere anche da altri elementi di fatto.

Attività istruttoria delle Unità operative

Le Unità operative devono attivarsi per acquisire tutti gli elementi utili a verificare se il lavoratore avesse già acquisito tale cognizione prima della segnalazione all'Istituto. A titolo esemplificativo, possono richiedere informazioni al datore di lavoro sulle visite preventive e periodiche e notizie al medico certificatore ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del Testo Unico.

Decorrenza della prescrizione e pagamento della rendita

Se risulta che la cognizione della malattia e del suo carattere professionale era già intervenuta prima della segnalazione, la prescrizione decorre da quel momento; in caso contrario, decorre dalla data di segnalazione del caso all'INAIL. In ogni caso, se la rendita è dovuta, essa va corrisposta dalla data di segnalazione.

Morte del lavoratore

La circolare ribadisce che, quando la malattia professionale provoca la morte del lavoratore, la prescrizione del diritto alla rendita ai superstiti decorre sempre dalla data del decesso, in coerenza con la circolare n. 18/1994.

Efficacia temporale

Le disposizioni hanno effetto immediato e si applicano sia alle nuove fattispecie sia a quelle già in corso purché non ancora definite.

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