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Circolare

Circolare INAIL n. 32 del 10 maggio 1996

Legge 8 agosto 1995, n 335 "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" articolo 3, commi 9, punto B) e 10 "prescrizione".

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per l’accertamento e la riscossione dei premi-contributi INAIL, si applica la prescrizione quinquennale prevista dalla legge n. 335/1995. Vengono disciplinati gli effetti temporali della nuova regola dal 17 agosto 1995, il regime transitorio per i crediti già oggetto di atti interruttivi o procedure avviate prima di tale data, la rilevanza degli accertamenti ispettivi, nonché le conseguenze sui rimborsi, sulle regolazioni passive, sulle riclassificazioni delle posizioni assicurative e sulle agevolazioni contributive. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative sugli atti interruttivi della prescrizione, anche nel caso di lettere raccomandate non consegnate.

Prescrizione quinquennale per premi-contributi INAIL ex legge n. 335/1995

Prescrizione dei premi-contributi INAIL ex legge n. 335/1995

La circolare interviene per chiarire l’applicazione, nei confronti dell’INAIL, del nuovo termine di prescrizione quinquennale introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Vengono inoltre disciplinati gli effetti sui crediti già maturati, sulle procedure in corso, sui rimborsi e sulle riclassificazioni delle posizioni assicurative.

Applicazione del termine quinquennale

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha aderito al parere ministeriale del 7 febbraio 1996, stabilendo che anche per l’accertamento e la riscossione dei premi-contributi dovuti all’INAIL si applica la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3, comma 9, lett. b), della legge n. 335/1995.

Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio

La nuova prescrizione decorre dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335/1995. Il termine più breve opera anche per i premi riferiti a periodi anteriori a tale data, salvo che, prima del 17 agosto 1995, siano già stati compiuti atti interruttivi oppure siano state avviate procedure nel rispetto della disciplina previgente.

Ai fini del computo dei nuovi termini non va più considerata la sospensione triennale prevista dall’art. 2, comma 19, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Casi in cui resta fermo il regime precedente

Se, prima del 17 agosto 1995, sono stati compiuti atti interruttivi o sono iniziate procedure di recupero del credito conformi alla normativa allora vigente, la prescrizione riprende a decorrere dall’atto interruttivo e conserva la durata decennale prevista dalla disciplina precedente.

Sono considerati atti interruttivi anche:

  • l’instaurazione di procedure di recupero del credito in sede giudiziale o amministrativa, purché portate a conoscenza del debitore;
  • le partite iscritte nei ruoli esattoriali, sempre che risulti manifesta al debitore l’inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio diritto.

Accertamenti ispettivi

Per gli accertamenti ispettivi effettuati prima del 17 agosto 1995 resta applicabile il termine decennale, con l’eventuale sospensione triennale. La circolare richiama la giurisprudenza di legittimità, in particolare la sentenza n. 3476/1994 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui il verbale redatto da un addetto alla vigilanza dell’Istituto costituisce atto interruttivo della prescrizione anche se non indica con precisione l’ammontare del credito, purché esprima chiaramente la volontà del creditore di ottenerne il soddisfacimento.

Per gli accertamenti ispettivi effettuati dal 17 agosto 1995 in poi, invece, si applica la prescrizione quinquennale. Di conseguenza:

  • la richiesta dei premi, se non ancora avanzata, deve essere limitata a cinque anni;
  • se la richiesta è già stata formulata anche per periodi eccedenti il quinquennio, occorre procedere alla riliquidazione entro tale limite;
  • se il pagamento è già avvenuto, deve essere rimborsata la quota riferita agli anni eccedenti i cinque.

Rimborsi e natura delle somme eccedenti

La circolare distingue due ipotesi.

Le eccedenze, cioè le somme versate in misura superiore a quanto richiesto, costituiscono pagamento indebito e, per il relativo rimborso, continua ad applicarsi la prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c.

La regolazione passiva, invece, non integra un indebito oggettivo, poiché rappresenta una differenza a favore del datore di lavoro tra premio anticipato e premio effettivamente dovuto; il rimborso, quindi, è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista per le contribuzioni nel sistema previdenziale.

Riclassificazione delle posizioni assicurative

La nuova disciplina impone di rivedere anche le istruzioni impartite con la circolare n. 2/1989 in materia di decorrenza degli accertamenti riclassificativi delle posizioni assicurative.

Resta fermo il principio generale secondo cui la riclassificazione decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere applicata la corretta classificazione e tassazione; tuttavia, la decorrenza non può superare il limite della prescrizione quinquennale.

Ne consegue l’unificazione delle decorrenze già previste ai punti 9.2.1 e 9.2.2 della circolare n. 2/1989 per tutte le riclassificazioni, qualunque ne sia il titolo.

Agevolazioni contributive

Le disposizioni trovano piena applicazione anche alle agevolazioni contributive in atto previste dal d.l. n. 166/1996 e dal d.l. n. 132/1996.

Atti interruttivi della prescrizione: istruzioni operative

Ai fini dell’interruzione puntuale dei termini prescrizionali, la circolare fornisce indicazioni operative per l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la richiesta al debitore di quanto dovuto.

Sono considerate le seguenti ipotesi:

  • se la lettera viene restituita per irreperibilità del destinatario, occorre svolgere ulteriori indagini sul domicilio attuale e ripetere l’atto interruttivo al nuovo recapito;
  • se la lettera viene restituita per trascorsa giacenza, essa si considera recapitata alla data di scadenza del periodo di giacenza presso l’ufficio postale, e da tale data l’atto interruttivo produce effetti.

La circolare precisa, infine, che si tratta di un primo intervento applicativo su una materia complessa e che potranno seguire ulteriori integrazioni sulla base dell’esperienza e degli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali.

Punti principali

Applicazione della prescrizione quinquennale ai premi-contributi INAIL

Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto aderisce al parere ministeriale del 7 febbraio 1996: anche per l’accertamento e la riscossione dei premi-contributi dovuti all’INAIL si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 3, comma 9, lett. b), della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Decorrenza e regime transitorio

I nuovi termini prescrizionali decorrono dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335/1995. Il termine più breve si applica anche ai premi relativi a periodi anteriori a tale data, salvo i casi in cui siano già stati compiuti atti interruttivi o siano state iniziate procedure nel rispetto della normativa previgente. Ai fini del computo non si considera più la sospensione triennale prevista dall’art. 2, comma 19, del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983.

Casi con atti interruttivi o procedure avviate prima del 17 agosto 1995

Se prima del 17 agosto 1995 sono stati posti in essere atti interruttivi o procedure di recupero del credito conformi alla disciplina precedente, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere da tali atti e mantiene la durata decennale prevista dalla normativa anteriore. Sono considerati validi atti interruttivi anche l’avvio di procedure di recupero giudiziali o amministrative portate a conoscenza del debitore e le partite incluse nei ruoli esattoriali, purché risulti chiara la volontà del creditore di far valere il proprio diritto.

Accertamenti ispettivi anteriori e successivi al 17 agosto 1995

Per gli accertamenti ispettivi effettuati prima del 17 agosto 1995 resta fermo il termine decennale, con l’eventuale sospensione triennale. Il verbale dell’addetto alla vigilanza INAIL è considerato atto interruttivo della prescrizione. Per gli accertamenti effettuati dal 17 agosto 1995 in poi si applica invece il termine quinquennale: la richiesta dei premi deve essere limitata a cinque anni e, se già inviata per periodi più ampi, deve essere riliquidata entro il quinquennio; se il pagamento è già avvenuto, va rimborsata la quota riferita agli anni eccedenti i cinque.

Rimborsi: eccedenze e regolazioni passive

Le somme pagate in più rispetto al richiesto (eccedenze) sono trattate come pagamento indebito e restano soggette alla prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c. Diversamente, la regolazione passiva non costituisce indebito oggettivo, ma una differenza a favore del datore di lavoro tra premio anticipato e premio effettivamente dovuto; per tale rimborso si applica la prescrizione quinquennale propria delle contribuzioni previdenziali.

Riclassificazione delle posizioni assicurative

Le istruzioni della circolare incidono anche sugli articoli 13 e 14 delle Modalità di applicazione della tariffa dei premi approvata con d.m. 18 giugno 1988. Pur restando valido il principio secondo cui la riclassificazione decorre dalla data in cui avrebbe dovuto essere applicata la corretta classificazione e tassazione, essa non può comunque superare, per effetto della nuova disciplina, il limite della prescrizione quinquennale. Vengono così unificate le decorrenze già previste ai punti 9.2.1 e 9.2.2 della circolare n. 2/1989 per le riclassificazioni a qualsiasi titolo.

Agevolazioni contributive e atti interruttivi

Le disposizioni si applicano integralmente anche alle agevolazioni contributive in atto previste dal d.l. n. 166/1996 e dal d.l. n. 132/1996. Quanto agli atti interruttivi, la lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la richiesta al debitore interrompe la prescrizione; se è restituita per irreperibilità, occorre effettuare nuove indagini sul domicilio e ripetere l’atto al nuovo recapito. Se è restituita per compiuta giacenza, la lettera si considera recapitata alla scadenza del periodo di giacenza presso l’ufficio postale e l’interruzione opera da tale data.

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