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Circolare

Circolare INAIL n. 27 del 11 aprile 1996

Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle trasformate compagnie e gruppi portuali.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL aggiorna la retribuzione convenzionale giornaliera applicabile ai lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali, a seguito della trasformazione prevista dalla legge n. 84/1994 e del decreto ministeriale 12 gennaio 1996. Viene fissato un importo unico di lire 108.950 per i lavoratori dei nuovi organismi societari, con effetti dal 1° gennaio 1996 per le prestazioni economiche e per il calcolo del premio assicurativo. Restano invariati il criterio di determinazione del premio, il numero delle giornate convenzionali da assumere a base di calcolo e la rivalutazione automatica della retribuzione secondo la disciplina del settore industriale. Le istruzioni sostituiscono quelle della circolare n. 52/1988.

Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle trasformate compagnie e gruppi portuali

Retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori delle trasformate compagnie e gruppi portuali

La circolare INAIL aggiorna il trattamento assicurativo dei lavoratori delle ex compagnie e gruppi portuali alla luce della trasformazione in società o società cooperative prevista dalla legge n. 84/1994 e del decreto ministeriale 12 gennaio 1996. L’intervento incide sulla misura della retribuzione convenzionale giornaliera da assumere a base per prestazioni economiche e premi assicurativi, senza modificare il criterio generale di calcolo.

Quadro normativo di riferimento

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, all’articolo 21, ha imposto la trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali di cui all’articolo 110 del Codice della Navigazione in nuovi organismi societari. Inoltre, l’articolo 27, comma 8, della stessa legge ha abrogato il primo comma dell’articolo 110 e gli ultimi commi degli articoli 110 e 111 del Codice, eliminando così la distinzione tra "compagnie" e "gruppi" portuali.

In questo nuovo assetto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con decreto 12 gennaio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1996, ha definito ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali una retribuzione convenzionale giornaliera unica per i lavoratori in questione, modificando il precedente decreto del 13 novembre 1987 richiamato dalla circolare n. 52/1988.

Ambito di applicazione della nuova retribuzione

La retribuzione convenzionale giornaliera è fissata in lire 108.950 e riguarda soltanto le maestranze adibite, nell’ambito dei nuovi organismi societari, alle "operazioni portuali" di cui all’articolo 16 della legge n. 84/1994, cioè carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti nel porto.

La circolare precisa che, nonostante la trasformazione organizzativa, l’attività lavorativa è rimasta immutata rispetto a quella già svolta presso le compagnie e i gruppi portuali. Per questo motivo non cambia il criterio di determinazione del premio, che continua a fondarsi sul combinato disposto degli articoli 30, comma 1, e 41 del Testo Unico n. 1124/1965 e successive modificazioni.

Parametri di calcolo e rivalutazione

Resta invariato anche il numero delle giornate convenzionali da assumere a base per il calcolo del premio: 12 giornate al mese oppure 144 all’anno, come già chiarito con la circolare n. 14/1994.

Il decreto ministeriale del 12 gennaio 1996 conferma inoltre la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, che deve essere adeguata nella stessa misura e con la stessa cadenza delle retribuzioni del settore industriale, ai sensi dell’articolo 116 del Testo Unico n. 1124/1965.

Decorrenza delle nuove disposizioni

La circolare distingue tra lavoratori provenienti dalle ex compagnie portuali e quelli provenienti dai trasformati gruppi portuali. Il decreto modifica soltanto l’importo della retribuzione convenzionale giornaliera in vigore, ai fini indennitari e contributivi, per i lavoratori che in precedenza operavano nei gruppi portuali, per i quali il precedente importo era pari a lire 58.730. Per i lavoratori provenienti dalle compagnie portuali l’importo rimane invariato.

Effetti sulle prestazioni economiche

Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, la retribuzione convenzionale di lire 108.950 va assunta a base per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996 anche nei confronti dei lavoratori dei trasformati gruppi portuali. Se alla stessa data il lavoratore era ancora in temporanea, si applica la vecchia retribuzione di lire 58.730 per i giorni di astensione fino al 31 dicembre 1995 e la nuova retribuzione per i giorni successivi.

Per le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, i casi avvenuti dal 1° gennaio 1996 sono liquidati, anche per i lavoratori dei trasformati gruppi portuali, sul massimale di lire 32.680.000. La circolare spiega infatti che il prodotto di lire 108.950 per 300 giornate supera tale limite, per cui opera il massimale previsto dall’articolo 116, comma 3, del Testo Unico.

Premio assicurativo

A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio assicurativo per i lavoratori dei nuovi organismi societari provenienti sia dalle compagnie portuali sia dai gruppi portuali deve essere calcolato rapportando la retribuzione convenzionale giornaliera di lire 108.950 a 12 giorni al mese oppure a 144 giorni all’anno.

Aggiornamento delle istruzioni precedenti

Le istruzioni contenute nella circolare sostituiscono integralmente quelle precedentemente emanate con circolare n. 52/1988.

Punti principali

Quadro normativo e trasformazione degli organismi portuali

La legge n. 84/1994 ha imposto la trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali in società o società cooperative. Con la stessa legge è venuta meno la distinzione tra compagnie e gruppi portuali prevista dal Codice della Navigazione, con effetti anche ai fini assicurativi INAIL.

Nuova retribuzione convenzionale giornaliera

Il decreto ministeriale 12 gennaio 1996 ha stabilito un’unica retribuzione convenzionale giornaliera pari a lire 108.950 per i lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali trasformati, superando il precedente sistema differenziato. La misura riguarda le maestranze adibite alle operazioni portuali definite dall’articolo 16 della legge n. 84/1994.

Criteri di calcolo del premio assicurativo

La modifica dell’importo non incide sul criterio di determinazione del premio, che continua a essere calcolato ai sensi degli articoli 30, comma 1, e 41 del Testo Unico n. 1124/1965. Rimane invariato anche il parametro delle giornate convenzionali: 12 al mese o 144 all’anno.

Decorrenza e gestione delle prestazioni economiche

Per l’indennità per inabilità temporanea assoluta, la nuova retribuzione di lire 108.950 si applica agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1996; per i casi ancora in temporanea a tale data si applica la vecchia retribuzione fino al 31 dicembre 1995 e la nuova dal 1° gennaio 1996 in avanti. Per le rendite da inabilità permanente e ai superstiti, i casi dal 1° gennaio 1996 sono liquidati sul massimale di lire 32.680.000, in quanto il prodotto di 300 giornate per la retribuzione giornaliera lo supera.

Rivalutazione automatica e sostituzione di precedenti istruzioni

È confermata la rivalutazione automatica della retribuzione convenzionale, da adeguare con la stessa misura e cadenza delle retribuzioni del settore industriale ai sensi dell’articolo 116 del Testo Unico n. 1124/1965. Le indicazioni contenute nella circolare sostituiscono quelle della circolare n. 52/1988.

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