Circolare INAIL n. 34 del 23 maggio 1996
Legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 12. Cessione di crediti delle istituzioni ed enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le istituzioni e gli enti non aventi fini di lucro che erogano prestazioni sanitarie, direttamente o convenzionalmente sovvenzionate da Stato, Regioni o USL, possono dal 1992 regolarizzare la posizione contributiva mediante cessione di crediti verso Stato, pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici. Vengono richiamate le norme di riferimento, confermata l’applicazione delle istruzioni generali della circolare n. 6/1990 e precisate le condizioni di validità della cessione, le formalità necessarie, gli effetti fiscali e processuali, nonché la ripartizione degli oneri e delle responsabilità tra cedente e INAIL.
Cessione di crediti per la regolarizzazione contributiva degli enti sanitari non profit sovvenzionati pubblicamente
Cessione di crediti per la regolarizzazione contributiva degli enti sanitari non profit sovvenzionati pubblicamente
La circolare esamina la possibilità, per specifiche istituzioni ed enti non aventi fini di lucro operanti in ambito sanitario, di regolarizzare i debiti contributivi mediante cessione di crediti verso soggetti pubblici. Il chiarimento interviene a seguito di richieste applicative e si innesta sul quadro normativo già richiamato dall’Istituto, confermando l’applicabilità delle istruzioni generali con alcune precisazioni per la categoria interessata.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina viene ricostruita attraverso una successione di interventi legislativi:
- la legge 31 gennaio 1986, n. 11, di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, che aveva introdotto la facoltà per i datori di lavoro di cedere crediti vantati verso lo Stato, altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici per il pagamento di contributi, premi e relativi accessori;
- la legge 29 febbraio 1988, n. 48, di conversione del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, che aveva precisato che non erano cedibili i crediti verso l’Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse o altri oneri fiscali e aveva ribadito che i crediti dovessero essere originari;
- la legge 28 luglio 1989, n. 262, che aveva abrogato le citate disposizioni;
- la legge 20 dicembre 1991, n. 412, il cui articolo 4, comma 12, stabilisce che tale abrogazione non si applica alle istituzioni e agli enti, senza fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria direttamente o convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle Regioni o dalle unità sanitarie locali.
Ambito soggettivo e applicazione della disciplina
La circolare individua come destinatari della deroga gli enti non profit che svolgono attività sanitaria sovvenzionata in via diretta o convenzionale da soggetti pubblici. Per tali soggetti, l’Istituto riconosce la possibilità di utilizzare la cessione di crediti come forma agevolata di pagamento ai fini della regolarizzazione contributiva, a decorrere dal 1992. Rimangono applicabili, in via generale, le istruzioni già diramate con la circolare n. 6/1990, salvo quanto specificamente precisato.
Modalità operative della cessione
La cessione deve essere formalizzata mediante scrittura privata, conforme al fac-simile allegato alla circolare, e autenticata da notaio. Le spese dell’atto sono integralmente a carico dell’ente cedente.
Una volta perfezionata la cessione, le strutture operative dell’INAIL devono notificare l’atto alla pubblica amministrazione debitrice con la massima sollecitudine. Il debitore ceduto è tenuto a comunicare entro 90 giorni dalla notificazione se riconosce il credito o se intende contestarlo.
Oggetto dei crediti cedibili e limiti
La cessione può riguardare crediti vantati nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici. È utilizzabile per estinguere qualsiasi debito verso l’Istituto, sia pregresso sia corrente, anche solo in parte.
La circolare precisa inoltre che:
- restano valide le cessioni di credito anteriori al 31 dicembre 1987;
- sono esclusi i crediti di imposta;
- non è ammessa la cessione di crediti non originari, cioè acquistati da terzi.
Regime giuridico e fiscale della cessione
La cessione è qualificata come operante "salvo buon fine", con conseguente assunzione, da parte dell’ente cedente, della garanzia dell’effettiva realizzazione del credito. Ne deriva che il cedente resta responsabile della solvenza del debitore ceduto.
Gli interessi di dilazione restano a carico del cedente e decorrono dalla data della cessione fino alla data di riscossione del credito da parte dell’Istituto; la misura degli interessi è quella vigente alla data della cessione stessa.
La circolare ribadisce inoltre che la cessione:
- non è soggetta all’azione revocatoria prevista dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- è esente da imposta di bollo e da imposta di registro.
Debiti pregressi e sanzioni
Per i debiti pregressi, la sanzione per tardato pagamento si applica fino al giorno precedente la data della cessione del credito. La precisazione consente di delimitare il periodo residuo di esposizione sanzionatoria prima dell’effetto estintivo della cessione.
Fac-simile allegato
In allegato viene riportato uno schema di scrittura privata di "cessione di credito". Il modello prevede:
- l’identificazione dell’ente cedente e dell’INAIL;
- l’indicazione del credito vantato verso Stato, pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici, con riferimento al titolo e alla registrazione dell’atto;
- la dichiarazione di cessione pro solvendo all’INAIL a saldo dei premi, contributi e oneri accessori dovuti per un determinato periodo;
- l’impegno dell’ente a rispondere della solvenza del debitore ceduto e a corrispondere gli interessi di dilazione;
- la notifica al debitore ceduto, affinché comunichi entro 90 giorni se riconosce il credito o lo contesta;
- la previsione che le spese dell’atto siano a carico dell’ente;
- l’autentica notarile finale.
Nel complesso, la circolare disciplina in modo operativo l’utilizzo della cessione di crediti come strumento di pagamento dei debiti contributivi per gli enti sanitari non profit finanziati pubblicamente, chiarendo condizioni, limiti, formalità e conseguenze economiche dell’operazione.
Punti principali
Quadro normativo e ambito soggettivo
La circolare ricostruisce la disciplina della cessione dei crediti richiamando la legge n. 11/1986, la legge n. 48/1988, la legge n. 262/1989 e, in particolare, l’art. 4, comma 12, della legge n. 412/1991. Quest’ultima disposizione consente di non applicare l’abrogazione generale della cessione di crediti per le istituzioni e gli enti senza fini di lucro che erogano prestazioni sanitarie sovvenzionate dallo Stato, dalle Regioni o dalle unità sanitarie locali.
Possibilità di regolarizzazione contributiva mediante cessione
A seguito del riesame della disciplina e delle richieste pervenute, l’INAIL riconosce agli enti indicati la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva tramite cessione di crediti. La facoltà opera dal 1992 e si aggiunge, senza sostituirle, alle istruzioni generali già impartite con la circolare n. 6/1990.
Forma dell’atto e adempimenti di notifica
La cessione deve essere formalizzata con scrittura privata, conforme al fac-simile allegato, autenticata da notaio. Le spese notarili sono a carico dell’ente cedente. L’INAIL deve notificare con sollecitudine la cessione alla pubblica amministrazione debitrice, la quale deve comunicare entro 90 giorni dalla notificazione se riconosce il credito o se lo contesta.
Effetti della cessione e limiti di cedibilità
La cessione è utilizzabile per il pagamento di qualsiasi debito contributivo, sia pregresso sia corrente, anche solo per una parte del debito. Restano validi i crediti ceduti anteriormente al 31 dicembre 1987. Sono invece esclusi i crediti d’imposta e i crediti non originari, ossia quelli acquistati da terzi e non formatisi direttamente in capo al cedente.
Garanzie, spese e profili fiscali
La cessione opera pro solvendo, con garanzia della solvenza del debitore ceduto a carico dell’ente cedente. Gli interessi di dilazione sono dovuti dal cedente dalla data della cessione fino alla riscossione del credito da parte dell’Istituto, nella misura vigente alla data della cessione. La cessione non è soggetta all’azione revocatoria fallimentare e beneficia dell’esenzione da imposta di bollo e di registro.
Sanzioni per debiti pregressi
Per i debiti pregressi, la sanzione per tardato pagamento continua ad applicarsi fino al giorno precedente la data di cessione del credito.
Schema di scrittura privata allegato
La circolare allega un modello di scrittura privata di cessione di credito che indica i dati delle parti, l’importo del credito ceduto, il titolo del credito, l’importo dei premi e contributi da estinguere, la clausola pro solvendo, l’obbligo di pagamento degli interessi di dilazione, la notifica al debitore ceduto e l’autentica notarile.
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