Cassazione Penale, Sentenza n. 6710/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 12/07/2022 del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato l'appello cautelare avverso l'ordinanza del 21/04/2022 della Corte d'appello di Reggio Calabria, la quale aveva respinto la richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare con misura meno afflittiva. Il ricorso per cassazione deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla persistenza delle esigenze cautelari e all'applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p., nonché violazione di legge per diversa qualificazione del reato (da partecipazione ad associazione mafiosa a favoreggiamento). Successivamente il difensore ha depositato motivi nuovi e poi, avvalendosi di procura speciale, ha dichiarato rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della sostituzione della misura cautelare disposta dalla Corte d'Appello il 11/01/2023.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. È stata ritenuta decisiva la dichiarazione di rinuncia del difensore, attestante che la sostituzione della misura cautelare ha eliminato l'interesse concreto ed attuale del ricorrente alla decisione. La dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata senza applicazione di condanna alle spese o di sanzione pecuniaria, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale che esclude la soccombenza quando il motivo dell'impugnazione viene meno per sopravvenuta mancanza di interesse.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; qui usata per inquadrare le censure relative alla motivazione e alla qualificazione del fatto (contraddittorietà e manifesta illogicità).
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma relativa ai presupposti e alle esigenze cautelari; il ricorrente contestava l'applicazione di tale disposizione nella valutazione della persistenza delle esigenze cautelari.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce il principio dell'interesse concreto ed attuale per proporre impugnazione: l'interesse deve persistere fino alla decisione, principio richiamato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Giurisprudenza della Cassazione (massime citate)
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996; Sez. 2, n. 4974 del 17/01/2017; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017; Sez. 6, n. 19209 del 31/03/2013
Giurisprudenza consolidata che chiarisce come la mancanza sopravvenuta di interesse all'impugnazione determini l'inammissibilità senza che ciò comporti soccombenza o condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
Massime di principio
- Se, dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'interesse concreto ed attuale (es. perché la misura cautelare è stata sostituita), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso effettuata dal difensore munito di procura speciale del ricorrente produce l'effetto dell'inammissibilità quando elimina l'interesse della parte alla decisione.
- La declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non configura soccombenza: non si applicano condanne per spese processuali né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Perché un'impugnazione sia rilevante, l'interesse della parte deve perdurare fino alla decisione e l'esito del giudizio deve essere idoneo a rimuovere la situazione pregiudizievole denunciata.
- In situazioni simili, è opportuno aggiornare tempestivamente l'azione difensiva (es. ritirare o modificare il ricorso) quando intervenute modifiche del quadro cautelare rendano privo di oggetto il rimedio richiesto.
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