Cassazione Penale, Ordinanza n. 07167/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come incauto acquisto. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata nella contravvenzione di incauto acquisto. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo riproduceva sostanzialmente le doglianze già esaminate e respinte in appello; ha inoltre richiamato gli elementi fattuali valorizzati dal giudice di merito, ossia l'acquisto di un telefono cellulare privo di documentazione, a prezzo incongruo e in circostanze palesemente sospette, da cui desumere che l'imputato non potesse ignorare il concreto rischio della provenienza illecita del bene.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La ricettazione è ritenuta correttamente configurabile quando le modalità dell'acquisto del bene consentono di inferire la consapevolezza o comunque l'accettazione del rischio della sua provenienza illecita; nel caso concreto, gli indici fattuali escludevano la tesi dell'incauto acquisto.
art. 712 c.p.
La fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto è stata ritenuta non applicabile in presenza di elementi sintomatici della consapevolezza del rischio concreto che il bene provenisse da reato.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre senza specifica critica le doglianze già respinte in appello può essere dichiarato inammissibile.
- Ai fini della distinzione tra ricettazione e incauto acquisto rilevano gli indici fattuali dell'operazione: assenza di documentazione del bene, prezzo incongruo e contesto sospetto possono integrare elementi da cui desumere la consapevolezza del rischio di provenienza illecita.
- La mera prospettazione di una diversa qualificazione giuridica non è sufficiente se la motivazione di merito ha logicamente valorizzato circostanze univoche incompatibili con la buona fede dell'acquirente.
- Quando il bene acquistato presenta caratteristiche oggettivamente anomale e l'operazione avviene in condizioni sospette, il giudice può ritenere integrato il dolo richiesto per la ricettazione e non la minore colpa dell'incauto acquisto.
Come è indicizzato
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