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Sentenza

Sentenza n. 748/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 110/2025, depositata e resa pubblica il 05.06.2025.

Giustizia amministrativa202501864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 110/2025, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della carta docente per quattro annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara, divenuta definitiva, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro annualità. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni, ma il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. È stata inoltre richiesta la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per la perdurante inadempienza del Ministero e ha ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza di ottemperanza. Ha riconosciuto la penalità di mora nella misura degli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice ordinario, decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza sino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure, in mancanza, sino all'esecuzione sostitutiva del giudicato da parte del commissario ad acta. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio scolastico regionale con facoltà di subdelega, dovrà provvedere entro i successivi novanta giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800, oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è applicata quale base dell'azione di ottemperanza e per l'ordine di esecuzione del giudicato, nonché per la nomina preventiva del commissario ad acta e per la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, c.p.a.

    La penalità di mora è riconosciuta, nella misura degli interessi legali sulla somma liquidata dal giudice ordinario, dal momento della comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione sostitutiva del giudicato.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato non eseguita da una pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato, anche quando il giudicato proviene dal giudice ordinario.
  • La previa notificazione della sentenza alla pubblica amministrazione e il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione consentono di accertare l'inadempimento e di procedere in sede di ottemperanza.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure fino all'esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione e fissando il termine per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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