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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31202/2026 del 13/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per evasione è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione di merito impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) l'intervenuta prescrizione del reato, assumendo che il tempo del commesso reato consentisse di ritenere estinto il reato; 2) il vizio della motivazione e l'erronea affermazione della responsabilità, sostenendo una diversa ricostruzione dei fatti e una rilettura del compendio probatorio; 3) in via generica, censure sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, in base al tempus commissi delicti indicato (27 luglio 2018), trovava applicazione la disciplina della sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017, applicabile ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite. Ha poi giudicato il secondo motivo inammissibile perché volto a una non consentita rivalutazione del materiale probatorio e non a evidenziare reali vizi logico-giuridici della motivazione di appello, che era stata ampiamente e logicamente argomentata. Le doglianze sulla pena sono state considerate meramente enunciate e prive di reale sviluppo argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione per cui era stata confermata la condanna di merito.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione nel testo introdotto dalla l. n. 103/2017 si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge, cioè dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019.

  • art. 1 l. 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto il regime di sospensione della prescrizione richiamato dalla Corte per escludere la maturazione della prescrizione nel caso concreto.

  • l. 9 gennaio 2019, n. 3

    Non ha avuto effetti retroattivi abrogativi della disciplina di sospensione della prescrizione applicabile al fatto contestato.

  • l. 27 novembre 2021, n. 134

    Non ha abrogato retroattivamente la disciplina previgente; per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica il sistema posto a regime da tale legge.

  • Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg, Rv. 288175 - 01

    Richiamata come principio di diritto sulla successione delle discipline in tema di prescrizione e sospensione del corso della prescrizione.

Massime di principio

  • La censura di prescrizione è infondata quando il fatto ricade nel periodo di applicazione della disciplina sulla sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla l. n. 103/2017, anche se successivamente sono intervenute modifiche normative non retroattive.
  • In sede di legittimità non è consentito proporre una nuova valutazione del compendio probatorio o una ricostruzione alternativa dei fatti se la sentenza impugnata ha esaminato globalmente le prove e ha motivato in modo logico e completo.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e sorrette da effettiva argomentazione; mere enunciazioni o richiami generici non sono idonei a fondare un motivo di ricorso.
  • Il ricorso è inammissibile quando le censure non confrontano la motivazione di merito e si risolvono in contestazioni meramente fattuali o assertive, prive di reale critica del percorso argomentativo della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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