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Sentenza

Sentenza n. 4285/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 537/2025, depositata e resa pubblica in data 31 maggio 2025, Sez. Lavoro, r.g. 147/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 5 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 4 giugno 2026;

Giustizia amministrativa202602131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto alla docente il diritto alla Carta elettronica per l'anno scolastico 2024/25, per € 500, oltre alle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 537/2025, pubblicata il 31 maggio 2025 e passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2024/25, con accredito di € 500, e condannato il Ministero anche al pagamento di € 500 per spese di lite oltre accessori. Deduceva che, nonostante la notifica del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso: ha accertato che la sentenza di lavoro è passata in giudicato, che il ricorso per ottemperanza è stato ritualmente notificato e che il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo è decorso inutilmente. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della Carta del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, che dovrà intervenire entro 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specifici e al pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è previsto per il commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nell'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato a pagare le spese del giudizio, liquidate in € 800 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata

    Il rimedio dell'ottemperanza è utilizzabile per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, rimasta ineseguita dall'Amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni

    In accoglimento della domanda di ottemperanza, il giudice può ordinare all'Amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine assegnato e predisporre una misura sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

    Per agire in executivis nei confronti delle amministrazioni contemplate dalla disposizione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso in esame tale termine era trascorso inutilmente.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, l'esecuzione commissariale può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell'istituto del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che impone all'Amministrazione il riconoscimento di un beneficio economico rimane ineseguita e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere autorizzato, in caso di incapienza delle risorse dell'Amministrazione soccombente, a utilizzare i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e il pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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