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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 91/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la statuizione di confisca del denaro sequestrato (6.130,00 euro), deducendo violazione di legge (art. 240, comma 3, cod. pen.). Sostiene che manca qualsiasi elemento che colleghi il denaro all'attività di cessione di stupefacenti e che la confisca per equivalente prevista dall'art. 12-sexies d.l. 8/6/1992 n.306 (oggi art. 240-bis cod. pen.) non si applica al reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 se non sussistono le condizioni previste; dunque la somma non potrebbe considerarsi profitto, prodotto o prezzo del reato senza specifica motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca del denaro. Ha rilevato che il dispositivo della sentenza impugnata ordinava "la confisca e la distruzione di quanto in sequestro" indicazione indistinta che appare illogica rispetto al denaro non falso e priva di motivazione specifica. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la confisca del denaro è possibile solo se il giudice può motivatamente accertare il nesso eziologico tra la somma e l'attività di spaccio (o, in casi particolari e regolati, avvalendosi dell'art. 12-sexies), e che in caso di patteggiamento la motivazione sulla confisca non può essere meramente sommaria. Per carenza di motivazione sul collegamento tra i 6.130,00 euro e i reati contestati, la Cassazione ha annullato la disposizione di confisca del denaro e ha rinviato al Tribunale di Torino per nuovo giudizio sul punto, lasciando impregiudicate le restanti statuizioni (pena e confisca/distruzione degli stupefacenti materiali).

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato come base del patteggiamento (applicazione della pena concordata).

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina i reati di detenzione e cessione di stupefacenti; la Corte precisa che, per i delitti di cui al comma 5, la confisca del denaro richiede il normale accertamento del nesso tra somme e attività illecita ai sensi dell'art. 240 cod. pen., non potendosi automaticamente applicare la disciplina speciale dell'art. 12-sexies.

  • art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito, c.d. art. 240-bis cod. pen.)

    Si tratta della disciplina speciale che dispone confisca obbligatoria quando il condannato non giustifica la provenienza del denaro; la Corte osserva che questa norma trova applicazione solo nelle ipotesi specificamente regolate (e richiede motivazione puntuale nel patteggiamento circa l'inattendibilità delle giustificazioni e la sproporzione tra patrimoni/redditi).

  • art. 240 cod. pen.

    Norma generale sulla confisca: la Corte ricorda che la confisca del denaro è ammessa quando il giudice accerti il nesso di pertinenzialità/provenienza (prodotto, profitto, prezzo) con il reato e dia adeguata motivazione.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema n. 84 dell'8 giugno 2016

    Richiamato per giustificare la motivazione semplificata in presenza di principi di diritto consolidati; tuttavia la semplificazione non estende la sinteticità alla motivazione della confisca.

Massime di principio

  • La confisca del denaro sequestrato in reati di stupefacenti richiede un espresso e motivato nesso eziologico tra la somma e l'attività di cessione (deve emergere che si tratti di prezzo/profitto/prodotto o di pertinenza dell'illecito).
  • L'art. 12-sexies (oggi art. 240-bis) prevede una forma di confisca speciale che si applica solo nelle ipotesi specifiche: va motivato perché la disposizione speciale sia ritenuta applicabile (es. inattendibilità delle giustificazioni e sproporzione tra patrimonio e reddito).
  • In caso di patteggiamento il giudice può motivare in modo conciso, ma non è esente dall'obbligo di motivare adeguatamente la misura ablativa (confisca): la sinteticità del rito non giustifica motivazioni generiche o assenti sulla confisca del denaro.
  • Non è corretto ordinare la distruzione del denaro sequestrato salvo il caso di denaro falso; il dispositivo deve distinguere tra tipi di cose sequestrate e motivare l'ablazione del contante.
  • Se la motivazione sulla confisca è carente, la Cassazione può annullare la sola statuizione ablativa e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame limitato a quel punto, lasciando ferme le altre statuizioni.
  • Quando nei capi di imputazione è contestata anche la cessione (non solo la detenzione), astrattamente è possibile confiscare il prezzo della vendita, ma occorre sempre una motivazione che colleghi le somme sequestrate a tali cessioni.

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