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Sentenza

Sentenza n. 927/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità del provvedimento n. -OMISSIS- di prot. datato 13 marzo 2023 notificato in data 21 marzo 2023 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo avente ad oggetto: “Recupero somme corrisposte in eccesso – conclusione del procedimento - brig. in congedo -OMISSIS-”, nonché di tutti gli atti pregressi (in particolare comunicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo n. 203565CF/11/826-8/13605–2018 prot. del 24.01.2023) e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202300296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di recupero di somme corrisposte in eccesso durante il periodo di aspettativa per infermità, unitamente agli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in congedo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione gli ha richiesto la restituzione di euro 14.452,96 lordi, pari a euro 11.374,33 netti, ritenuti indebitamente percepiti perché le competenze stipendiali erano state corrisposte per intero anziché nella misura della metà dal 7 settembre 2016 al 6 marzo 2017 e anziché integralmente omesse dal 7 marzo 2017 al 23 maggio 2017. Ha dedotto, in sostanza, la violazione del divieto di ripetizione previsto dall’art. 39 del d.P.R. n. 51/2009 e la violazione dell’art. 8 della l. n. 241/1990, sotto il profilo del vizio di forma dell’atto e della comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto applicabile anche al personale dichiarato permanentemente non idoneo al servizio in modo assoluto la garanzia di irripetibilità prevista dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009 per l’ipotesi di inidoneità parziale, quando la pronuncia sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dal collocamento in aspettativa. Secondo il Collegio, il comma 4, pur disciplinando l’inidoneità assoluta e prevedendo in via generale la ripetibilità della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese e di tutte quelle successive al diciottesimo mese, fa salve le disposizioni di maggior favore; tale clausola consente di applicare anche la garanzia del comma 3. Una diversa interpretazione determinerebbe una disparità di trattamento irragionevole, assoggettando al regime più sfavorevole il dipendente totalmente inidoneo, la cui capacità lavorativa e reddituale è integralmente compromessa. L’inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di ventiquattro mesi comporta quindi la decadenza dal diritto di recuperare le somme erogate durante l’aspettativa, indipendentemente dal carattere parziale o assoluto dell’inidoneità. La questione relativa all’art. 8 della l. n. 241/1990 non risulta oggetto di autonoma e specifica statuizione, essendo il ricorso accolto sulla base della violazione della disciplina sostanziale sul recupero. Le spese sono state compensate in ragione della non univocità della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 3, d.P.R. n. 51/2009

    Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

    La garanzia di irripetibilità delle somme decorso il ventiquattresimo mese si applica anche al dipendente dichiarato permanentemente non idoneo al servizio in modo assoluto, nonostante la disposizione sia formulata nell’ambito della disciplina dell’inidoneità parziale.

  • art. 39, comma 4, d.P.R. n. 51/2009

    La disciplina dell’inidoneità assoluta prevede in via generale la ripetibilità della metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese e di tutte quelle corrisposte oltre il diciottesimo mese, ma fa salve le disposizioni di maggior favore; tra queste rientra la garanzia di cui al comma 3 relativa al superamento del ventiquattresimo mese.

  • art. 8 l. n. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per un vizio di forma relativo agli atti procedimentali; la sentenza non fonda autonomamente l’accoglimento su tale censura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La garanzia di irripetibilità prevista dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009, quando la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio intervenga oltre ventiquattro mesi dal collocamento in aspettativa, si applica anche al personale dichiarato permanentemente non idoneo al servizio in modo assoluto, oltre che a quello dichiarato non idoneo in modo parziale.
  • L’art. 39, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009, nel disciplinare l’inidoneità assoluta, deve essere interpretato unitamente alla clausola che fa salve le disposizioni di maggior favore; tale clausola consente di applicare al personale totalmente inidoneo la previsione di cui al comma 3 sull’irripetibilità delle somme dopo il decorso del ventiquattresimo mese.
  • L’inerzia dell’Amministrazione nel definire la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oltre il termine di ventiquattro mesi comporta la decadenza dal diritto di recuperare le somme corrisposte durante l’aspettativa, indipendentemente dal fatto che l’inidoneità del dipendente sia parziale o assoluta.
  • Un’interpretazione che assoggetti il personale totalmente inidoneo a un regime di ripetizione più gravoso rispetto a quello previsto per il personale parzialmente inidoneo contrasta con il principio di eguaglianza, poiché penalizza la situazione maggiormente compromissiva della capacità lavorativa e reddituale.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiProporzionalità e ragionevolezza

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