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Sentenza

Sentenza del 23/01/2023 n. 1914 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la revocazione straordinaria ex art. 395 c.p.c., in particolare sul presupposto di cui al n. 3 (rinvenimento dopo la sentenza di documenti decisivi non prodotti nel primo giudizio), sostenendo che una perizia di stima dei terreni (redatta nel 2010 e rinvenuta tra il 13 e il 15 febbraio 2013) costituisse documento decisivo capace di ribaltare la precedente decisione che aveva confermato la rettifica del valore dei terreni (da Euro 160.000,00 ad Euro 3.853.550,00) e la conseguente liquidazione di maggiori imposte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la perizia di stima extracontestuale non può essere qualificata come "documento decisivo" ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 3, perché per tale istituto il documento deve preesistere materialmente alla sentenza e il suo ritrovamento dopo la pronuncia deve consistere nella riemersione di quel documento (non basta che il fatto rappresentato fosse anteriore). Inoltre la perizia stragiudiziale, anche se asseverata, ha valore indiziale e non vincola il giudice; il giudice del merito ha discrezionalità nel valutarne l'efficacia probatoria e tale valutazione è incensurabile se ben motivata. Il ricorso è quindi stato dichiarato infondato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese in favore della resistente e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile, art. 395 c.p.c., nn. 2, 3 e 5

    L'art. 395 c.p.c., n. 3 richiede che i documenti decisivi siano materialmente preesistenti alla sentenza che si chiede di revocare e che il loro rinvenimento successivo giustifichi la revocazione; non è sufficiente che sia anteriore il fatto rappresentato dal documento. Inoltre il documento deve essere realmente decisivo, ossia idoneo a determinare una diversa decisione se preso in considerazione dal giudice.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 64

    Norma processuale tributaria richiamata nel contesto del rito e del regime di impugnazione davanti al giudice tributario; la Corte la pone in relazione con i rimedi revisori e con i limiti all'introduzione di nuovi elementi probatori.

  • Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Consente il controllo di legittimità riguardo a violazione di norme di diritto e insufficiente o contraddittoria motivazione su fatti decisivi; la Corte ha ritenuto i motivi dedotti infondati alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato in relazione al principio del giusto processo e ragionevole durata del processo; la sentenza ricorda i limiti dell'intervento in sede di appello e di revocazione senza violazione del contraddittorio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di ricorso per cassazione ritenuto infondato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3, il documento proposto deve essere materialmente preesistente alla sentenza e il suo ritrovamento successivo deve consistere nella riemersione di quel documento; non è sufficiente che il fatto in esso rappresentato sia anteriore alla sentenza.
  • La perizia stragiudiziale (anche asseverata) ha valore indiziale e non costituisce di per sé prova decisiva: il giudice del merito è libero di non tenerne conto e la sua valutazione è sindacabile in Cassazione solo per carenza o contraddittorietà della motivazione.
  • Il requisito della "decisività" impone che, se il documento fosse stato considerato dal giudice originario, la decisione avrebbe potuto cambiare in favore del richiedente la revocazione; la valutazione di tale incidenza spetta al giudice di merito.
  • Se il documento esisteva ma non poteva essere prodotto per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, la revocazione può essere fondata; viceversa, documenti formatisi dopo la sentenza non sono idonei a questo rimedio.
  • In sede di appello il giudice può sostituire o correggere la motivazione del primo grado purché la nuova motivazione sia fondata sugli atti del processo e rimanga entro i limiti del devoluto: ciò non viola il principio del contraddittorio se la decisione si basa sulle risultanze processuali.
  • In pratica, per tutelare efficacemente interessi in casi simili è preferibile produrre tempestivamente le prove principali nel primo grado di giudizio o, se impossibile per cause imputabili all'avversario, documentare chiaramente l'impedimento per poter invocare la revocazione; altrimenti valutare rimedi procedurali alternativi (es. nuovi ricorsi da parte di soggetti direttamente legittimati).

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