Ordinanza n. 11/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento - della scheda di rideterminazione della valutazione dei titoli del 22 maggio 2026, pubblicata sulla Piattaforma “Concorsi e Procedure Selettive” in data 22/05/2026 alle ore 08:48, recante per la candidata Burgo Federica il punteggio USR di punti 35,50 (in luogo dei precedenti punti 48,00 attribuiti dalla Commissione giudicatrice e pubblicati in data 29/04/2026), con l’annotazione “D.L. 71/2024 art. 6 percorso non selettivo”, nella parte in cui nega alla ricorrente l’attribuzione di punti 12,50 per la voce A.2.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023 (percorso selettivo di accesso al sostegno) e, più in generale, nella parte in cui qualifica il percorso di specializzazione ex art. 6 D.L. 71/2024 come “non selettivo” ai fini della valutazione dei titoli; - del D.D. prot. n. 266 dell’8 giugno 2026, a firma del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Direzione Generale, Ufficio I, dott. Fabrizio Fratini, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei per la classe di concorso ADSS (sostegno scuola secondaria di II grado) nella Regione Umbria, relativa alla procedura indetta con D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025, nella parte in cui recepisce il punteggio rideterminato di punti 35,50 in luogo dei 48 originariamente attribuiti, e colloca la ricorrente al n. 45 dell’elenco degli idonei con punteggio complessivo di 219,50/250, con conseguente pregiudizio della sua posizione in graduatoria e delle sue prospettive di immissione in ruolo; - della nota prot. n. 11436 del 9 giugno 2026 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria – Direzione Generale, Ufficio I, a firma del Dirigente dott. Fabrizio Fratini, recante rigetto del reclamo proposto dalla ricorrente avverso la rideterminazione del punteggio titoli, nella parte in cui afferma che “i percorsi di specializzazione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 non rientrano nella previsione di cui al punto A.2.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205 del 26/10/2023” e, per l’effetto, conferma la natura non selettiva del percorso frequentato dalla ricorrente, in contrasto con le indicazioni ministeriali (FAQ MIM n. 21) e con la prassi applicativa seguita in altre procedure; - nonché, per quanto di ragione e nella misura in cui abbiano inciso sull’illegittima rideterminazione del punteggio e sulla posizione della ricorrente in graduatoria, di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, compresi: * l’Avviso USR Umbria prot. n. 8825 del 4 maggio 2026 (Esito valutazione titoli – Allegato 2), nella parte in cui, fissando il termine per la proposizione dei reclami alle ore 23:59 del 14 maggio 2026, non ha comunque garantito alla ricorrente la possibilità effettiva di contestare la successiva e sopravvenuta variazione del punteggio intervenuta in data 22 maggio 2026, senza preventiva comunicazione individuale, in violazione dei principi di trasparenza, partecipazione procedimentale e tutela dell’affidamento; * gli allegati al D.D. prot. n. 266/2026 costituenti la graduatoria dei vincitori (elenco posizioni 1–43); l’elenco degli idonei (posizioni 44–56), nella parte in cui recepiscono e cristallizzano il punteggio rideterminato di punti 35,50 in luogo dei 48 originari, con conseguente collocazione deteriore della ricorrente rispetto ad altri candidati che hanno beneficiato del punteggio pieno per percorsi di natura analoga; * il D.D.G. n. 2939 del 9 ottobre 2025 (bando di concorso) e il relativo Allegato B – Tabella dei titoli valutabili (Allegato 4), nella parte in cui, ove ritenuto necessario e nei soli limiti dell’interesse della ricorrente: non ha espressamente previsto l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui alla voce A.2.2 ai percorsi di specializzazione ex art. 6 D.L. 71/2024 a numero programmato e ad accesso selettivo, ovvero è stato interpretato ed applicato dall’Amministrazione resistente in modo difforme e restrittivo rispetto alle FAQ ministeriali (in particolare la FAQ MIM n. 21) e rispetto alla prassi adottata in altre procedure concorsuali, con conseguente ingiustificata esclusione della ricorrente dal beneficio del punteggio aggiuntivo per percorso selettivo; * ogni ulteriore atto, anche non conosciuto, anteriore, successivo o comunque connesso, ivi comprese eventuali determinazioni interne dell’USR Umbria relative ai criteri di qualificazione dei percorsi ex art. 6 D.L. 71/2024 ai fini della valutazione dei titoli, nella parte in cui abbiano contribuito a determinare o confermare la riduzione del punteggio titoli della ricorrente e la sua collocazione in graduatoria in posizione deteriore rispetto a quanto le sarebbe spettato in applicazione corretta della normativa e delle indicazioni ministeriali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rideterminazione del punteggio dei titoli, graduatoria di merito e rigetto del reclamo relativi alla procedura concorsuale per la classe di concorso ADSS
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la scheda di rideterminazione della valutazione dei titoli del 22 maggio 2026, con cui il punteggio relativo ai titoli era stato ridotto da 48,00 a 35,50 punti, negando l’attribuzione di 12,50 punti per la voce A.2.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023. La riduzione era motivata dalla qualificazione del percorso di specializzazione frequentato ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 71/2024 come percorso “non selettivo”. Sono stati inoltre impugnati il decreto di approvazione della graduatoria, nella parte in cui recepiva il punteggio rideterminato e collocava la ricorrente al n. 45 dell’elenco degli idonei, nonché la nota di rigetto del reclamo. La ricorrente ha dedotto l’illegittima esclusione del punteggio aggiuntivo, sostenendo che il percorso era a numero programmato e ad accesso selettivo, in contrasto con le FAQ ministeriali, in particolare la FAQ MIM n. 21, e con la prassi seguita in altre procedure. Ha inoltre contestato l’assenza di una preventiva comunicazione individuale della sopravvenuta variazione del punteggio, deducendo la violazione dei principi di trasparenza, partecipazione procedimentale e tutela dell’affidamento. È stata altresì prospettata, nei limiti dell’interesse, l’illegittimità del bando e della tabella dei titoli valutabili, ove interpretati nel senso di escludere i percorsi ex art. 6 del D.L. n. 71/2024 dalla voce A.2.2. Il giudizio non è stato ancora definito nel merito.
La decisione
Il TAR non ha deciso la fondatezza dei motivi di ricorso. Ha ritenuto che l’ampio numero di controinteressati — individuati nei 43 candidati vincitori e nel candidato collocato al n. 44 dell’elenco degli idonei, tutti in posizione anteriore rispetto alla ricorrente — giustificasse l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. La ricorrente è stata autorizzata a consegnare all’Amministrazione, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, l’ordinanza stessa, il ricorso e l’elenco dei controinteressati. L’Amministrazione dovrà pubblicare tali documenti sul proprio sito istituzionale entro i successivi venti giorni, con le ulteriori indicazioni prescritte, mantenendo la pubblicazione sino alla sentenza definitoria e rilasciando alla ricorrente attestazione dell’avvenuto adempimento. La ricorrente dovrà depositare telematicamente l’attestazione entro dieci giorni dal rilascio. È stato previsto il versamento di € 50,00 all’Amministrazione per gli adempimenti di pubblicazione. Le spese non risultano regolate nel testo dell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
notificazione per pubblici proclami
La presenza di un ampio numero di controinteressati può giustificare l’autorizzazione alla notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, secondo modalità e termini stabiliti dal giudice.
art. 6 D.L. 71/2024
La qualificazione del percorso di specializzazione previsto dalla disposizione come selettivo o non selettivo costituisce una questione di merito prospettata dalla ricorrente, non decisa dall’ordinanza.
voce A.2.2 dell’Allegato B al D.M. 205/2023
percorso selettivo di accesso al sostegno
La disposizione è richiamata quale base della pretesa all’attribuzione di 12,50 punti per il titolo posseduto dalla ricorrente; la sua applicabilità al percorso ex art. 6 D.L. 71/2024 non è stata ancora valutata.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla graduatoria di una procedura concorsuale e può pregiudicare la posizione di numerosi candidati collocati anteriormente al ricorrente, tali candidati devono essere considerati controinteressati ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
- La presenza di un ampio numero di controinteressati può giustificare, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione dei documenti processuali e delle informazioni necessarie a rendere conoscibile il giudizio.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere subordinata alla consegna dei documenti all’amministrazione, alla pubblicazione per un periodo determinato o fino alla definizione del giudizio, al rilascio di un’attestazione e al successivo deposito della prova dell’avvenuta pubblicazione.
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