Cassazione Penale, Sentenza n. 39142/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare (detenzione) sostenendo l'insussistenza degli elementi indiziari. Contesta in particolare l'interpretazione e la trascrizione delle intercettazioni, denunciando presunte manipolazioni dei "brogliacci" redatti dalla polizia giudiziaria; afferma che alcune conversazioni addebitate non lo riguardano e che le dichiarazioni dei collaboratori non si riferiscono al periodo contestato. Denuncia omissioni motivazionali e violazioni degli artt. 275, co.2, e 299, co.1, c.p.p. per non aver tenuto conto delle doglianze che egli ha formulato personalmente in udienza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la nuova impugnazione reiteri contestazioni già esaminate in una precedente procedura di appello cautelare (ordinanza del 3/07/2025) e non apporti novità idonee a giustificarne l'ammissione; la presunta diversa lettura delle intercettazioni proposta dall'indagato è una mera rivalutazione personale non sufficiente a costituire nuova prova. Il consenso all'acquisizione dei brogliacci, prestato solo il 9/07/2025, è stato considerato tardivo rispetto all'udienza e quindi ininfluente nell'attuale procedimento incidentale; inoltre il tribunale del riesame non è abilitato a svolgere attività istruttoria o ad ascoltare direttamente il materiale probatorio in sede di riesame cautelare. È stata riaffermata la rilevanza, ai fini della gravità indiziaria, delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello cautelare: il riesame non ammette rilanci reiterativi privi di novità probatorie; la Corte richiama che l'appello incidentale deve portare elementi nuovi rispetto all'ordinanza genetica
art. 416-bis, secondo comma, cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la misura cautelare è stata adottata in ragione del ruolo di capo del clan attribuito all'indagato, considerato rilevante ai fini della gravità indiziaria
art. 275, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente come norma connessa alla contestazione delle trascrizioni/intercettazioni; la Corte ritiene che l'asserita violazione non costituisca novità idonea nel procedimento incidentale
art. 299, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in tema di motivazione e deduzioni dell'imputato; la Corte giudica le doglianze già esaminate e non fondate per giustificare nuovo riesame
art. 309 cod. proc. pen.
La Corte richiama orientamenti precedenti (Sez. 5, n. 25427 del 03/06/2025) esaminando la precedente procedura incidentale in cui erano già state valutate le stesse censure
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata per la condanna di euro 3.000,00
Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015 (giurisprudenza)
Richiamata per il principio che la mera diversa interpretazione difensiva delle intercettazioni, non supportata da elementi tecnici o da consulenza, non impone l'ascolto delle registrazioni in sede cautelare
Massime di principio
- Un appello cautelare reiterato è inammissibile se non introduce elementi nuovi e specifici rispetto a quanto già valutato nell'ordinanza genetica o in precedenti riesami
- La mera difesa basata su una diversa interpretazione personale delle intercettazioni non costituisce di per sé novità idonea a imporre al giudice del riesame l'assunzione di ulteriori attività istruttorie
- Il Tribunale del Riesame non è sede per svolgere attività istruttorie o per eseguire verifiche tecniche probatorie: tali accertamenti devono essere prodotti e documentati in modo concreto dalla difesa (es. consulenze tecniche, trascrizioni alternative)
- Il consenso all'acquisizione dei brogliacci o ad altri materiali deve essere tempestivo e supportato da atti/processuali utili prima dell'udienza: atti tardivi possono risultare ininfluenti per l'appello incidentale
- La semplice denuncia di manipolazioni o l'affermazione verbale dell'indagato non sostituiscono una prova tecnica che dimostri l'inaffidabilità delle trascrizioni
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire gravità indiziaria rilevante e, se adeguatamente valorizzate, possono giustificare il mantenimento di misure cautelari
- In caso di ricorso inammissibile per riproposizione di censure già esaminate, il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme per la Cassa delle ammende
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