Cassazione Civile, Ordinanza n. 16783/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di distribuzione)
La controversia
La lite nasce dalla domanda con cui il proprietario di un fondo chiedeva la rimozione di un pilone in cemento armato installato dalla società distributrice dell'energia elettrica sul suo terreno a sostegno di condutture, in assenza di un'autorizzazione espressa. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che il rapporto fra le parti fosse regolato da un contratto di somministrazione con clausole che subordinavano la fornitura all'ottenimento, a cura dell'utente, dei consensi necessari all'esecuzione e al mantenimento degli impianti, qualificando così la situazione come servitù atipica funzionale a un servizio di interesse pubblico. Con il ricorso per cassazione, il proprietario ha dedotto: 1) violazione dei criteri ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., oltre agli artt. 112 e 115 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che dal contratto non emergeva alcuna autorizzazione all'apposizione di pali o elettrodotti né alcun vincolo sinallagmatico nel senso affermato dalla Corte territoriale; 2) violazione dell'art. 1341, comma 2, c.c. e dell'art. 115 c.p.c. nonché vizio motivazionale, assumendo che la clausola valorizzata dai giudici di merito non fosse stata redatta in modo chiaro e comprensibile, e che fosse stata approvata insieme ad altre clausole con sottoscrizione "in blocco", sicché non sarebbe stata validamente accettata dal contraente debole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del contenuto del contratto e del fatto storico già esaminati dalla Corte d'appello. Ha ribadito che l'interpretazione del contratto è rimessa al giudice di merito e che, quando una clausola è plausibilmente interpretabile in più modi, in cassazione non è consentito sostituire la propria lettura a quella accolta dal giudice di merito se questa è logicamente e congruamente motivata. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla specifica approvazione delle clausole vessatorie non risultava adeguatamente coltivata nei precedenti gradi di giudizio, non essendo indicato dove fosse stata sollevata. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico contrattuale; la Corte ribadisce che la sua violazione va dedotta specificando in concreto il canone disatteso e il modo del discostamento del giudice di merito.
art. 1363 c.c.
Richiamato insieme agli altri criteri di interpretazione del contratto; non basta contrapporre una diversa lettura della clausola a quella del giudice di merito.
art. 1364 c.c.
Richiamato come parametro interpretativo; la censura è inammissibile se si traduce in richiesta di rivalutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
Invocato dal ricorrente, ma la Corte non ravvisa un vizio rilevante, perché la questione ruota sull'interpretazione del contratto e non su una pronuncia ultra/extra petita.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare l'accertamento del contenuto contrattuale; la Corte osserva che la valutazione delle prove e del materiale probatorio è riservata al giudice di merito.
art. 360 n. 3 c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una nuova valutazione dei fatti o dell'interpretazione del contratto.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non è configurabile quando la censura mira sostanzialmente a una rivalutazione del merito e la motivazione impugnata è congrua e logica.
art. 1341, comma 2, c.c.
La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie è accertamento riservato al giudice di merito; nel caso concreto la relativa eccezione non risultava adeguatamente portata all'attenzione del giudice d'appello.
art. 378 c.p.c.
Citato per la memoria depositata dal ricorrente in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura contro l'interpretazione di una clausola contrattuale è ammissibile solo se indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in quale passaggio il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente proporre una lettura alternativa del contratto.
- Se la motivazione del giudice di merito sull'interpretazione del contratto è plausibile, logica e congrua, la Corte di cassazione non può sostituire la propria ricostruzione dei fatti e della volontà negoziale.
- L'interpretazione del contratto e la valutazione delle prove restano, di regola, riservate al giudice di merito; in cassazione è preclusa una richiesta di nuova pronuncia sul fatto sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale.
- La contestazione relativa alla specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. richiede che la questione sia stata effettivamente posta e trattata nel merito; altrimenti non può essere utilmente dedotta in cassazione.
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