Sentenza n. 497/2026 - Palermo, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del provvedimento, prot. n.15 Cat. A/12/Imm./2025/sez. 2, in data 21 luglio 2025, con cui il Questore di Agrigento ha disposto l’archiviazione dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno ex art. 32 del D.lgs. n. 286/1998 presentata dal ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2022 all'età di 17 anni quale minore straniero non accompagnato, era stato affidato ai servizi sociali con prosecuzione del progetto educativo e di integrazione oltre il raggiungimento della maggiore età ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 286/1998. Dopo avere partecipato alle attività del piano educativo ed essere stato assunto dalla cooperativa presso cui era accolto, si era allontanato volontariamente, già maggiorenne, da una struttura per adulti. Aveva quindi presentato domanda di rinnovo o conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, documentando il proprio inserimento sociale e lavorativo. La Questura aveva archiviato l'istanza ritenendo che l'allontanamento dalla struttura evidenziasse la perdita di interesse al titolo e facesse venir meno le condizioni per il rilascio. Il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 32, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286/1998; difetto di istruttoria e di motivazione per omessa valutazione del percorso di integrazione; violazione della partecipazione procedimentale, assumendo di non avere ricevuto il preavviso di rigetto; violazione del principio di proporzionalità per la mancata considerazione della continuità dell'inserimento lavorativo e abitativo. Il TAR ha ritenuto fondata e assorbente la censura relativa all'erronea applicazione dell'art. 32.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il provvedimento di archiviazione è stato annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della Questura. Il TAR ha distinto la disciplina applicabile ai minori stranieri non accompagnati da quella relativa ai minori comunque affidati. Per questi ultimi, il rilascio del permesso al raggiungimento della maggiore età non è subordinato alla frequenza biennale di un progetto di integrazione sociale e civile, requisito previsto dalla norma per i minori stranieri non accompagnati. Il ricorrente era stato affidato ai servizi sociali e rientrava nella categoria dei minori comunque affidati. Inoltre, l'interruzione del percorso di inserimento era avvenuta dopo il compimento della maggiore età e, considerata l'età di ingresso in Italia, il completamento del biennio prima della maggiore età non sarebbe stato materialmente possibile. L'allontanamento volontario dalla struttura non costituisce, in assenza di una specifica previsione normativa, causa ostativa alla conversione del titolo né può assumere natura sanzionatoria. La Questura dovrà riesaminare l'istanza verificando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge. Le spese sono state integralmente compensate; il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, subordinatamente alla verifica dei requisiti indicati in motivazione.
Norme richiamate
art. 32, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 286/1998
“Al compimento della maggiore età [...] può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo [...]”; “Il permesso di soggiorno [...] può essere rilasciato [...] ai minori stranieri non accompagnati [...] ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile [...]”.
Il requisito della frequenza biennale del progetto di integrazione sociale e civile condiziona il rilascio del permesso al compimento della maggiore età per i minori stranieri non accompagnati, ma non per i minori comunque affidati. L'allontanamento dalla struttura dopo la maggiore età non è causa ostativa alla conversione se non previsto dalla legge.
art. 2 l. n. 184/1983
L'affidamento ai sensi di tale disposizione costituisce una delle situazioni che consentono, ricorrendone gli altri presupposti, il rilascio o la conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 286/1998.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti e sia stato dato avviso alle parti.
art. 81 d.P.R. n. 115/2002
Rileva ai fini dell'iscrizione del difensore nell'elenco necessario per il patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 286/1998, il requisito della frequenza per almeno due anni di un progetto di integrazione sociale e civile per il rilascio, al compimento della maggiore età, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro riguarda i minori stranieri non accompagnati e non anche i minori comunque affidati.
- L'affidamento ai servizi sociali o altra forma di affidamento riconducibile alla disciplina dell'art. 2 della l. n. 184/1983 può consentire la conversione del permesso rilasciato per minore età in permesso per lavoro, ricorrendo gli ulteriori requisiti di legge, senza che sia automaticamente necessario il completamento di un progetto biennale di integrazione.
- L'allontanamento volontario dalla struttura di accoglienza, avvenuto dopo il raggiungimento della maggiore età, non può costituire causa ostativa alla conversione del permesso di soggiorno né fondare una conseguenza sanzionatoria se tale effetto non è previsto da una specifica disposizione normativa.
- L'amministrazione, nel decidere sulla conversione del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 286/1998, deve qualificare correttamente la situazione giuridica del richiedente e verificare concretamente tutti i requisiti di legge, senza applicare al minore comunque affidato la disciplina più restrittiva prevista per il minore straniero non accompagnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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