Sentenza del 05/08/2016 n. 16468 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo relativa agli avvisi ICI per gli anni 1993-1997, contestando: l'omessa determinazione dell'imponibile direttamente nei suoi confronti; la mancata osservanza dei principi stabiliti dalla precedente sentenza della Corte di cassazione, in particolare quanto ai diversi livelli di edificabilità delle porzioni dell'area; la violazione dei criteri di determinazione del valore venale delle aree fabbricabili previsti dal D.Lgs. n. 504/1992; l'utilizzo di un'annualità successiva, il 2000, come riferimento per la stima; e l'insufficiente motivazione sulla preferenza accordata alla stima del Comune rispetto a quella contestata dalla società e alla consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso del Comune, poiché la procura speciale del Sindaco era stata rilasciata dopo la notificazione del controricorso. Nel merito, ha tuttavia rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto legittimo che la CTR avesse determinato il valore complessivo dell'area e rimesso al Comune il solo ricalcolo dell'imposta sulla base delle effettive quote di proprietà, trattandosi di un'attività meramente matematica. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione complessiva dell'area, effettuata considerando i diversi livelli di edificabilità senza sommare separatamente i valori delle singole porzioni, nonché legittimo l'utilizzo del valore riferito al 2000, successivamente adeguato e devalutato agli anni d'imposta 1993-1997. Le contestazioni sulla stima e sulla motivazione sono state considerate, in parte, infondate e, in parte, inammissibili perché dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per l'inammissibilità del controricorso e l'assenza di ulteriore attività difensiva del Comune.
Norme richiamate
Art. 1 c.p.c.
Richiamato dalla società per sostenere l'illegittimità della mancata determinazione diretta dell'imponibile; la censura è stata respinta.
Art. 112 c.p.c.
Invocato per dedurre un'omessa pronuncia o determinazione sull'imponibile ICI; la Corte ha ritenuto sufficiente il rinvio al Comune per il mero ricalcolo matematico.
Art. 111, comma 2, Costituzione
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione; la sentenza della CTR è stata ritenuta adeguatamente motivata.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 63
Disciplina il giudizio di rinvio tributario; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse rispettato i principi stabiliti nel precedente giudizio di cassazione.
Art. 384 c.p.c.
Impone al giudice di rinvio di conformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione; secondo la decisione, tale obbligo è stato rispettato.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, comma 5
Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
La base imponibile ICI delle aree fabbricabili deve essere determinata secondo il valore venale complessivo dell'area al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta. È possibile considerare i diversi livelli di edificabilità delle porzioni, ma la valutazione deve restare complessiva e non risultare dalla semplice somma di valori riferiti a segmenti separati.
Art. 2729 c.c.
Richiamato dalla società in tema di presunzioni; la Corte ha escluso che la stima fosse basata su presunzioni arbitrarie, ritenendola fondata sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha ribadito che il giudizio di cassazione non consente il riesame del merito né una nuova valutazione delle prove, ma soltanto il controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logico-formale della motivazione, nei limiti dei motivi dedotti.
Massime di principio
- Nella determinazione dell'ICI sulle aree fabbricabili, il riferimento principale è il valore venale complessivo in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposta.
- I diversi livelli di edificabilità delle varie porzioni possono essere considerati perché incidono sul valore, ma l'area deve essere valutata nel suo complesso e non mediante una mera sommatoria dei valori delle singole parti.
- Per stimare il valore di annualità precedenti può essere utilizzato un valore riferito a un anno successivo, purché esso venga adeguatamente parametrato o devalutato rispetto a ciascun anno d'imposta.
- Quando la decisione giudiziale ha già stabilito il valore o i criteri di calcolo e resta soltanto da applicare le quote di proprietà, è ammissibile rimettere all'ente impositore il ricalcolo matematico dell'imposta.
- In Cassazione non è possibile contestare la scelta del giudice di merito tra diverse stime o ricostruzioni probatorie chiedendo una nuova valutazione dei fatti; occorre dimostrare uno specifico errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante.
- La procura speciale per il controricorso deve essere anteriore o contestuale alla notificazione del controricorso; una procura rilasciata successivamente rende il controricorso inammissibile.
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