Ordinanza n. 600/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di non ammissione all’espletamento della seconda fase dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2025 – comunicato mediante caricamento in data 31/3/2026 sulla pagina riservata del Ministero della Giustizia del candidato e conosciuto in data 31/03/2026; del verbale della Commissione nr. XVIII della Corte di Appello di -OMISSIS- datato 13 gennaio 2026, recante la valutazione dell’elaborato del ricorrente busta 716, nella parte ha proceduto alla valutazione ed alla assegnazione dei voti numerici e in quella in cui è stato attribuito il punteggio di 15/30 per atto di diritto civile; ove occorra e per il caso specifico il verbale nr. -OMISSIS- del Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni -OMISSIS- – 00186 -OMISSIS- –Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato - sessione 2025 - decreto-legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. 4 novembre 2025. Verbale n. -OMISSIS- 2 Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni -OMISSIS- – 00186 -OMISSIS- –Commissione presso il Ministero della Giustizia per esame avvocato - sessione 2025 - decreto legge 21 maggio 2003 n. 112 coordinato con legge di conversione 18 luglio 2003 n. 180 - nominata con D.M. 4 novembre 2025 nella parte in cui ha stabilito –“la valutazione relativa agli elaborati scritti deve essere espressa attraverso il punteggio numerico, senza alcun obbligo di motivazione come corroborato da granitica giurisprudenza del Consiglio di Stato” e nella parte in cui individua i criteri di correzione “così come definiti dall’ ordinamento ritenuti da tutti i presenti e confermati dalla giurisprudenza consolidata” senza alcun riferimento alla normativa specifica prevista dalla legge 170/2010 e dalle linee guida 2011, dpr 82/2023 ; di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente o comunque collegato, ancorché non conosciuto, ivi compresi i criteri di correzione – anche in considerazione del fatto che il ricorrente ha segnalato di essere DSA ove lesivi, nella parte in cui siano stati intesi nel senso di ritenere sufficiente il solo voto numerico senza alcuna motivazione ulteriore; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente a una rivalutazione o rinnovazione della valutazione dell’elaborato da parte di diversa Commissione, con motivazione conforme ai principi di legge e in riferimento alla particolare condizione del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla seconda fase dell'esame di abilitazione forense, unitamente alla valutazione numerica di 15/30 dell'elaborato di diritto civile e agli atti e criteri di correzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non ammissione alla seconda fase dell'esame di abilitazione forense per la sessione 2025 e il verbale della commissione recante la valutazione dell'elaborato di diritto civile con il punteggio di 15/30. Ha contestato, anche con riferimento alla propria condizione di DSA, la legittimità dei criteri di correzione e dell'affermazione secondo cui la valutazione numerica degli elaborati non richiederebbe ulteriore motivazione. Ha inoltre dedotto la lesione delle garanzie previste per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento e ha censurato la trascrizione manuale, da parte di una funzionaria, dell'elaborato redatto al computer, lamentando di non aver potuto rileggere il testo trascritto prima della consegna.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha respinto la domanda di sospensione per difetto del fumus boni juris. Quanto alle misure compensative per i disturbi specifici dell'apprendimento, ha rilevato che quelle previste dalla normativa applicabile erano state effettivamente somministrate e che il ricorrente non ne aveva contestato in modo specifico l'idoneità. Quanto alla trascrizione manuale dell'elaborato redatto al computer, il TAR ha ritenuto non fondato l'argomento relativo all'impossibilità di rilettura, osservando che la rilettura avrebbe potuto essere effettuata agevolmente sul computer prima della consegna del dispositivo per la trascrizione. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 21 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità e delicatezza della fattispecie.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata respinta per assenza del fumus boni juris.
È richiamato quale fonte delle misure compensative previste per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento; secondo il TAR, tali misure erano state effettivamente applicate.
Richiamata dal ricorrente in relazione alle garanzie per i disturbi specifici dell'apprendimento.
linee guida 2011
Richiamate dal ricorrente quali parametri per la disciplina delle misure e delle modalità di valutazione dei candidati con DSA.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai criteri di correzione e valutazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme alla normativa sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione delle misure compensative previste per un candidato con disturbi specifici dell'apprendimento richiede l'allegazione specifica della loro concreta inidoneità; la mera deduzione della condizione di DSA non dimostra il fumus boni juris quando le misure previste siano state effettivamente applicate.
- La censura relativa alla mancata rilettura di un elaborato redatto al computer e successivamente trascritto manualmente non è idonea a fondare la tutela cautelare quando il candidato avrebbe potuto rileggere il proprio elaborato sul computer prima di consegnarlo per la trascrizione.
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