Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 799/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulle diffide del 9.6.2025 e del 26.6.2025 per l'adozione di provvedimenti volti a garantire parità concorrenziale e legalità nell'uso del demanio marittimo presso il Porto di Amalfi.

Giustizia amministrativa202501922

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sulle diffide relative alla gestione dei box biglietteria, all’uso del demanio marittimo e all’organizzazione dei flussi passeggeri presso il molo passeggeri del Porto di Amalfi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha contestato l’inerzia del Comune rispetto alle diffide del 9 e del 26 giugno 2025, con cui aveva chiesto misure per ristabilire la parità concorrenziale nell’uso del demanio marittimo, rimuovere gli ostacoli all’accesso dei passeggeri alle proprie unità, disciplinare con procedure imparziali l’assegnazione dei box biglietteria, contrastare l’asserita occupazione abusiva di un box da parte di altro operatore e organizzare in modo neutrale i flussi passeggeri. Ha dedotto: violazione dell’art. 2 l. 241/1990, per il mancato riscontro effettivo alle diffide e per la natura non provvedimentale della nota comunale del 19 giugno 2025; violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav., per l’omessa adozione di provvedimenti contro l’asserita occupazione abusiva e per il mancato ripristino dell’uso regolare e paritario del bene demaniale; violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento e legalità; violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento, in relazione sia alla gestione dei box sia all’organizzazione degli spazi e dei flussi passeggeri. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine al Comune di provvedere entro trenta giorni e la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte inammissibile. Quanto alle modalità di assegnazione dei box e alle misure necessarie a ripristinare la parità di trattamento, il giudizio è divenuto improcedibile perché, nelle more, il Comune ha adottato ordinanze di sgombero, indetto ed espletato una gara pubblica per la riassegnazione dei box. Tali sopravvenienze hanno fatto venir meno l’inerzia e l’interesse alla pronuncia sul silenzio. Il Collegio ha inoltre rilevato che la ricorrente non aveva provato la persistente occupazione abusiva del box e che la documentazione prodotta tardivamente non era utilizzabile per violazione dei termini processuali; in ogni caso, avrebbe dovuto previamente chiedere al Comune l’esecuzione delle ordinanze di sgombero. L’eventuale illegittimità degli atti sopravvenuti può essere fatta valere con autonoma impugnazione o, nei presupposti di legge, mediante motivi aggiunti. La prospettazione di un futuro interesse risarcitorio non impedisce l’improcedibilità, poiché nel rito sul silenzio non è prevista una mera riserva di accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori; l’art. 117 c.p.a. consente invece di proporre congiuntamente una completa domanda risarcitoria, trattabile con rito ordinario. Quanto alle richieste relative alla gestione dei flussi passeggeri e all’apposizione di cartellonistica, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riferito ad attività materiali e non autenticamente autoritative; inoltre, eventuali condotte poste in essere da altri operatori non erano imputabili al Comune. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune e della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    La ricorrente l’ha invocato per sostenere l’obbligo del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; il giudice non ha accolto la domanda, essendo sopravvenuti atti comunali e risultando in parte inammissibili le richieste relative ad attività materiali.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano il giudizio avverso il silenzio-inadempimento, diretto ad accertare l’illegittimità dell’inerzia ancora esistente al momento della decisione e, ricorrendone i presupposti, a ordinare all’amministrazione di provvedere.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.

    L’adozione di un provvedimento espresso nelle more determina la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio sul silenzio, lasciando al ricorrente la possibilità di impugnare il nuovo atto, anche con motivi aggiunti.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

    Nel rito sul silenzio è possibile proporre una domanda risarcitoria completa e autonoma congiuntamente all’azione avverso l’inerzia; non è invece sufficiente una mera riserva di futuro interesse risarcitorio.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    quando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori

    La possibilità di accertare l’illegittimità ai soli fini risarcitori è riferita alla domanda di annullamento e non è estesa al giudizio avverso il silenzio.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    La documentazione depositata dalla ricorrente il 10 aprile 2026 è stata dichiarata tardiva, in combinato disposto con gli artt. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

  • art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

    I termini processuali propri del rito camerale hanno impedito l’utilizzazione della documentazione depositata tardivamente dalla ricorrente.

  • artt. 54 e 1161 cod. nav.

    Sono stati invocati dalla ricorrente per sostenere l’obbligo comunale di accertare e reprimere l’occupazione abusiva del demanio marittimo; la decisione non ha esaminato nel merito la fondatezza di tali pretese, dichiarando improcedibile la relativa parte per sopravvenienze.

  • art. 97 Cost.

    È stato richiamato a sostegno dei principi di imparzialità e buon andamento, in relazione alla contestata tolleranza dell’occupazione sine titulo e alla disparità di trattamento tra operatori.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento l’interesse alla decisione deve persistere fino alla pronuncia; l’adozione, nelle more, di un provvedimento espresso o di un comportamento amministrativo conforme all’obbligo di provvedere determina la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
  • L’adozione di atti amministrativi sopravvenuti non impone al giudice del silenzio di valutarne la legittimità: tali atti devono essere contestati con autonoma impugnazione o, nei casi previsti, con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
  • Nel rito avverso il silenzio non è consentito conservare l’interesse al solo fine di ottenere un accertamento dell’illegittimità dell’inerzia in vista di una futura azione risarcitoria; è necessaria la proposizione di una domanda risarcitoria completa e autonoma, eventualmente congiunta al ricorso sul silenzio.
  • Le richieste rivolte all’amministrazione aventi ad oggetto attività meramente materiali e non l’esercizio di un potere autoritativo non possono fondare un’azione avverso il silenzio-inadempimento.
  • Nel giudizio sul silenzio il ricorrente deve dimostrare la persistenza dell’inerzia e della situazione lesiva al momento della decisione; la produzione documentale tardiva non può essere utilizzata per provare tale persistenza.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeGiudizio di ottemperanza
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.