Sentenza n. 4683/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del Decreto del Prefetto della provincia di Roma notificato in data 14.7.2025 con il quale è stata rigettata la domanda di cittadinanza italiana presentata dal ricorrente con procedimento avviato il 12.4.2023 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente (K10/-OMISSIS-)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di inammissibilità o rigetto della domanda di cittadinanza italiana per carenza del requisito reddituale e degli obblighi fiscali
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il provvedimento era motivato dalla mancata dimostrazione, per gli anni d'imposta 2020 e 2021, di un reddito proprio o del nucleo familiare pari almeno alle soglie individuate dall'Amministrazione, nonché dalla mancata compensazione delle carenze reddituali mediante ulteriori entrate. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992 e del d.P.R. n. 572/1993, violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità ed eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell'art. 9 della legge n. 91/1992 ed eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento. Il ricorrente ha contestato in particolare la valutazione dei redditi del 2020 e del 2021, producendo una Certificazione Unica attestante per il 2021 un reddito superiore alla soglia, ma senza dimostrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi né l'adempimento degli obblighi fiscali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione comporti un'ampia discrezionalità amministrativa e richieda una valutazione prognostica sull'inserimento stabile dell'istante nella comunità nazionale. Tra i requisiti rilevano la disponibilità di adeguati mezzi economici, il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale. Il parametro reddituale utilizzato dall'Amministrazione, ricavato dalla disciplina dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e recepito dalla circolare ministeriale del 5 gennaio 2007, è stato ritenuto legittimo e congruo, pur in assenza di una soglia fissata direttamente dalla legge. Per il nucleo familiare del ricorrente la soglia era pari a euro 11.362,05 fino al 2020 e a euro 11.878,05 dal 2021. Nel 2020 il ricorrente aveva dichiarato circa euro 9.100; per il 2021, pur avendo prodotto una Certificazione Unica relativa a euro 14.400, non aveva dimostrato la presentazione della dichiarazione dei redditi e quindi l'assolvimento degli obblighi fiscali. Il giudice ha considerato tale omissione decisiva, poiché il requisito reddituale comprende anche la capacità e il dovere di concorrere alla spesa pubblica mediante il prelievo fiscale. Ha inoltre affermato che i requisiti devono sussistere al momento della domanda, essere mantenuti fino alla decisione e, per la cittadinanza, fino al giuramento; non è applicabile in via analogica il principio di rilevanza delle sopravvenienze favorevoli previsto per i procedimenti relativi al permesso di soggiorno. L'inammissibilità non preclude la reiterazione della domanda, purché il richiedente abbia conseguito e mantenga il livello reddituale minimo nel triennio precedente, fino alla decisione e al giuramento.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale
La norma impone, per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione, la verifica non soltanto della disponibilità di mezzi economici adeguati, ma anche dell'adempimento degli obblighi fiscali e della capacità di partecipare alla spesa pubblica.
art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993
Il requisito reddituale deve essere mantenuto fino al momento del giuramento.
d.m. 22 novembre 1994
La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio, funzionale alla verifica del requisito reddituale e fiscale.
art. 3 d.l. 382/1989
La disposizione costituisce la base del parametro reddituale utilizzato dall'Amministrazione, individuato nelle soglie previste per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Circolare Ministero dell'interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007
Recepisce il parametro reddituale utilizzato per valutare l'autosufficienza economica del richiedente e del nucleo familiare.
art. 53, comma 1, Cost.
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva
Il dovere di concorrere alla spesa pubblica secondo la capacità contributiva riguarda anche lo straniero che aspira all'acquisto della cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato … sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio
La rilevanza delle sopravvenienze favorevoli prevista per il permesso di soggiorno ha natura derogatoria e non può essere applicata analogicamente ai procedimenti di concessione della cittadinanza.
art. 6, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale espressione della necessità di un reddito minimo per l'ingresso e il soggiorno dello straniero; tale esigenza è ritenuta a maggior ragione rilevante per l'acquisto della cittadinanza.
art. 7 direttiva 2004/38/CE
di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante
È richiamata quale conferma sovranazionale della rilevanza dell'autosufficienza economica per evitare che il soggetto divenga un onere per le finanze pubbliche.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato dal ricorrente con riferimento all'obbligo di motivazione, ma il giudice non ha ravvisato un vizio nel provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione implica un'ampia discrezionalità amministrativa e una valutazione prognostica sull'inserimento stabile del richiedente nella comunità nazionale, comprensiva della verifica dell'autosufficienza economica, dell'adempimento degli obblighi fiscali e della capacità di adempiere ai doveri di solidarietà sociale.
- Il requisito reddituale previsto per la cittadinanza per naturalizzazione comprende sia la disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento sia il regolare adempimento degli obblighi fiscali; la mera percezione di un reddito superiore alla soglia non dimostra, da sola, l'assolvimento del requisito quando non sia provata la presentazione della dichiarazione dei redditi.
- In assenza di una soglia reddituale fissata direttamente dalla legge, l'Amministrazione può utilizzare parametri oggettivi desunti dalla legislazione vigente, purché idonei a garantire l'autosufficienza economica del richiedente e a evitare valutazioni arbitrarie o divergenti; è legittimo il riferimento alle soglie recepite dalla circolare ministeriale del 5 gennaio 2007.
- I requisiti per la concessione della cittadinanza devono sussistere al momento della presentazione della domanda, essere mantenuti fino alla decisione amministrativa e, quanto al requisito reddituale, fino al giuramento; le sopravvenienze reddituali favorevoli successive alla domanda non consentono di sanare retroattivamente l'insufficienza del periodo precedente.
- Il principio di rilevanza delle sopravvenienze favorevoli previsto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno non è applicabile analogicamente al procedimento di concessione della cittadinanza, trattandosi di disciplina derogatoria riferita a una diversa fattispecie.
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