Cassazione Civile, Ordinanza n. 00642/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente non profit)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione euro 82.126,00 ritenendo che un'associazione non potesse beneficiare del regime agevolativo ONLUS, a seguito della cancellazione dall'anagrafe tributaria per asserita mancanza dei requisiti formali dell'art. 10 del d.lgs. n. 460/1997. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso dell'associazione; la Commissione tributaria regionale aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia perché proposto oltre il termine breve di sessanta giorni, ritenendo valida la notificazione della sentenza di primo grado effettuata il 10 gennaio 2012. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 38 e 51 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che la notifica della sentenza non fosse idonea a far decorrere il termine breve perché non eseguita nelle forme prescritte e comunque non ritualmente notificata all'Ufficio; (2) nullità per difetto di motivazione ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992, perché la CTR avrebbe motivato sulla legittimità dell'iscrizione ONLUS anziché sulla tempestività dell'appello e sulla legittimità dell'avviso; (3) omessa motivazione su punti decisivi, per non aver esaminato i numerosi rilievi dell'Ufficio sulle singole operazioni fatturate e sulla non spettanza delle agevolazioni IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel processo tributario la notificazione della sentenza di primo grado eseguita a mezzo posta, anche unitamente ad altro atto, è idonea a far decorrere il termine breve per appellare quando consente alla parte soccombente di avere conoscenza legale del provvedimento; nel caso concreto, quindi, l'appello dell'Agenzia era tardivo e correttamente dichiarato inammissibile. Il rigetto del primo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri due. La Corte ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite e ha escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti di un'Amministrazione dello Stato, perché esonerata dal materiale versamento tramite prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 460/1997
richiamato come norma che disciplina i requisiti formali per l'iscrizione e il mantenimento della qualifica di ONLUS.
art. 38 d.lgs. n. 546/1992
la notificazione della sentenza nel processo tributario è regolata da questa disposizione, come novellata, con rinvio alle forme di notificazione previste dal rito tributario.
art. 51 d.lgs. n. 546/1992
il termine breve per proporre appello decorre dalla notificazione della sentenza di primo grado.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
invocato per dedurre un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
art. 16 d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma che, nel processo tributario, consente la notificazione diretta a mezzo posta o con consegna diretta e disciplina le forme alternative di notificazione.
art. 17 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per individuare i luoghi validi di notificazione della sentenza nel processo tributario.
art. 160 c.p.c.
la mancanza di attestazione di conformità nella copia notificata non incide sulla validità della notificazione, essendo tassativi i casi di nullità.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
richiamato per affermare la decorrenza del termine breve di impugnazione a seguito di notificazione valida della sentenza.
art. 124 disp. att. c.p.c.
la prova del giudicato esterno richiede la produzione della sentenza munita di attestazione di cancelleria che certifichi la non impugnabilità.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
non opera il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale tramite prenotazione a debito.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro dell'importo base del contributo unificato cui si collega il raddoppio.
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare è regolata dalle norme speciali del d.lgs. n. 546/1992, che prevalgono sulla disciplina ordinaria e consentono anche la notificazione diretta a mezzo posta in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento.
- Ai fini della decorrenza del termine breve è sufficiente una notificazione della sentenza che renda possibile alla parte soccombente la conoscenza legale del provvedimento; non è richiesta, a pena di nullità, la compresenza di formalità ulteriori non previste espressamente dalla legge tributaria.
- La mancata attestazione di conformità all'originale nella copia notificata, così come l'omesso deposito della copia notificata presso la segreteria, non determinano di per sé la nullità della notificazione quando tali adempimenti non siano previsti a pena di nullità dalla norma applicabile.
- Chi eccepisce il giudicato esterno ha l'onere di provarne l'effettiva formazione mediante la produzione della sentenza munita di attestazione che ne certifichi l'inoppugnabilità; la sola allegazione del precedente decisionale non è sufficiente.
- Le censure che investono la motivazione della sentenza restano assorbite quando la decisione di inammissibilità dell'impugnazione per tardività sia correttamente fondata sulla valida decorrenza del termine breve.
- Le Amministrazioni dello Stato non sono tenute al raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione, perché il relativo importo è gestito tramite prenotazione a debito.
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