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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32302/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che ha ratificato l'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di furto in domicilio aggravato, contraffazione di targhe e possesso di segni distintivi falsi; censura della motivazione per mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e per la presunta incongruità della pena concordata; contestazione della confisca facoltativa di due veicoli ritenendo il giudice non abbia adeguatamente spiegato se i mezzi fossero stati usati in precedenti reati o se la modifica dei veicoli riguardasse entrambi; richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva della detenzione ai sensi della L. n. 689/1981 (c.d. Riforma Cartabia) ritenuta omessa dal giudice nonostante, secondo la difesa, fosse applicabile indipendentemente dal consenso del PM

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il ricorso depositato dall'avvocato Dei è tardivo (proposto il 03/03/2023 oltre il termine di 15 giorni decorrenti dal 15/02/2023). Le prime due censure dell'avvocato Voarino sono inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita i motivi di cassazione in materia di patteggiamento; quanto alla confisca, la Corte ritiene fondata la motivazione del giudice a quo secondo cui i veicoli erano stati appositamente modificati per contenere la refurtiva e strumenti per commettere i reati, evidenziando un nesso strumentale non occasionale con la commissione del reato, e quindi legittima la confisca. La questione della mancata applicazione di una misura sostitutiva è ritenuta tardiva e infondata: l'accordo sulla pena non prevedeva la sanzione sostitutiva e, alla luce della riforma Cartabia e del D.Lgs. n. 150/2022, l'applicazione di pene sostitutive richiede specifiche previsioni e il consenso dell'imputato (art. 545-bis c.p.p. e comma 1-bis art. 448 c.p.p.). Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende (euro 3.000,00).

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina dell'accordo sulla pena (patteggiamento); la sentenza impugnata ha ratificato l'accordo tra parti ai sensi di tale norma

  • art. 129 c.p.p.

    Cause di proscioglimento; la difesa lamentava mancata verifica ma tale motivo non è ammissibile in cassazione nel patteggiamento secondo l'art. 448 co. 2-bis

  • art. 448, comma 2-bis c.p.p.

    Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta: sono consentiti solo i motivi tassativamente indicati (volonta dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/ misura di sicurezza); quindi impedisce i motivi relativi a presunte omissioni istruttorie come l'art. 129

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Norma richiamata nella contestazione sulla confisca; riguarda i vizi di motivazione, qui ritenuti non sussistenti per la descrizione delle modifiche ai veicoli

  • artt. 110, 624-bis, 625 n.5, 61 n.5 e n.7 c.p.

    Norme del codice penale relative al concorso di persone, furto in abitazione aggravato e circostanze aggravanti; sono i reati per cui è stato patteggiato

  • artt. 468, 477, 482 c.p.

    Norme relative ai delitti di falsificazione di sigilli/targhe e uso di segni distintivi falsi, contestati per le targhe contraffatte e segni della polizia municipale

  • L. n. 689/1981, art. 53

    Prevede pene sostitutive per sanzioni amministrative; la difesa chiedeva l'applicazione di una sanzione sostitutiva ma la Corte ricorda che dopo la riforma Cartabia l'applicabilità richiede specifiche condizioni e procedure

  • L. n. 134/2021 (Riforma Cartabia) e D.Lgs. n. 150/2022

    Hanno ridisegnato le sanzioni sostitutive e il procedimento per la loro applicazione; introducono l'art. 545-bis c.p.p. e il comma 1-bis dell'art. 448 c.p.p., richiedendo tra l'altro il consenso dell'imputato per l'applicazione in sede di patteggiamento

  • art. 545-bis c.p.p.

    Prevede che, dopo la lettura del dispositivo, il giudice notifichi alle parti la possibilità di sostituire la pena detentiva con pena sostitutiva e acquisisca il consenso dell'imputato; ne deriva che l'assenza di consenso impedisce l'applicazione della misura sostitutiva

  • art. 544 e 585 c.p.p.

    Stabiliscono termini per l'impugnazione in cassazione; da essi deriva il termine di 15 giorni per proporre ricorso quando vi è deposito contestuale della motivazione

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile per colpa grave, la applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • In materia di patteggiamento l'impugnabilità in Cassazione è fortemente limitata: non è ammesso criticare omissioni istruttorie come la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; i motivi consentiti sono tassativi ex art. 448 co. 2-bis
  • Le misure di confisca facoltativa sui beni utilizzati per commettere il reato sono legittime quando risulti un nesso strumentale e un adattamento del bene alla commissione del reato (es. modifiche per contenere refurtiva); la motivazione del giudice su tale punto è essenziale ma valutabile solo nei limiti dell'impugnabilità consentita
  • Dopo la Riforma Cartabia e il D.Lgs. n. 150/2022, le pene sostitutive richiedono procedure e, spesso, il consenso dell'imputato in fase di patteggiamento; se l'accordo non prevede espressamente la misura sostitutiva, il giudice non può applicarla senza gli adempimenti procedurali previsti
  • I termini di impugnazione vanno rispettati strettamente: il ricorso in Cassazione è inammissibile se proposto oltre i termini stabiliti (15 giorni nel caso di deposito contestuale della motivazione), con possibile condanna alle spese e sanzioni pecuniarie
  • Le impugnazioni manifestamente infondate o tardive possono comportare, oltre al rigetto, responsabilità economica (spese processuali) e sanzioni a favore della Cassa delle Ammende

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