Cassazione Penale, Sentenza n. 32302/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza che ha ratificato l'accordo sulla pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di furto in domicilio aggravato, contraffazione di targhe e possesso di segni distintivi falsi; censura della motivazione per mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e per la presunta incongruità della pena concordata; contestazione della confisca facoltativa di due veicoli ritenendo il giudice non abbia adeguatamente spiegato se i mezzi fossero stati usati in precedenti reati o se la modifica dei veicoli riguardasse entrambi; richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva della detenzione ai sensi della L. n. 689/1981 (c.d. Riforma Cartabia) ritenuta omessa dal giudice nonostante, secondo la difesa, fosse applicabile indipendentemente dal consenso del PM
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il ricorso depositato dall'avvocato Dei è tardivo (proposto il 03/03/2023 oltre il termine di 15 giorni decorrenti dal 15/02/2023). Le prime due censure dell'avvocato Voarino sono inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che limita i motivi di cassazione in materia di patteggiamento; quanto alla confisca, la Corte ritiene fondata la motivazione del giudice a quo secondo cui i veicoli erano stati appositamente modificati per contenere la refurtiva e strumenti per commettere i reati, evidenziando un nesso strumentale non occasionale con la commissione del reato, e quindi legittima la confisca. La questione della mancata applicazione di una misura sostitutiva è ritenuta tardiva e infondata: l'accordo sulla pena non prevedeva la sanzione sostitutiva e, alla luce della riforma Cartabia e del D.Lgs. n. 150/2022, l'applicazione di pene sostitutive richiede specifiche previsioni e il consenso dell'imputato (art. 545-bis c.p.p. e comma 1-bis art. 448 c.p.p.). Condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende (euro 3.000,00).
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina dell'accordo sulla pena (patteggiamento); la sentenza impugnata ha ratificato l'accordo tra parti ai sensi di tale norma
art. 129 c.p.p.
Cause di proscioglimento; la difesa lamentava mancata verifica ma tale motivo non è ammissibile in cassazione nel patteggiamento secondo l'art. 448 co. 2-bis
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta: sono consentiti solo i motivi tassativamente indicati (volonta dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena/ misura di sicurezza); quindi impedisce i motivi relativi a presunte omissioni istruttorie come l'art. 129
art. 125, comma 3 c.p.p.
Norma richiamata nella contestazione sulla confisca; riguarda i vizi di motivazione, qui ritenuti non sussistenti per la descrizione delle modifiche ai veicoli
artt. 110, 624-bis, 625 n.5, 61 n.5 e n.7 c.p.
Norme del codice penale relative al concorso di persone, furto in abitazione aggravato e circostanze aggravanti; sono i reati per cui è stato patteggiato
artt. 468, 477, 482 c.p.
Norme relative ai delitti di falsificazione di sigilli/targhe e uso di segni distintivi falsi, contestati per le targhe contraffatte e segni della polizia municipale
L. n. 689/1981, art. 53
Prevede pene sostitutive per sanzioni amministrative; la difesa chiedeva l'applicazione di una sanzione sostitutiva ma la Corte ricorda che dopo la riforma Cartabia l'applicabilità richiede specifiche condizioni e procedure
L. n. 134/2021 (Riforma Cartabia) e D.Lgs. n. 150/2022
Hanno ridisegnato le sanzioni sostitutive e il procedimento per la loro applicazione; introducono l'art. 545-bis c.p.p. e il comma 1-bis dell'art. 448 c.p.p., richiedendo tra l'altro il consenso dell'imputato per l'applicazione in sede di patteggiamento
art. 545-bis c.p.p.
Prevede che, dopo la lettura del dispositivo, il giudice notifichi alle parti la possibilità di sostituire la pena detentiva con pena sostitutiva e acquisisca il consenso dell'imputato; ne deriva che l'assenza di consenso impedisce l'applicazione della misura sostitutiva
art. 544 e 585 c.p.p.
Stabiliscono termini per l'impugnazione in cassazione; da essi deriva il termine di 15 giorni per proporre ricorso quando vi è deposito contestuale della motivazione
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese e, in caso di ricorso inammissibile per colpa grave, la applicazione di sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In materia di patteggiamento l'impugnabilità in Cassazione è fortemente limitata: non è ammesso criticare omissioni istruttorie come la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; i motivi consentiti sono tassativi ex art. 448 co. 2-bis
- Le misure di confisca facoltativa sui beni utilizzati per commettere il reato sono legittime quando risulti un nesso strumentale e un adattamento del bene alla commissione del reato (es. modifiche per contenere refurtiva); la motivazione del giudice su tale punto è essenziale ma valutabile solo nei limiti dell'impugnabilità consentita
- Dopo la Riforma Cartabia e il D.Lgs. n. 150/2022, le pene sostitutive richiedono procedure e, spesso, il consenso dell'imputato in fase di patteggiamento; se l'accordo non prevede espressamente la misura sostitutiva, il giudice non può applicarla senza gli adempimenti procedurali previsti
- I termini di impugnazione vanno rispettati strettamente: il ricorso in Cassazione è inammissibile se proposto oltre i termini stabiliti (15 giorni nel caso di deposito contestuale della motivazione), con possibile condanna alle spese e sanzioni pecuniarie
- Le impugnazioni manifestamente infondate o tardive possono comportare, oltre al rigetto, responsabilità economica (spese processuali) e sanzioni a favore della Cassa delle Ammende
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