Cassazione Penale, Sentenza n. 13392/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. per tentata rapina pluriaggravata e porto illegale di armi. Il motivo unico denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la sua partecipazione al delitto, sia come "organizzatore" sia come "esecutore materiale". In particolare il Pota contesta: 1) l'identificazione del "Nicola" citato nelle intercettazioni nel prevenuto; 2) l'interpretazione degli orari dei messaggi whatsapp (sostenendo un errore di calcolo dell'ora legale che sposterebbe un sms dopo i fatti); 3) la valutazione della rilevanza della maschera in silicone e l'erronea deduzione dalla sua precedente condanna (11/06/2025) che lo aveva ritenuto non esecutore materiale in un diverso episodio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale di Napoli, che aveva effettuato un esame incrociato e puntuale delle comunicazioni whatsapp tratte dal cellulare del Pota e delle intercettazioni tra i coindagati, ricostruendo spostamenti concordati, la presenza di armi, l'uso di maschere e gli incontri successivi all'evento. La Corte ha inoltre osservato che: 1) l'identificazione del "Nicola" nel Pota non si fonda su una sola affermazione ma sulla valutazione complessiva degli elementi intercettati; 2) il Tribunale aveva considerato correttamente l'aggiunta di due ore agli orari dei messaggi e tale rettifica non ne avrebbe alterato la ricostruzione; 3) la precedente condanna non escludeva che in un fatto diverso il Pota avesse svolto ruolo diverso (esecutore materiale). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione (lett. b) e la violazione di norme processuali relative alla motivazione e all'apprezzamento della prova (lett. e)). La Corte verifica la congruenza logica della motivazione del giudice di merito.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ricorso in relazione ai principi di motivazione e alla valutazione degli elementi indiziari; la Corte valuta che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria.
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce il requisito della gravità indiziaria per le misure cautelari. La Corte verifica che la sussistenza dei gravi indizi, così come motivata dal Tribunale, sia compatibile con i canoni di logica e con la legge.
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari. La Corte richiede che l'adozione della custodia cautelare sia sorretta da un quadro di gravità indiziaria adeguatamente motivato; nel caso la motivazione del Tribunale è stata ritenuta congrua anche rispetto a queste esigenze.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte nei confronti del ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha disposto l'inoltro agli uffici competenti.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari in Cassazione è limitato: la Corte controlla la congruenza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non riesamina i fatti né riformula la valutazione delle prove.
- La valutazione complessiva e incrociata di intercettazioni, messaggi e movimenti può costituire fondamento logico per ritenere la gravità indiziaria, purché la motivazione spieghi il nesso tra gli elementi.
- La semplice esistenza di omonimie o di riferimenti non univoci (es. un nome comune come "Nicola") non impedisce l'identificazione se vi sono elementi indizianti corroboranti che collegano il soggetto al fatto.
- Dubbi su questioni tecniche come la conversione degli orari (es. ora legale) devono essere affrontati e motivati dal giudice di merito; una rettifica formale degli orari non determina automaticamente l'irrilevanza degli elementi se la ricostruzione rimane coerente.
- Una precedente condanna che attribuisce al medesimo imputato un ruolo diverso in un fatto diverso non esclude che in un altro episodio possa aver avuto un ruolo diverso; la comparazione tra eventi distinti richiede motivazione specifica per escludere la partecipazione.
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