Ordinanza n. 3565/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Verbale n° -OMISSIS- del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e dei Servizi, Direzione Generale dei Magistrati, Ufficio Concorsi - Commissione Esaminatrice del Concorso a 400 posti di Magistrato Ordinario, indetto con D.M. 8/04/2024, datato 13.03.2026, notificato in pari data che giudica la ricorrente non idonea all'esame orale del Concorso a 400 posti di Magistrato Ordinario, indetto con D.M. 8/04/2024; del D.M. 8/04/2024, qualora dovesse contenere delle previsioni che si rinverranno lesive per la ricorrente e che potrebbero implicare un diretto effetto negativo sull'esito finale, rispetto ad una previsione per cui non è possibile riconoscere sin dalla pubblicazione come sfavorevole; di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato o consequenziale, quand'anche non conosciuto, se lesivi dell'interesse della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della commissione esaminatrice che ha dichiarato la ricorrente non idonea all'esame orale del concorso per 400 posti di magistrato ordinario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il verbale della commissione esaminatrice del concorso per 400 posti di magistrato ordinario che l'ha giudicata non idonea all'esame orale. Ha inoltre impugnato, in via subordinata e cautelare, il decreto ministeriale di indizione del concorso e ogni ulteriore atto connesso o consequenziale, deducendo profili di illegittimità anche sotto il profilo procedurale. Il testo dell'ordinanza non specifica le singole censure articolate, limitandosi a riferire che erano contestati aspetti procedurali e la valutazione dell'esame.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso non presentasse profili di prospettica fondatezza. Ha giudicato corretto l'operato dell'amministrazione, compresi gli aspetti procedurali contestati, e ha ritenuto che la valutazione dell'esame non fosse inficiata da irragionevolezza. Il giudizio valutativo della commissione è stato considerato sottratto a un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta per l'assenza di prospettica fondatezza delle censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel provvedimento, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Disposizioni richiamate, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- In sede cautelare, il ricorso deve presentare profili di prospettica fondatezza; in mancanza, la domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato deve essere respinta.
- Le valutazioni espresse da una commissione esaminatrice nell'ambito di un concorso pubblico sono sindacabili dal giudice amministrativo nei limiti dell'irragionevolezza e dell'illogicità, ma non possono essere sostituite da una diversa valutazione giudiziale di merito.
- Quando l'amministrazione abbia operato correttamente anche sotto il profilo procedurale e la valutazione concorsuale non risulti irragionevole, non sussistono presupposti per la sospensione cautelare dell'atto di non idoneità.
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